Amministrativo

Valido il contratto di avvalimento privo di tracciabilità sui flussi finanziari

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di Francesco Clemente

Valido il contratto di avvalimento privo di tracciabilità sui flussi finanziari poiché gli obblighi contro le infiltrazioni criminali negli appalti si applicano solo ai concorrenti in gara divenuti appaltatori. L'ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1380/2015, depositata dalla Quinta sezione il 17 marzo. I giudici hanno bocciato l'appello incidentale di una cooperativa che chiedeva di revocare ad un'associazione temporanea di imprese (Ati) l'affidamento (qui confermato) di un servizio di fornitura di energia. Per la ricorrente, in base alla legge delega al “Codice antimafia” (comma 1, art. 3, legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie”), era da annullare l'avvalimento tra la mandataria dell'Ati (ausiliaria) e la mandante (ausiliata) perché stipulato senza la clausola di tracciabilità (movimenti finanziari solo con bonifici e su conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa).

Per il collegio, invece, la norma vale per «gli imprenditori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese» e, secondo le successive disposizioni attuative (art. 6, Dl. n. 187/2010, “Misure urgenti in materia di sicurezza”), va applicata per «il contratto di appalto ed i contratti di subappalto e subcontratti da questo derivati, stipulati dall'appaltatore con subappaltatori e fornitori e da questi ultimi con le imprese della cosiddetta filiera, che “si intende riferita ai subappalti – comma 11, art. 118, Dlgs n. 163/2006, “Codice appalti”, ndr - nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto”». Secondo la sentenza, l'avvalimento senza tracciabilità, come nella fattispecie, è quindi valido «non essendo il contratto d'appalto né un subcontratto da questo derivato (in quanto interviene antecedentemente in una fase procedimentale nella quale non esistono ancora né appalto né appaltatore, ma solo procedura di gara e concorrenti)».

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