Civile

Trust: ulteriori importanti precisazioni da parte dell'AdE

Lo Strumento in parola, espressamente previsto dalla Legge n. 112 del 2016, permette di garantire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia di soggetti che, per varie ragioni, possono essere definiti deboli.

di Andrea Bosisio *



"Il contributo analizza le recentissime, e molto significative, Risposte n. 512/E/2020 e 506/E/2020 dell'AdE. Di fatto, due sono i temi che emergono. Con riferimento alla prima Risposta: c'erano veramente dubbi sul fatto che un Trust istituito ai sensi della Legge sul Dopo di Noi debba prevedere l'Ufficio del Guardiano? Per quanto concerne la seconda, invece, la domanda che ci si pone è la seguente: l'obbligo di monitoraggio fiscale ricade anche sul Guardiano di un Trust?"


a) Risposta interpello AdE n. 512 del 2 novembre 2020 avente ad oggetto il c.d. Trust istituito ai sensi della Legge sul "Dopo di Noi";

b) Risposta interpello AdE n. 506 del 30 ottobre 2020 inerente alla disciplina del monitoraggio fiscale.


a) Risposta n. 512 del 2 novembre 2020: gli apporti frazionati in un Trust c.d. Dopo di Noi costituiscono un comportamento perfettamente lecito


Prima di addentrarsi nel merito della Risposta fornita dall'Amministrazione Finanziaria, appare opportuno ricordare – a beneficio di tutti i lettori – cosa si intenda esattamente con il termine "Trust istituito ai sensi della Legge sul Dopo di Noi".

Nell'ipotesi in cui vi sia la necessità di tutelare in maniera incisiva un soggetto affetto da disabilità grave (come definita dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992), sussiste l'interessante possibilità di procedere all'istituzione di un Trust c.d. per il "Dopo di Noi".

Lo Strumento in parola, espressamente previsto dalla Legge n. 112 del 2016, permette di garantire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia di soggetti che, per varie ragioni, possono essere definiti deboli.

La Legge richiamata elenca una serie di requisiti che devono sussistere affinché il Trust che viene in rilievo possa essere effettivamente qualificato come riconducibile alla disciplina dettata dalla normativa sul "Dopo di Noi". Laddove lo Strumento in parola abbia tutte le caratteristiche richieste dal Legislatore, la Legge n. 112/2016 individua una serie di benefici fiscali di non poco momento (per una puntuale elencazione dei requisiti e delle agevolazioni, si rimanda a : Il Trust: strumento formidabile da maneggiare con cura, Diritto24, 11 dicembre 2019 di Andrea Bosisio).

Per poter meglio comprendere il percorso argomentativo seguito dall'AdE, è bene precisare come nell'ipotesi in cui un Trust istituito a tutela di un soggetto debole dovesse difettare di uno dei requisiti individuati dalla Legge richiamata (es. mancanza di forma pubblica per questioni di riservatezza, oppure il/i Disponente/i intendono individuare anche altri Beneficiari oltre al soggetto disabile), l'atto istitutivo non sarebbe nullo, ma semplicemente si avrebbe una situazione nella quale, venendo in considerazione uno Strumento istituito al di fuori dell'ambito operativo della Legge n. 112/2016, non troverebbero applicazione i benefici fiscali previsti.

Ebbene, l'AdE – per mezzo della Risposta in esame – prende posizione con riferimento ad una questione molto interessante, le cui implicazioni risultano avere una rilevanza pratica molto significativa.

L'Amministrazione Finanziaria, infatti, premesso come affinché un Trust possa essere considerato istituito ai sensi della Legge sul Dopo di Noi debbano sussistere tutti i requisiti previsti dalla normativa - ivi incluso quello di cui al comma 3, lettera f) dell'art. 6 della Legge n. 212/2016 (individuazione, all'interno dell'atto istitutivo, del "soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto di istituzione del Trust", ovverosia del Guardiano), verificandosi in caso contrario la non possibilità di beneficiare del regime fiscale previsto - passa a trattare la vera questione significativa oggetto di interpello.

Il dubbio interpretativo che poteva sorgere, anche a detta dell'istante, risultava essere il seguente: considerato il fatto che la ratio della Legge in analisi è quella di garantire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia di soggetti deboli, è ipotizzabile che le dotazioni del Fondo in Trust vengano poste in essere gradatamente, senza che si configuri un comportamento – a vario titolo – non lecito?

Con riferimento a tale quesito, l'Amministrazione Finanziaria, in maniera corretta, espressamente sostiene che ben sia possibile effettuare apporti di beni e/o diritti all'interno del Fondo di un Trust istituito ai sensi della Legge sul Dopo di Noi, anche in maniera frazionata, "senza che ciò configuri un comportamento contrario alla lettera e/o alla ratio" della disposizione normativa. A conferire ulteriore valore aggiunto alla Risposta in commento, viene anche precisato come ben sia possibile apportare in un Trust siffatto anche solo la nuda proprietà di beni immobili, non prevedendo la Legge n. 112/2016 preclusioni in tal senso.


b) Risposta interpello AdE n. 506 del 30 ottobre 2020: obbligo di monitoraggio fiscale da parte del Guardiano?


La legge 6 agosto 2013, n. 97 e il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 hanno apportato rilevanti modifiche al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del cd. monitoraggio fiscale.

La normativa appena richiamata risulta essere di assoluto rilievo, basti solo pensare a come siano ora tenuti a dichiarare le attività estere non solo i possessori che potremmo definire formali delle stesse, ma anche coloro che possono esserne considerati i titolari effettivi.
Uno degli interventi di maggior rilievo dell'Amministrazione Finanziaria con riferimento al significato da attribuirsi al concetto di titolare effettivo nell'ambito della disciplina sul monitoraggio fiscale è – senza alcuna ombra di dubbio- la Risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019. Per mezzo di quest'ultimo documento interpretativo, infatti, l'AdE ha provveduto a precisare come basti che sussista una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione per far scattare gli obblighi di monitoraggio di cui si parla.

In virtù di quanto appena osservato, devono porre in essere il monitoraggio anche tutti i soggetti che abbiano la mera disponibilità delle attività o che, comunque, abbiano possibilità di movimentazione delle stesse. Restano esentati dall'adempimento in parola, invece, coloro i quali esercitano su tali assets un "mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario".

Effettuate le premesse sopra evidenziate, l'AdE, per mezzo della Risposta 506 del 30 ottobre 2020, ha provveduto a precisare come non sussista l'obbligo di monitoraggio in capo ad un soggetto che ricopra l'Ufficio di Guardiano di un Trust – persona alla quale viene attribuito il solo potere di vigilanza sull'operato del Trustee, per mezzo anche dell'assegnazione di poteri di veto/consenso – non potendo lo stesso, ai fini di cui qui si discute, essere considerato titolare effettivo del Trust [per una puntuale individuazione dei titolari effettivi di un Trust con riferimento alla disciplina AML si veda : Schema di Decreto Registro titolari effettivi e stretta sui redditi esteri: una grande opportunità per il Trust, Diritto24 13 gennaio 2020 di Avv. Andrea Bosisio].

Una Risoluzione, pertanto, che ha importanti implicazioni per tutti coloro i quali si trovino a ricoprire l'Ufficio di Guardiano e che deve essere tenuta in massima considerazione da parte di tutti gli operatori del settore.

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