Professione e Mercato

Sui redditi non dichiarati dal legale la Cassa può rivendicare i contributi senza incorrere nella prescrizione

La Cassa forense ben può indicare i contributi maturati per l'evidente ragione che rispetto a essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere

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di Giampaolo Piagnerelli

Sui redditi non dichiarati dall'avvocato alla Cassa forense, l'Istituto può rivendicare i contributi non versati senza incorrere nel regime della prescrizione. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 35873/21. Venendo ai fatti la Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva annullato la cartella esattoriale emessa nei confronti di un avvocato per oneri contributivi non versati nei confronti della Cassa di previdenza e assistenza forense, ha confermato l'estinzione del diritto di quest'ultima per intervenuta prescrizione. Di qui il ricorso in Cassazione della Cassa.

La sentenza ribadisce come la fattispecie in esame abbia a oggetto proprio i redditi non dichiarati dal professionista e proprio per questo la Cassa forense ben può rivendicare i contributi maturati per l'evidente ragione che rispetto a essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere. In particolare gli Ermellini hanno precisato che in materia vige un orientamento secondo cui "l'articolo 19 della legge 20 settembre 1980 n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione a seconda che la comunicazione da parte dell'obbligato in relazione alla dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23 della stessa legge (Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare con lettera raccomandata l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente) sia stata omessa o, invece, sia stata resa in modo non conforme al vero. Solo nel primo caso non sussiste il decorso di prescrizione decennale, mentre in ordine alla seconda fattispecie, il decorso del termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione alla cassa previdenziale della menzionata dichiarazione".

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