Società

Una voluntary disclosure domestica per le imprese in cooperative compliance

Premialità aggiuntiva per chi farà una disclosure preventiva anche delle violazioni pregresse

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di Fabio Ciani*

Rumors sempre più insistenti, DLgs. correttivo fiscale , “portano” alla riesumazione della voluntary disclosure , con una penalty protection rinforzata ovvero estesa sul passato per le imprese che entreranno in cooperative compliance.

Queste ultime, già godono dellanon punibilità sulle violazioni tributarie diverse da quelle simulatorie e fraudolente, relative a rischi fiscali significativi già comunicati e certificati, v. Tax control framework (TCF ), per cui la disclosure preventiva assicurerà loro l’esclusione della non punibilità del minore reato dichiarativo da infedele dichiarazione.

Con l’opzione per la VD domestica, queste imprese si copriranno anche sul passato. Si osserva che, sui limiti della penalty protection da cooperative compliance , il Governo nelle nuove decisioni del 20 giugno, decreto correttivo, figlie del supplemento di istruttoria richiesta dal Ministro della Giustizia il 10 giugno, afferma che la non punibilità de qua sarà verticale, con esclusione della notizia di reato da parte dell’ADE, per quelle imprese il cui TCF sarà certificato da professionisti.

I perimetri della nuova VD rispetto a quella originaria delle nn. 2 edizione del 2015 e 2017, saranno verosimilmente diversi. Si vuole dire che, questa nuova VD sarà limitata alle evasioni domestiche ITA ovvero ivi localizzate, costituite o riallocate e sul profilo soggettivo, limitata alle sole imprese in cooperative compliance.

Difatti, precondizione di questa nuova sanatoria, è il loro ingresso in cooperative compliance, per cui saranno esclusi i privati invece ricompresi nell’originaria VD - ha una latitudine più ampia di quella oggi proposta. Pertanto, questo legame indissolubile che vuole inaugurare il legislatore fra VD e cooperative compliance (rinforzata ovvero estesa alle PMI nella recente Riforma fiscale), ha il senso di introdurre una premialità aggiuntiva per chi farà una disclosure preventiva anche delle violazioni pregresse - una tassazione ora per allora senza oneri sanzionatori sui nuovi imponibili.

Quest’ultimi, esclusi dai benefici della cooperative compliance, potranno rigenerare e trovare nuove coperture nella VD quesita. Si vuole dire che, le violazioni tributarie pregresse potranno essere riassorbite, coperte senza sanzioni sul versante penale tributario, per chi aderirà alla nuova cooperative compliance.

Potranno beneficiare di questa copertura anche le imprese che, volontariamente aderiranno alla cooperative compliance non avendo i requisiti dimensionali per aderirvi “naturalmente. Il loro TCF, in combinazione con la novella sulla VD, assicurerà ex sé una buona copertura sui comportamenti virtuosi passati e futuri (per quest’ultimi, solo dimezzamento delle sanzioni tributarie).

E’ evidente che la VD dell’impresa che entra in cooperative compliance non sana l’evasione del suo socio, si vuole dire che, l’autodenuncia della società sulle violazione tributarie pregresse apre ex sè un crinale su quelle derivate del socio (v. teorema da ristretta base). Sarebbe auspicabile un VD allargata anche a latere delle imprese. Invero, anche la cooperative compliance, non lascia indenne il socio per le violazioni tributarie comunicate dalla società in TCF.

Ritengo, che verosimilmente e ragionevolmente la finalità madre della novella sia quella di liberare de facto la cooperative compliance attraverso una copertura indolore sul passato - premialità aggiuntiva.

Il limite del provvedimento, è rappresentato dai perimetri non allineati fra la VD e la cooperative compliance, essendo la prima limitata alle sole violazioni tributarie domestiche qui riallocate, per cui sarebbero fuori dalla novella le violazioni tributarie offshore riallocate ovvero costituite sull’estero (non importate). Invece, la cooperative compliance copre anche questi rischi fiscali “significativi” extraterritoriali, i quali, se comunicati preventivamente godranno dell’esclusione del profilo sanzionatorio.

Ancora la prefata discriminazione territoriale dell’evasione monitorata dalla novella non ha ragione di esistere, rilevato che, le evasioni estere similmente a quelle domestiche sono monitorabili attraverso la fitta rete dei trattati sovranazionali di mutua, reciproca assistenza cooperazione amministrativa. Si vuole dire che, discriminare sul profilo localizzativo le evasioni offshore ed inshore, con un effetto deteriore delle prime, ha sempre meno senso essendo mutato lo scenario internazionale di cooperazione, per cui si auspica una loro equità orizzontale.

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*A cura dell’Avv. Fabio Ciani, Ciani Partners Studio Legale Tributario

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