Società

Spa e Srl, l’assenza di cause di ineleggibilità va dichiarata

Operative le nuove norme sulle candidature per gli amministratori. Forma scritta, anche nel silenzio della legge

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di Angelo Busani

Sono in vigore da mercoledì 14 dicembre le nuove disposizioni del Codice civile che impongono ai candidati alla nomina di membri dell'organo amministrativo di una società di capitali (e alle società che si apprestano a effettuare la nomina), di far precedere questa nomina «dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea».

Questa nuova espressione normativa è contenuta nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 2383, comma 1, del Codice civile, introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183 (la stessa normativa che ha varato la possibilità di stipulare l'atto costitutivo di Srl senza che i soci debbano recarsi fisicamente nello studio del notaio: si veda Il Sole 24 Ore del 13 settembre e del 5 novembre scorsi).

L'articolo 2383 del Codice civile si applica non solo agli amministratori di Spa, ma anche agli accomandatari delle società in accomandita per azioni (per effetto del richiamo generico alla Spa contenuto negli articoli 2454 e 2455 del Codice civile) nonché agli amministratori di Srl (per effetto del richiamo specifico all'articolo 2383 contenuto nel nuovo secondo comma dell'articolo 2475 del Codice civile, anch'esso modificato dal Dlgs 183/2021). È abbastanza ovvio che la nuova norma debba applicarsi anche ai liquidatori (per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 2488 del Codice civile).

Le cause di ineleggibilità (e di decadenza) contemplate nell'articolo 2382 del Codice civile, cui il nuovo articolo 2383 fa dunque riferimento sono l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento (ora denominato liquidazione giudiziale) e la condanna a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. È utile rammentare che queste cause di ineleggibilità e decadenza sono state espressamente estese anche alla Srl dal dall’articolo 377, comma 4, del Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 (il codice della crisi d'impresa); in precedenza, in mancanza di una espressa disciplina, si dubitava se esse, dettate per la Spa, si applicassero anche alla Srl.

Dal punto di vista operativo, prima di effettuare la nomina degli amministratori le società di capitali devono munirsi della predetta dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità: la legge non prescrive che forma essa deve avere, ma è inevitabile che, per ragioni di documentazione, si tratti della forma scritta.

Rispetto al passato, dato che le cause di ineleggibilità non cambiano ma viene “solo” introdotto l'obbligo di dichiarare la loro inesistenza, si ha che, in caso di dichiarazione non veritiera, si è in presenza di una dichiarazione falsa.

In sede di atto costitutivo della società, l'esistenza della dichiarazione deve essere menzionata e, se il candidato amministratore vi partecipa, la dichiarazione può essere direttamente documentata nell'atto stesso; in caso di nomina durante un'assemblea dei soci, il presidente dell'adunanza deve dare atto ai presenti di aver acquisito agli atti della società la dichiarazione in questione.

È, insomma, lo stesso “rito” che si pratica quando si eleggono i sindaci, dovendosi attestare (ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2400 del Codice civile) gli incarichi di amministrazione e controllo che essi ricoprono presso altre società.

In sede di trasformazione della società la nuova norma evidentemente si deve applicare ai nuovi amministratori che vengono nominati in tale occasione; quanto agli amministratori che “continuano” a essere tali, poiché già componevano l'organo amministrativo prima della trasformazione, potrebbe essere ardito ritenere che la continuità della permanenza in carica permetta di ritenere la nuova norma non applicabile, in quanto si tratta pur sempre, anche se scaturente da un'operazione di trasformazione, della nomina di un “nuovo” organo di amministrazione.

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