Violenza di genere, no a modifica dei domiciliari se non è informata la vittima
L’istanza di revisione delle misure cautelari personali all’avvocato nominato dalla parte offesa è adempimento che se non correttamente eseguito comporta la nullità del provvedimento del Gip
In caso di reati contro le donne o violenza domestica o di genere la mancata notificazione alla persona offesa dell’istanza dell’indagato per la modifica delle misure cautelari personali già applicategli rende nullo il provvedimento che accoglie la richiesta.
Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 18979/2025 - ha respinto il ricorso dell’imputato che lamentava l’annullamento del provvedimento con cui il Gip aveva disposto il passaggio dalla misura dei domiciliari a quelli dell’obbligo di dimora nel Comune e del divieto di avvicinamento della persona offesa.
Nel caso concreto si era verificata la sostituzione del difensore di fiducia della vittima del reato di atti persecutori contestato, ma nonostante la corretta comunicazione del nuovo difensore al pubblico ministero l’informazione relativa all’istanza di modifica della misura più privativa della libertà personale del ricorrente era stata adempiuta presso il precedente avvocato nominato. Ciò non ha integrato però il corretto adempimento nei confronti della vittima del reato, nonostante il suo precedente difensore avesse affermato di aver comunque comunicato alla stessa parte offesa la richiesta di modifica.
Si tratta, quindi, di inadempimento che comporta la nullità del provvedimento di modifica.
Ciò corrisponde alla nuova visione della società e, di conseguenza, del Legislatore nella lotta ai crimini connotati da intenti malevoli e discriminatori verso alcune categorie di persone - e specificatamente nei confronti delle donne - o dall’approfittamento della fiducia che si realizza nelle relazioni familiari. Dove l’atavico stato di debolezza o di sottomissione impone che le vittime siano ampiamente tutelate dalla previsione di misure cautelari personali nei confronti dell’accusato e dalla più ampia partecipazione possibile delle vittime nelle fasi del processo, ma anche prima che questo sia ritualmente instaurato. Viene cioè preservata e garantita l’interlocuzione con la persona offesa soprattutto in merito all’adeguatezza delle forme di cautela anche custodiali realmente idonee a evitare comportamenti recidivanti da parte di indagati o imputati per date categorie di reato.
Infine, va sottolineato che la nullità del provvedimento del Gip per la mancata notificazione dell’istanza di modifica al difensore della parte offesa deriva dalle disposizioni di legge che la prescrivono anche nel caso in cui la vittima del reato abbia eletto domicilio non presso il difensore di fiducia nominato. Ciò corrisponde alla considerazione raggiunta dal Legislatore della necessità di garantire “sempre” l’assistenza di una difesa tecnica per una categoria di vittime considerate normalmente “deboli”.