Distinzione tra decisione amministrativa algoritmica e algoritmo di mero supporto e sul diritto di accesso. Questi i temi sotto la lente di Palazzo Spada con le sentenze n. 4929 e n. 4857

Consiglio di Stato - Sezione VI - Sentenza 6 giugno 2025 n. 4929 - Presidente De Felice; Relatore Ponte; Argea Sardegna - Agenzia Regionale per la Gestione ed Erogazione degli Aiuti in Agricoltura contro Sitzia e altri 

Codice sorgente cercasi: come si opera il bilanciamento di interessi in sede di accesso agli atti del procedimento in cui il potere pubblico si è avvalso dell'utilizzo di strumenti algoritmici?È questa l'istanza rivolta all'amministrazione che, con l'ausilio della giurisprudenza amministrativa formatasi nell'arco dell'ultimo quinquennio e anche dei più recenti interventi normativi, si ritrova sempre più spesso a interfacciarsi con realtà di cui nei precedenti moduli procedimentali non si poteva neanche immaginare l'esistenza.A fronte della necessità di garantire il diritto di accesso agli atti amministrativi, costituente per altro una articolazione fondamentale del principio di trasparenza, occorre garantire ulteriori principi: dalla riservatezza in materia di accesso difensivo alla conoscibilità in materia di decisioni interamente automatizzate fino ad arrivare al rispetto delle opere coperte da copyright in tema di codice sorgente del sistema algoritmico adoperato.Ed è proprio su quest'ultimo fronte che la giurisprudenza si mostra sempre più compatta nell'adottare un criterio di valutazione dell'ostensibilità dell'atto richiesto che guardi alla natura del documento e al ruolo funzionale che nello specifico procedimento gli viene attribuito.Tuttavia, la difficoltà delle amministrazioni di adeguarsi al mutamento delle modalità di esercizio del potere pubblico di cui comunque va garantita la trasparenza, emerge ancora con troppa frequenza.Le vicende che si è scelto di portare all'attenzione del lettore, con le sentenze del Consiglio di Stato 4929/2025 e 4857/2025, mettono ben in evidenza l'importanza che in questo contesto assume la distinzione tra decisione amministrativa algoritmica e il ricorso all'algoritmo di mero supporto ai fini delle valutazioni che devono orientare le richieste di accesso al "codice sorgente".

LE MASSIME

Atti e provvedimenti amministrativi - Accesso documentale - Requisiti - Valutazione nesso di causalità - Incidenza del provvedimento amministrativo algoritmico - Principi peculiari applicabili all'accesso - Ostensione del codice sorgente.

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, dagli algoritmi al cosiddetto machine learning, compreso ogni meccanismo rientrante nella attuale nozione di AI, su cui da ultimo le "guidelines on the definition of an artificial intelligence system established by Regulation EU 2024/1689", ex articoli 3 e 96 dello stesso regolamento, è da intendersi quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell'attività autoritativa in modalità più efficienti. Quando tale utilizzo esclude dal processo decisionale un contributo umano si dà luogo a un provvedimento amministrativo algoritmico che deve essere accompagnato da una serie di principi ermeneutici e applicativi tesi a garantire l'operatività del sistema e la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti. In particolare, in tema di diritto di accesso al codice sorgente dell'algoritmo utilizzato, assumono rilievo primario i principi in tema di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica.

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 6 giugno 2025 n. 4929 - Pres. De Felice; Rel. Ponte

Appalti - Procedure di gara - Esclusione partecipante - Procedimento - Algoritmo - Algoritmo di mero supporto - Fattore umano - Decisione amministrativa algoritmica - Accesso agli atti - Accesso difensivo - Codice sorgente - Limiti di applicabilità del Codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di una procedura di gara digitalizzata, il provvedimento di esclusione del partecipante che non ha correttamente presentato i documenti secondo il processo di acquisizione svolto da un software non configura una decisione algoritmica. Occorre infatti tenere distinto l'algoritmo di mero supporto, che riguarda le decisioni che restano rigorosamente affidate al fattore umano e che si inscrivono nella più tradizionale impostazione che vede nell'informatica un mero ausilio rispetto allo svolgimento dell'attività amministrativa nelle sue classiche modalità operative, dal provvedimento di algoritmo in cui l'algoritmo utilizzato costituisce un sistema informatico sostitutivo di un'ordinaria sequenza procedimentale e come tale, strettamente funzionale al contenuto dispositivo dell'atto finale. Tale distinzione si ripercuote sull'esercizio del diritto di accesso del codice sorgente del software che infatti va negato in presenza di un algoritmo di mero supporto, risultando prevalente l'esigenza di garantire l'opera protetta da copyright. Conseguentemente non risulta applicabile alle decisioni che si avvalgono di un algoritmo di mero supporto, ancorate al fattore umano, il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale, all' art. 30, comma 2, lett. a), disciplina solamente i principi che devono governare l'adozione dei provvedimenti per algoritmi.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 giugno 2025 n. 4857 - Pres. Neri; Rel. Furno

I principi affermati dal Consiglio di Stato in materia di sussistenza del diritto di accesso, in particolare quando viene in rilievo una valutazione dell'amministrazione svolta mediante l'impiego di algoritmi, si inseriscono nell'ambito di due giudizi incardinati dinnanzi la Quarta e la Sesta sezione di Palazzo Spada.

La decisione 4 giugno 2025 n. 4857

Una prima controversia riguardava una procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento di un servizio di lavorazione di rifiuti.

L'aggiudicazione veniva disposta dopo che il ...

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