Civile

Vacanze, contratto nullo se le opzioni di viaggio non sono specificate

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di Andrea Alberto Moramarco


Il contratto che, a fronte del pagamento di una somma prestabilita, rimette all'acquirente la scelta tra diverse opzioni di viaggio è nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, se le differenti alternative di vacanza non sono descritte in maniera chiara, costringendo così il cliente a scegliere in maniera non consapevole. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Trieste n. 625/2019.

La vicenda - La controversia prende le mosse dall'opposizione a decreto ingiuntivo con la quale un signore rifiutava di pagare a una agenzia di viaggi il saldo per l'acquisto di un pacchetto turistico, il quale prevedeva la scelta da parte dell'acquirente di un viaggio tra una serie di opzioni (crociera, soggiorno vacanza e altro) consultabili dai cataloghi di alcuni tour operator e dai siti web di questi ultimi. L'uomo fondava il suo rifiuto sull'assenza di una adeguata informazione da parte dell'agenzia e riteneva il contratto stipulato addirittura nullo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto. L'agenzia, dal canto suo, rimarcava di aver adempiuto a tutti gli oneri informativi e che il contratto non fosse affatto determinato, in quanto rimetteva all'acquirente, in maniera del tutto chiara e intellegibile, la scelta tra diversi pacchetti.

La decisione - In prima battuta il Giudice di pace non riteneva sussistente alcuna irregolarità nell'operazione negoziale. In appello, però, il verdetto cambia in favore dell'acquirente. Il Tribunale, infatti, ritiene fondato il motivo di appello relativo alla mancanza di chiarezza circa l'individuazione del genere di vacanza offerta alla scelta del consumatore. Ebbene, sostiene il giudice, il contenuto del contratto resta vago, posto che nessuna delle opzioni previste risultante dai cataloghi contiene «una pur minima descrizione del contenuto dell'obbligazione», né il rinvio ai siti internet dei tour operator fornisce una «più precisa indicazione dei pacchetti turistici fruibili» dall'acquirente. Quest'ultimo, dunque, «non risulta affatto posto nelle condizioni di apprezzare il contenuto dell'offerta e di comprenderne le reali condizioni economiche compiendo una scelta di acquisto consapevole ed informata, e ciò in spregio alla previsione codicistica di cui all'art. 1346 c.c. che sanziona con la nullità il contratto privo di un oggetto determinato o determinabile».

Tribunale di Trieste - Sezione civile - Sentenza 9 novembre 2019 n. 625

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