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Transfer pricing, la Commissione Europea vara una proposta di direttiva

Il 12 settembre 2023, la Commissione Europea ha pubblicato una <b>proposta di direttiva sul transfer pricing </b>nel solco dell’iniziativa battezzata come “<b> <i>Business in Europe: Framework for Income Taxation</i> </b>” (nota anche con l’acronimo di “<b>BEFIT</b>”)

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di Hans Röll, Luca Schroeder e Flavio Agrimi*

Il 12 settembre 2023, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di direttiva sul transfer pricing nel solco dell’iniziativa battezzata come “ Business in Europe: Framework for Income Taxation ” (nota anche con l’acronimo di “BEFIT”). Detta proposta mira all’ambizioso obiettivo di armonizzare la regolamentazione sui prezzi di trasferimento tra gli Stati Membri tramite l’implementazione di principi chiave con atti giuridici dell’Unione Europea. Lo scopo di questa iniziativa è quello di limitare i casi di elusione, di doppia imposizione e di compliance che possono scaturire dalle diverse politiche messe in atto dai Paesi UE in materia di prezzi di trasferimento.

L’auspicio, sarebbe quindi quello di migliorare il funzionamento del mercato unico europeo ed agevolare gli scambi tra Stati Membri, grazie ad una maggiore certezza fiscale ed alla semplificazione di alcune procedure.

Al fine di comprendere meglio tempistiche e modalità di implementazione di quanto indicato nella proposta di direttiva, vale la pena ricordare che una direttiva è uno strumento il quale, una volta adottato a livello di Unione, deve essere recepito dai singoli Stati Membri.
In particolare, questi dovranno definire le forme e i mezzi per raggiungerne l’implementazione nella normativa nazionale entro e non oltre un determinato orizzonte temporale.

La proposta di direttiva prevede, tra l’altro, l’incorporazione del principio di libera concorrenza e, più in generale, delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento a livello di Unione Europea. Si prevede inoltre lo sviluppo da parte degli Stati Membri di una regolamentazione, in tema di prezzi di trasferimento, uniforme. I principali punti trattati riguardano, tra gli altri, le definizioni di principio di libera concorrenza e di imprese associate, i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, la scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, l’analisi di comparabilità, la determinazione dell’intervallo di libera concorrenza e i requisiti della documentazione sui prezzi di trasferimento.

Se tale proposta di direttiva verrà approvata, è previsto che gli Stati Membri ne implementino nella normativa nazionale sui prezzi di trasferimento entro il 31/12/2025. Tali disposizioni dovranno quindi entrare in vigore dal 1° gennaio 2026 .

Tra le principali novità presentate, alcune rappresentano un passo aggiuntivo rispetto alle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento. In particolare, si evidenziano la definizione di imprese associate, le nuove procedure per il trattamento degli adjustment e la delineazione dell’intervallo di libera concorrenza. Di seguito, se ne fornisce una breve descrizione.

Imprese associate

All’interno della proposta di direttiva è contenuta una definizione di imprese associate, considerate tali quando:
• un soggetto esercita un’influenza dominante nei confronti di un altro soggetto;
• un soggetto detiene una partecipazione almeno al 25% dei diritti di voto di un altro soggetto;
•un soggetto detiene direttamente o indirettamente una partecipazione almeno al 25% del capitale di un altro soggetto;
•un soggetto ha diritto almeno al 25% dei profitti di un altro soggetto.

Per soggetto vengono intese sia persone fisiche che persone giuridiche (incluse le stabili organizzazioni).

Adjustments

Quando, in seguito ad una verifica, le autorità fiscali di uno Stato Membro effettuano un primary adjustment , l’altro Stato Membro coinvolto nella transazione infragruppo transfrontaliera oggetto di rettifica, dovrebbe effettuare un corresponding adjustment (di pari importo e di segno opposto), al fine di evitare che lo stesso reddito venga sottoposto a doppia tassazione. Al fine di evitare ciò, ferma restando la possibilità, come in passato, di ricorrere alla mutual agreement procedure (anche “MAP”), la proposta di direttiva introduce un’ulteriore procedura, definita “ fast track ”, che permette di risolvere le controversie meno complesse entro 180 giorni ed avere una risposta definitiva riguardo le decisioni degli Stati Membri coinvolti.

In aggiunta a quanto sopra, le autorità fiscali di uno Stato Membro potrebbero anche scegliere di ridurre l’utile di un’impresa associata sovrastimato a causa dei prezzi di trasferimento (downward adjustment), in assenza di una rettifica primaria. Tuttavia, ciò risulterà possibile solamente nel caso in cui l’altra impresa associata coinvolta nella transazione e residente nell’altro Stato Membro accetterà di aumentare il proprio utile in maniera speculare e di informare corrispondentemente le autorità fiscali locali di detta rettifica.

Viene infine formalmente inclusa la possibilità, per il contribuente, di effettuare degli Year-end adjustment per allineare i risultati delle transazioni infragruppo al principio di libera concorrenza. Questo, a condizione che abbia fatto tutto il possibile per implementare dei valori in linea con il principio di libera concorrenza, che gli adjustment siano fatti simmetricamente in tutti gli Stati Membri interessati, che sia stato applicato lo stesso approccio coerentemente nel corso del tempo, che la rettifica venga effettuata prima che sia presentata la dichiarazione dei redditi e che il contribuente sia in grado motivare lo scostamento tra la previsione iniziale e quanto effettivamente realizzato.

Intervallo di libera concorrenza

In base a quanto previsto dalla proposta di direttiva, viene imposto che l’intervallo di libera concorrenza venga determinato utilizzando l’intervallo interquartile (dal 25° al 75° percentile). Nel caso in cui i risultati di una transazione non rientrino all’interno di tale intervallo, lo Stato Membro coinvolto dovrebbe effettuare un adjustment al fine di far aderire i valori alla mediana.

Alla luce di quanto contenuto nella proposta di direttiva, risulta ancora poco dettagliato il modo in cui saranno disciplinati alcuni tipi di transazioni infragruppo, tra cui: il trasferimento di beni immateriali o dei relativi diritti di utilizzo (inclusi gli hard-to-value intangibles); la fornitura di servizi, compresa la fornitura di servizi di marketing e distribuzione; gli accordi sulla partecipazione ai costi (anche “Cost Contribution Arrangements”); le transazioni all’interno di operazioni di ristrutturazione aziendale; le transazioni finanziarie e le transazioni tra sede centrale e le sue stabili organizzazioni.

A riguardo, l’Unione Europea si riserva l’opzione di emanare in futuro ulteriori pubblicazioni volte a trattare più dettagliatamente anche tali categorie di transazioni.

La direttiva proposta è certamente ambiziosa e potrebbe permettere di superare alcune difficoltà che compromettono la fluidità del mercato unico europeo. Inoltre, la relativa applicazione all’interno degli Stati Membri potrebbe essere facilitata dal fatto che la maggior parte delle indicazioni contenute all’interno della proposta di direttiva derivano direttamente dalle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, già recepite – anche se in maniera differente – dalla maggior parte degli Stati Membri dell’Unione Europea, in quanto, in linea generale, anche membri dell’OCSE.

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*A cura di Hans Röll - Partner, Head of Transfer Pricing Rödl & Partner Italy, Luca Schroeder - Manager presso Rödl & Partner Italy (sede di Milano), Flavio Agrimi - Associate presso Rödl & Partner Italy (sede di Milano)


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