Tra i profili maggiormente dibattuti nell’applicazione della disciplina del Transfer Pricing continua ad assumere rilievo centrale l’individuazione del metodo maggiormente appropriato per verificare la conformità delle operazioni infragruppo al principio di libero mercato.

Il dibattito, tuttavia, è stato frequentemente impostato secondo una prospettiva riduttiva, nella quale l’attenzione degli operatori si è concentrata prevalentemente sulla scelta del metodo ritenuto astrattamente preferibile, alimentando una contrapposizione tra metodologie tradizionali e metodi reddituali spesso sganciata dalla concreta struttura economica della transazione.

La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18145/2026, secondo quanto emerge dai primi commenti specialistici, sembra invece ricondurre la questione entro coordinate sistematiche differenti, riaffermando un principio che, pur trovando fondamento nelle Linee Guida OCSE e nella disciplina nazionale, assume oggi una particolare rilevanza applicativa: la scelta del metodo costituisce il risultato di una preventiva ricostruzione della sostanza economica dell’operazione e non il presupposto dal quale l’analisi deve prendere avvio.

La portata della pronuncia, tuttavia, non sembra limitarsi alla soluzione adottata, nel caso di specie, in ordine alla metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento ritenuta maggiormente appropriata.

La portata sistematica della decisione appare ben più ampia.

Essa sembra infatti confermare come il principio di libero mercato non possa essere correttamente applicato attraverso una valutazione meramente formale delle operazioni infragruppo, richiedendo invece una ricostruzione sostanziale dell’organizzazione economica dell’impresa multinazionale, delle funzioni concretamente esercitate, dei rischi effettivamente assunti e degli asset realmente impiegati nella produzione del reddito.

È proprio in questa prospettiva che la Best Method Rule assume il proprio significato più autentico.

Essa non introduce una graduatoria tra i diversi metodi previsti dalle Linee Guida OCSE, né attribuisce una preferenza assoluta al Comparable Uncontrolled Price Method rispetto al Cost Plus Method o agli altri criteri valutativi.

La Best Method Rule impone piuttosto di individuare, alla luce delle caratteristiche della specifica operazione, la metodologia che presenti il più elevato grado di affidabilità nel rappresentare il comportamento che soggetti indipendenti avrebbero tenuto in circostanze comparabili.

Ne consegue che il metodo non rappresenta mai il punto di partenza dell’indagine.

Esso costituisce, al contrario, il punto di arrivo di un procedimento logico fondato sulla preventiva delimitazione della transazione, sulla verifica della comparabilità e sulla ricostruzione della concreta realtà economica del gruppo multinazionale.

La Best Method Rule tra principio di libero mercato e comparabilità

L’articolo 110, comma 7, del TUIR, letto alla luce delle Linee Guida OCSE e del D.M. 14 maggio 2018, individua nel principio di libero mercato il criterio fondamentale per la determinazione delle condizioni economiche applicabili alle operazioni tra imprese associate.

L’obiettivo perseguito dal legislatore non consiste nell’individuazione di un valore astratto, bensì nella verifica della coerenza tra la remunerazione attribuita alle società del gruppo e quella che sarebbe stata concordata tra imprese indipendenti operanti in circostanze comparabili.

La comparabilità rappresenta, pertanto, il vero fondamento della disciplina.

Non è sufficiente che due operazioni appaiano formalmente simili.

Occorre verificare che esse presentino caratteristiche economiche omogenee sotto il profilo delle funzioni esercitate, dei rischi assunti, delle condizioni contrattuali, delle strategie commerciali e del contesto economico nel quale vengono realizzate.

L’affidabilità della metodologia adottata risulta, pertanto, strettamente subordinata al livello di comparabilità concretamente riscontrabile tra le operazioni poste a confronto.

Una comparabilità soltanto apparente rischia infatti di compromettere l’intero procedimento valutativo, indipendentemente dal metodo utilizzato.

Per questa ragione, la recente evoluzione giurisprudenziale sembra valorizzare un approccio sostanzialistico, nel quale la scelta del metodo deriva dalla qualità dell’analisi economica preliminare e non da preferenze teoriche o da schemi applicativi rigidamente predeterminati.

La Functional Analysis quale presupposto giuridico della Best Method Rule

Se la Best Method Rule costituisce il criterio attraverso il quale individuare la metodologia maggiormente affidabile, la Functional Analysis rappresenta il presupposto logico e giuridico sul quale tale scelta deve trovare il proprio imprescindibile presupposto.

Non si tratta di un adempimento documentale accessorio, né di una mera descrizione organizzativa del gruppo multinazionale.

L’analisi funzionale costituisce il momento nel quale viene delineata la reale configurazione economica della transazione e, conseguentemente, il presupposto indispensabile per verificare la corretta applicazione del principio di libero mercato.

Le Linee Guida OCSE attribuiscono all’identificazione delle funzioni esercitate, dei rischi assunti e degli asset impiegati un ruolo centrale nella delimitazione della transazione controllata.

La recente evoluzione giurisprudenziale sembra muoversi nella medesima direzione, valorizzando la sostanza economica dell’operazione rispetto alla sua mera rappresentazione formale.

Prima ancora di interrogarsi sul metodo applicabile occorre, infatti, comprendere chi eserciti concretamente le funzioni economicamente significative, quale soggetto sostenga i rischi imprenditoriali, chi disponga della capacità decisionale necessaria per governarli e quali beni materiali o immateriali concorrano alla produzione del reddito.

L’analisi funzionale diventa così il momento nel quale il professionista ricostruisce il modello economico dell’impresa multinazionale.

Solo successivamente sarà possibile individuare la metodologia maggiormente idonea a rappresentare il valore di libero mercato.

La scelta del metodo costituisce pertanto una conseguenza dell’analisi funzionale e non il contrario.

Il rapporto tra sostanza economica e documentazione sul Transfer Pricing

Una delle principali implicazioni dell’approccio sostanzialistico riguarda la funzione stessa della documentazione sul Transfer Pricing.

Masterfile e Documentazione Nazionale non possono essere considerati esclusivamente strumenti predisposti ai fini della penalty protection.

La loro attendibilità è strettamente correlata alla capacità di descrivere in modo coerente l’assetto economico-organizzativo del gruppo e di dimostrare che le politiche di Transfer Pricing risultino conformi all’effettiva ripartizione delle funzioni svolte e dei rischi concretamente assunti.

La documentazione non deve limitarsi a descrivere l’assetto societario.

Essa deve dimostrare che le condizioni economiche applicate nelle operazioni infragruppo costituiscano la naturale conseguenza del ruolo concretamente svolto da ciascuna società.

Ne deriva che la coerenza tra contratti infragruppo, struttura organizzativa, processi decisionali e risultati economici assume rilievo determinante.

Un’allocazione dei rischi non supportata dall’effettiva capacità della società di gestirli, oppure una remunerazione incoerente rispetto alle funzioni concretamente esercitate, rischiano di compromettere l’attendibilità dell’intero impianto documentale.

Sotto questo profilo la recente pronuncia sembra confermare un principio destinato ad assumere crescente rilievo nella prassi professionale: la solidità della documentazione non dipende dalla sua estensione quantitativa, bensì dalla sua capacità di rappresentare in modo coerente la sostanza economica delle operazioni.

Le ricadute operative per professionisti e imprese

Le indicazioni che emergono dalla recente evoluzione interpretativa comportano significative conseguenze anche sul piano operativo.

L’attività del professionista non può più limitarsi all’individuazione della metodologia ritenuta fiscalmente più appropriata.

Occorre sviluppare una preventiva attività di analisi finalizzata a comprendere il modello di business dell’impresa, le modalità di creazione del valore, la distribuzione delle responsabilità e l’effettivo governo dei rischi.

La predisposizione della documentazione sul Transfer Pricing diventa così il momento conclusivo di un percorso conoscitivo molto più ampio.

La stessa attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria appare destinata a concentrarsi sempre meno sulla mera correttezza formale del metodo adottato e sempre più sulla qualità della Functional Analysis posta a fondamento della scelta metodologica.

In tale prospettiva, la documentazione assume una funzione probatoria sostanziale.

Non rappresenta soltanto un presidio difensivo, ma diviene il principale strumento attraverso il quale il contribuente dimostra la coerenza tra la struttura economica del gruppo e la distribuzione dei risultati reddituali.

È proprio questa evoluzione che sembra caratterizzare la più recente interpretazione della disciplina del Transfer Pricing: il metodo viene giudicato corretto non in quanto appartenente ad una determinata categoria, ma in quanto coerente con la realtà economica che l’analisi funzionale ha previamente ricostruito.

Dalla compliance alla Tax Governance

Le considerazioni sin qui svolte consentono di formulare una riflessione di carattere più generale sulla funzione oggi assolta dalla disciplina del Transfer Pricing.

La recente evoluzione normativa e giurisprudenziale sembra infatti confermare come la determinazione dei prezzi di trasferimento non possa più essere ricondotta ad un mero adempimento tributario finalizzato alla corretta determinazione della base imponibile.

La crescente centralità della Functional Analysis e della Best Method Rule evidenzia, al contrario, la progressiva trasformazione del Transfer Pricing in uno strumento di governo dell’impresa multinazionale.

L’analisi delle funzioni, dei rischi e degli asset non costituisce soltanto il presupposto della scelta del metodo fiscalmente più affidabile, ma consente di rappresentare la concreta distribuzione delle responsabilità economiche all’interno del gruppo, individuando i soggetti che effettivamente partecipano alla formazione del valore.

In tale prospettiva, la politica di Transfer Pricing diviene parte integrante dei sistemi di Tax Governance, intesi quali strumenti di governo del rischio fiscale fondati sulla trasparenza, sulla tracciabilità dei processi decisionali e sulla coerenza tra organizzazione aziendale e rappresentazione tributaria delle operazioni.

La documentazione prevista dalla disciplina nazionale assume quindi una funzione che va oltre la tradizionale finalità di protezione sanzionatoria.

Masterfile e Documentazione Nazionale rappresentano il momento conclusivo di un processo conoscitivo che coinvolge l’organizzazione dell’impresa, i sistemi di controllo interno, la pianificazione fiscale e la gestione dei rapporti con le Amministrazioni finanziarie.

Ne deriva che la qualità della politica di Transfer Pricing dipende sempre meno dalla sola corretta applicazione delle metodologie valutative e sempre più dalla capacità dell’impresa di dimostrare la coerenza tra la distribuzione dei profitti e l’effettiva creazione del valore.

È proprio sotto questo profilo che emergono le principali ricadute economico-aziendali della recente evoluzione interpretativa.

La ricostruzione della catena del valore mediante la Functional Analysis permette infatti di migliorare la misurazione delle performance delle singole società del gruppo, rafforzare i sistemi di controllo di gestione, rendere più attendibile la pianificazione economico-finanziaria e ridurre il rischio di disallineamenti tra rappresentazione fiscale e realtà organizzativa.

Il Transfer Pricing si colloca così in una dimensione necessariamente interdisciplinare, nella quale diritto tributario, economia aziendale e corporate governance concorrono alla costruzione di un sistema di gestione del rischio fiscale fondato sulla sostanza economica delle operazioni.

Conclusioni

La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18145/2026, per quanto emerge dalle prime analisi disponibili, sembra confermare un orientamento destinato ad assumere crescente rilevanza nella prassi professionale.

La Best Method Rule non può essere interpretata come una semplice regola tecnica di selezione della metodologia valutativa, ma quale espressione di un principio più ampio, volto ad assicurare che il metodo prescelto costituisca la naturale conseguenza della concreta realtà economica dell’operazione infragruppo.

La Functional Analysis diviene pertanto il vero fondamento giuridico dell’intero procedimento valutativo, poiché soltanto attraverso la corretta individuazione delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli asset impiegati è possibile verificare la reale comparabilità delle operazioni e la conformità delle condizioni praticate al principio di libero mercato.

Per i professionisti, ciò comporta una significativa evoluzione del ruolo consulenziale.

La competenza richiesta non si esaurisce più nella conoscenza delle metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento, ma richiede la capacità di interpretare l’organizzazione economica dell’impresa, comprendere i processi di creazione del valore e tradurre tali elementi in una rappresentazione fiscale coerente, documentata e sostenibile.

In questa prospettiva, il Transfer Pricing consolida definitivamente la propria natura interdisciplinare.

Esso non rappresenta soltanto uno strumento di corretta allocazione della potestà impositiva tra gli Stati, ma diviene parte integrante dei moderni sistemi di Tax Governance, contribuendo alla gestione del rischio fiscale internazionale, alla trasparenza delle relazioni infragruppo e alla sostenibilità delle decisioni strategiche dell’impresa multinazionale.

La recente pronuncia offre, dunque, uno spunto di riflessione che va oltre il caso concreto. Essa richiama professionisti e imprese a una visione del Transfer Pricing nella quale la scelta del metodo non costituisce il punto di partenza dell’analisi, ma il suo approdo finale, raggiunto attraverso una rigorosa ricostruzione della sostanza economica delle operazioni. È in tale prospettiva che il principio di libero mercato trova la sua più compiuta attuazione e che la disciplina dei prezzi di trasferimento si conferma, oggi più che mai, uno degli strumenti più avanzati di integrazione tra diritto tributario, organizzazione aziendale e governo strategico dell’impresa.

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*Angelo Ruggiero, Commercialista e Revisore Legale, Responsabile Area Fisco ed Economia FISAPI, Esperto Scientifico MUR

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