Società

Sovraindebitamento, tagli dei crediti al consumo in tutte le procedure

Per il tribunale di Genova non è una chance limitata al piano del consumatore

di Nicola Soldati

La possibilità di ridurre il debito derivante dai contratti di finanziamento al consumo che vengono rimborsati attraverso la cessione del quinto dello stipendio/pensione, riguarda tutte le procedure di sovraindebitamento. Lo ha stabilito il tribunale di Genova (decisione del 24 settembre 2021) che ha esteso anche all’iter di liquidazione dei beni la chance che la riforma della legge 3/2012 introdotta dal Dl 137/2020 aveva esplicitamente previsto solo per il piano del consumatore.

In particolare, il tribunale, dopo avere ricostruito l’iter normativo che ha portato all’attuale formulazione della legge 3/2012 ha evidenziato come, grazie alla riforma, sia possibile mettere a punto un piano del consumatore che preveda anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento coperti tramite la cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione (articolo 8, comma 1 bis).

Il tribunale ha inoltre evidenziato che, già prima delle modifiche introdotte nel 2020, parte della giurisprudenza aveva affermato la necessità che anche i debiti derivanti dai contratti di finanziamento dovessero essere rimborsati nel rispetto del principio concorsuale e della par condicio creditorum. Un’interpretazione che secondo il Tribunale di Genova, la riforma ha reso ancor più coerente con un istituto, quale è il sovraindebitamento, che ha natura concorsuale e all’interno del quale non è quindi possibile giustificare eccezioni che consentano il soddisfacimento integrale di singoli creditori, nella specie chirografari (per i quali la legge non impone il soddisfacimento integrale) e da cui deriverebbe necessariamente la riduzione del patrimonio da destinare alla soddisfazione di tutti gli altri.

La riforma della legge 3/2012 ha però esplicitato la possibilità di falcidiare il debito derivante dai contratti di finanziamento al consumo solo nell’ambito del piano del consumatore, mentre non ne ha fatto cenno per le altre procedure (liquidazione dei beni e accordo con i creditori). Il Tribunale ha ritenuto, tuttavia, che non possa essere esclusa l’applicabilità della falcidia anche all’interno delle altre procedure e, in particolare, della liquidazione dei beni la quale è caratterizzata da un’ancora più spiccata concorsualità e conformità alla legge fallimentare.

Infatti, il decreto di omologa deve ritenersi equiparato all’atto di pignoramento, ciò che non consente al cessionario di fare valere l’acquisto di crediti sorti successivamente al pignoramento, tenendo conto del fatto che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio.

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