L'ANALISI DELLA DECISIONE
Il superminimo pattuito in favore del lavoratore ceduto ex art. 2112 c.c. a nuova azienda transita insieme al lavoratore in assenza di revoca pattuita per iscritto o di modificazione delle condizioni economiche del contratto che emergano da espressa volontà contrattuale delle parti.

Con la sentenza in commento (Tribunale di Bolzano, sezione Lavoro, sentenza del 03.05.2024) il Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del Lavoro ha esaminato la fattispecie di un lavoratore percettore di superminimo (non assorbibile per espressa pattuizione) il cui contratto veniva ceduto in seguito di fitto di ramo di azienda ex art. 2112 c.c.
Il lavoratore adduceva, in assenza di modificazioni sostanziali dell'accordo sul superminimo raggiunto col precedente datore di lavoro, di averne diritto...


