Civile

Vitalizio assistenziale: requisiti e differenza con altri istituti

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Vitalizio assistenziale – Alea – Requisito essenziale - Richiesta di declaratoria di nullità dei contratti di costituzione della rendita vitalizia - Rigetto
Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, che costituisce elemento essenziale del negozio, va accertata al momento della conclusione del contratto, essendo in funzione della incertezza obiettiva iniziale della vita contemplata e della conseguente uguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non solo dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore del cespito patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio. Nel contratto di vitalizio l'alea è esclusa, con riferimento all'età a allo stato di salute, soltanto se al momento della conclusione il beneficiario era affetto da una malattia che rendeva probabile un rapido esito letale, o se questi aveva un'età talmente avanzata da non poter sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile.
• Cassazione civile, sezione II, sentenza 28 settembre 2016 n. 19214

Vitalizio assistenziale – Alea – Requisito essenziale – Differenza con la donazione modale (requisiti) – Corretto inquadramento del contratto quale donazione modale - Richiesta di riconoscimento di donazione simulata - Rigetto
La differenza fra il contratto atipico di vitalizio assistenziale e la donazione modale va apprezzata, avuto riguardo all'elemento dell'aleatorietà che caratterizza il vitalizio, il quale elemento ricomprende oltre al requisito della durata della prestazione assistenziale (evento incertus quando) anche quello della effettiva consistenza della prestazione del vitaliziante che può modificarsi nel tempo in base a fattori diversi e non prevedibili. (Nel caso di specie la Corte territoriale ha chiarito in modo esaustivo, secondo la Cassazione, perché il contratto andasse qualificato come donazione modale e non come vitalizio alimentare o assistenziale, ritenendo, infatti, che il negozio fosse ispirato “da un intento di liberalità” in ragione dell'età dei coniugi al momento della stipula del contratto, del fatto che l'obbligo alimentare sarebbe comunque gravato sul figlio e della macroscopica differenza fra il minor valore della prestazione gravante sull'obbligato e quello, ben maggiore, dell'immobile trasferito.)
• Cassazione civile, sezione II, sentenza 29 luglio 2016 n. 15904

Vitalizio assistenziale – Rendita vitalizia – Differenza tra i due istituti – Contratti di vitalizio che dissimulano una donazione - Trasferimento di altro bene a compenso della maggior gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare – Lesione quota di legittima - Sussistenza
Il contratto atipico di vitalizio assistenziale o alimentare è autonomo e distinto da quello di rendita vitalizia (articolo 1872 c.c.), in quanto i due negozi omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché nella rendita vitalizia le obbligazioni hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili, mentre nel vitalizio assistenziale le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e come tali eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle qualità personali proprie di questo. L'elemento dell'alea è più marcato nel vitalizio alimentare in quanto gli obblighi non sono predeterminati nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni.
• Cassazione civile, sezione II, sentenza 22 aprile 2016 n.8209

Vitalizio assistenziale - Simulazione - Sproporzione tra le prestazioni – Onere della prova - Richiesta di accertamento dell'animus donandi - Esclusione
Nel vitalizio assistenziale l'evidente sproporzione delle prestazioni, che potrebbe indurre ad ipotizzare l'animus donandi, deve essere valutata alla data della conclusione del contratto. Del pari grava su colui che assume la natura liberale dell'atto l'obbligo di dimostrare non solo l'evidente sproporzione delle prestazioni poste a carico del beneficiario, in rapporto al valore del bene trasferito, ma altresì la sussistenza dell'animus donandi.
• Cassazione civile, sezione II, sentenza 29 febbraio 2016 n. 3932

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