UNA DOMANDA AL CATASTO PER SANARE IL DATO ERRATO
Pur trattandosi - nella fattispecie concreta - di un errore meramente materiale è, in ogni caso, necessario apportare la correzione.Per poter procedere a tale correzione, per prima cosa occorre presentare la domanda, in carta semplice (modelli di tali domande sono a disposizione negli uffici catastali) presso l'Ufficio del Territorio competente, con l'indicazione dei dati anagrafici, i dati identificativi dell'immobile, l'errore riscontrato e la rettifica che si vuole apportare. Sarebbe opportuno che alla domanda si allegasse anche una fotocopia della carta di identità, della visura catastale dell'immobile e la documentazione da cui si evince l'errore riguardante i dati catastali.L’istanza di correzione di errori imputabili all’ufficio è del tutto gratuita.In ogni caso, a seguito del Dl 78/2010, prima di formalizzare l’atto di vendita, è onere del notaio individuare gli intestatari catastali e verificare la conformità tra gli intestatari medesimi e coloro che risultano tali in Conservatoria (conformità soggettiva) e, in caso di difformità, sarà necessario l’allineamento della banca dati catastale prima della stipula. Relativamente agli atti pubblici e alle scritture private autenticate «tra vivi» aventi ad oggetto trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione di diritti reali su «unità immobiliari urbane» che costituiscano «fabbricati già esistenti», in base alla normativa citata, gli atti devono contenere a pena di nullità: a) l'identificazione catastale; b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto; c) la dichiarazione resa dall' intestatario" della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie - o in alternativa - l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (conformità oggettiva).La conformità tra Catasto, Registro Immobiliare e situazione reale dell’immobile è divenuta dunque un requisito dell’atto a pena di nullità del medesimo.