Famiglia

Spese straordinarie per i figli, ripartizione con motivazione separata rispetto all'assegno

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 6933, accogliendo il ricorso di un padre contro la sentenza della Corte di appello di Milano

di Francesco Machina Grifeo

La ripartizione delle spese straordinarie per i figli va motivata separatamente rispetto all'assegno di mantenimento. Tale contribuzione, infatti, non ha natura perequativa e dunque non può appiattirsi su quanto già statuito sulla base della disparità economica per l'assegno . Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 6933, accogliendo il ricorso di un padre contro la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva condannato a pagare 1.100,00 euro mensili per ciascun figlio, oltre all'80% delle spese mediche, scolastiche, sportive ed educative/culturali ecc..

Per la Prima sezione civile, la sentenza impugnata, correttamente, aveva ritenuto che la misura dell'assegno periodico stabilita dal Tribunale fosse consona alle possibilità del genitore, "che gode di un reddito maggiore, superiore di due terzi rispetto a quello della moglie, ed alle esigenze dei figli, operando una valutazione sistematica". È invece fondata la censura in riferimento alle spese straordinarie, nella parte in cui lamenta una motivazione "apparente o assente".

La Cassazione premette che risulta infondato l'assunto del ricorrente secondo cui la corresponsione dell'assegno sarebbe incompatibile con la contribuzione alle spese straordinarie. Si tratta, spiega la decisione, di spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario e dunque "non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli". È dunque ragionevole che il giudice le disponga separatamente.

Quanto poi alla ripartizione, esse "non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ciascuna parte" ma "ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore". Tuttavia, prosegue la decisione, va considerato che all'interno di esse possono confluire voci molto diverse. Ed in particolare sono distinguibili: (a) gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese scolastiche, spese mediche ordinarie); (b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento.

Ne consegue, argomenta la Corte, che la quantificazione della contribuzione straordinaria, "pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza anche direttamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all'interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione".

Così ricostruito il quadro, la decisione impugnata va cassata perché "laddove ha confermato la ripartizione delle spese straordinarie attestata dal Tribunale sulla percentuale dell'80%, non si è fatta carico di motivare, se non con formula di stile, sulla base di quali elementi tutte le spese straordinarie, e, quindi, anche quelle riconducibili nella categoria sub a), siano state poste nella più elevata misura dell'80% a carico del padre - già onerato da un congruo assegno di mantenimento determinato comparando i redditi caratterizzati, peraltro, dal minore rapporto di uno (la madre) a tre (il padre)".

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