Vitalizio al figlio biologico Non conta il riconoscimento
Il figlio nato da genitori non sposati e che non sia riconoscibile dal genitore biologico ha diritto, in caso di morte di quest’ultimo, a percepire l’assegno vitalizio
Se muore il genitore biologico, il figlio può pretendere un assegno vitalizio a carico dell’eredità del genitore defunto, anche se si tratta di un figlio riconosciuto da una persona che non è il suo genitore biologico: è il “classico” caso del figlio, nato da una relazione tra la madre e un uomo diverso da quello che la madre poi sposerà, quando quest’ultimo riconosce come proprio il figlio altrui.
Più tecnicamente, il figlio nato da genitori non sposati e che non sia riconoscibile dal genitore biologico ha diritto, in caso di morte di quest’ultimo, a percepire l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 580 del Codice civile, di entità pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbe diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 31672/2022 secondo il seguente ragionamento:
O secondo l’articolo 253 del Codice civile, non è ammesso che il genitore biologico riconosca un figlio che abbia lo status di figlio di altra persona; al contempo, se una persona che ha lo status di figlio di un dato genitore pretende di essere riconosciuto da un altro, deve prima promuovere l’azione di disconoscimento dell’attuale paternità per poi pretendere l’accertamento di quella reclamata;
O in base all’articolo 279 del Codice civile, se non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione;
O per l’articolo 580 del Codice civile, ai figli nati fuori dal matrimonio aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione secondo l’articolo 279 del Codice, spetta l’assegno vitalizio.
Ebbene, secondo la Cassazione questo diritto all’assegno vitalizio spetta a tutti i figli non riconoscibili (compreso quello che abbia già il diverso status di figlio altrui) non potendo negarsi al figlio la possibilità di scegliere tra la minore tutela successoria (consistente nell’assegno vitalizio) conservando la stabilità della sua identità familiare precedente e la tutela “piena” che gli competerebbe ove egli facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica.
Infatti, la norma che concede il diritto all’assegno vitalizio è fondata sull’idea di assicurare, in via eccezionale, una tutela patrimoniale successoria sui generis, e cioè un diritto di credito nei confronti dell’eredità del genitore biologico, senza attribuzione né della qualità di erede, né dello status di figlio legittimo, ai soggetti sprovvisti di un titolo di stato di filiazione nei confronti del defunto.