la QUESTIONE
In tema di imposta sulle successioni, la dichiarazione di successione presentata da un soggetto nominato erede in un testamento successivamente revocato non determina soggettività passiva d’imposta, nemmeno se seguita da accettazione (espressa o tacita) dell’eredità, poiché la revoca delle disposizioni testamentarie, espressa o tacita, ha efficacia retroattiva ex art. 681 c.c., facendo venir meno la vocazione ereditaria ab origine. L’Amministrazione finanziaria, pertanto, non può fondare l’imposizione sul primo testamento revocato, risultando necessario, ai fini della debenza del tributo, un titolo valido ed efficace a succedere al momento dell’apertura della successione.
La configurabilità dell’obbligo tributario in assenza di vocazione ereditaria valida
Per vocazione ereditaria si intende il fatto giuridico che designa i successori (testamentari o legittimi) di una persona defunta, attribuendo loro il diritto di accettare o rinunciare all’eredità. Solo una vocazione valida ed efficace può dare luogo all’acquisto dell’eredità da parte del chiamato: chi non viene validamente chiamato all’eredità non potrà mai divenire erede. Il nostro ordinamento sancisce, per volontà di tutelare la libertà testamentaria, la revocabilità delle disposizioni testamentarie...
L'inutile strumento del "taglia leggi" e la ipertrofia della regolazione
di Marcello Clarich Professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma