Civile

Trasporto merci, il colpo di sonno dell’autista non elimina la responsabilità del vettore

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Andrea Alberto Moramarco

Il colpo di sonno che colpisce il camionista integra il caso fortuito, che esclude la responsabilità del vettore per la perdita della merce trasportata, solo se c'è la prova che si è trattato di un evento imprevedibile e inevitabile. In caso contrario, oltre che in presenza di elementi che fanno desumere una negligenza del vettore, quest'ultimo è tenuto a risarcire il mittente del carico perso. Questo è quanto si afferma nella sentenza del Tribunale di Milano n. 6368/2019.

Il caso - La vicenda trae origine da un incidente stradale che ha coinvolto un automezzo che trasportava una ingente quantità di materiale industriale. Accadeva che l'autotrasportatore intorno alle 5 di mattina, mentre era alla guida già da diverse ore, a causa di un colpo di sonno «rovinava nella scarpata, ribaltandosi sulla fiancata destra ed arrestando la propria marcia andando ad urtare contro il canale di scolo delle acque piovane». A causa del sinistro parte della merce trasportata andava perduta, sicché si apriva un contenzioso tra ditta, vettore e rispettive assicurazioni in merito alla esatta individuazione della responsabilità dell'accaduto e al conseguente risarcimento del danno. In particolare, il vettore riteneva di essere esente da ogni responsabilità perché il colpo di sonno che aveva colpito il camionista, ovvero la causa dell'incidente, doveva considerarsi un evento assolutamente inevitabile e imprevedibile in quanto tale e, quindi, alla stregua di un caso fortuito.

Il colpo di sonno non esime da responsabilità - Il Tribunale però non si mostra dello stesso avviso e ritiene che il vettore avrebbe dovuto, invece, fornire la prova in ordine alla imprevedibilità e inevitabilità del colpo di sonno che ha colpito l'autista. Ebbene, afferma il giudice, in base alla disciplina prevista dall'articolo 1693 cod. civ, occorre stabilire se il colpo di sonno dell'autista possa ritenersi quale caso fortuito e, dunque, possa escludere la responsabilità del vettore. Nella fattispecie, il fatto che il sinistro si sia verificato intorno alle 5 del mattino, e l'autista fosse solo a bordo e viaggiasse già da parecchie ore, porta a ritenere, al contrario, che la causa del colpo di sonno sia imputabile proprio alla negligenza del vettore.

Difatti, precisa il Tribunale, anche se secondo il comune senso di conoscenza il colpo di sonno si presenta come «fatto repentino inaspettato ed accidentale, non può escludersi la colpa grave se il soggetto abbia creato condizioni favorevoli all'evento oppure, pur potendolo, non le abbia evitate». Nel caso di specie, secondo il giudice, gli elementi probatori dimostrano che il vettore non ha tenuto una condotta diligente nell'esecuzione della propria prestazione, in quanto l'autista, evidentemente stanco, avrebbe dovuto fermarsi piuttosto che proseguire nella sua tratta con il rischio, poi verificatosi, di provocare un incidente.
In sostanza, chiosa il Tribunale, «il sonno fisiologico non costituisce mai una esimente».

Tribunale di Milano - Sezione XII civile - Sentenza 27 giugno 2019 n. 6368

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