Usurarietà dei tassi di interesse, errato sommare il tasso corrispettivo e quello di mora
In tema di contratti bancari, per la valutazione dell'usurarietà o meno dei tassi di interesse, non è corretto procedere alla sommatoria dei tassi a diverso titolo pattuiti, perché in tal modo si sommerebbero entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo differenti. Entrambe le tipologie di interessi, corrispettivi e moratori, potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna di esse, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Questo è quanto si desume dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 7410/2019.
La vicenda - La decisione si riferisce alla controversia relativa al contratto di locazione finanziaria, stipulato da una banca cooperativa e una Srl, avente ad oggetto la concessione di un immobile in favore della società. Quest'ultima, al momento della scadenza, non esercitava la facoltà di riscatto prevista contrattualmente, né manifestava alcuna volontà al riguardo e né tantomeno riconsegnava l'immobile, costringendo in tal modo la banca ad agire in giudizio per ottenere la restituzione del bene. Costituendosi in giudizio, la società riteneva però l'intero contratto di leasing invalido per via del carattere usurario degli interessi pattuiti e chiedeva pertanto la restituzione della somma negli anni versata alla banca. In sostanza, secondo la società convenuta l'applicazione congiunta della clausola prevista nel contratto relativa a "oneri eventuali oggettivi", della clausola penale e dei tassi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, superava i limiti normativi del tasso di soglia usurario.
La distinzione tra tipi di interesse per il calcolo dell'usura - Questa tesi non viene però accolta dal Tribunale di Milano che accoglie così la domanda attorea relativa alla restituzione del bene. Il giudice lombardo coglie l'occasione per chiarire un argomento molto complesso, quale quello del calcolo dell'usura, sul quale la difesa del convenuto ha evidentemente fatto confusione. Ebbene, afferma il Tribunale, ai fini della valutazione circa l'usurarietà o meno dei tassi di interesse, non è corretto procedere alla sommatoria dei tassi a diverso titolo pattuiti. «La pretesa sommatoria tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, in effetti, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti». Ciò in quanto «il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza. Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento». Entrambe le tipologie di interessi, continua il giudice, potrebbero potenzialmente risultare usurarie, «ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi, in via di principio, si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi». Nel caso di specie, tale valutazione non è stata prospettata dalla parte convenuta che si è limitata a invocare l'usurarietà del tasso di interesse alla luce della sommatoria dei tassi a diverso titolo pattuiti.
Tribunale di Milano – Sezione VI civile – Sentenza 23 luglio 2019 n. 7410