Valenza probatoria delle risultanze del pubblico registro automobilistico
Veicoli - Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) - Iscrizione del trasferimento di proprietà - Funzione - Risoluzione dei conflitti tra gli aventi causa del venditore - Valenza probatoria ulteriore - Configurabilità - Danni da circolazione stradale - Presunzione relativa alla qualità di proprietario del veicolo – Sussistenza.
L'iscrizione nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un'autovettura, pur essendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume altresì, valore di prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 28 maggio 2015 n. 11124
Veicoli - Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) - Iscrizione del trasferimento di proprietà - Funzione - Risoluzione dei conflitti tra gli aventi causa del venditore - Valenza probatoria ulteriore - Configurabilità - Danni da circolazione stradale - Presunzione relativa alla qualità di proprietario del veicolo - Sussistenza.
L'iscrizione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprietà di un'autovettura, prevista dall'articolo 6 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, non solo è volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, ma costituisce prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale quale proprietario del veicolo.
• Corte di cassazione, sezione VI - 3, ordinanza 19 novembre 2014 n. 24681
Veicoli - Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) - Iscrizione del trasferimento di proprietà - Funzione - Risoluzione dei conflitti tra gli aventi causa del venditore - Valenza probatoria ulteriore - Configurabilità - Danni da circolazione stradale - Presunzione relativa alla qualità di proprietario del veicolo - Sussistenza.
L'iscrizione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprietà di un'autovettura, prevista dall'articolo 6 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, pur essendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume, altresì, valore di prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 20 aprile 2010 n. 9314
Veicoli - Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) - Trascrizione del contratto di vendita - Requisito di efficacia dell'atto traslativo - Configurabilità - Esclusione - Funzione regolatrice dei conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo - Sussistenza - Risultanze del P.R.A. - Valore di presunzione semplice - Prova contraria - Ammissibilità.
La trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità né è requisito di efficacia del contratto in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore; ne consegue che, al di fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 26 ottobre 2009 n. 22605
Veicoli - Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e statistica veicoli - Trascrizione del contratto di vendita - Requisito di efficacia dell'atto traslativo - Configurabilità - Esclusione - Funzione regolatrice dei conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo - Sussistenza - Risultanze del P.R.A. - Valore di presunzione semplice - Prova contraria - Ammissibilità.
La trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione alla ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 28 settembre 2006 n. 21055
Collegi sindacali, gli adempimenti da effettuare subito dopo la nomina
class="a-cura-di_R21">di Nicola Cavalluzzo e Barbara Zanardi