Con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla causa C-108/26 è stato affermato che il vettore aereo che determini il ritardo di un volo per una decisione di gestione del traffico aereo deve comunque una compensazione pecuniaria al passeggero, in quanto una scelta siffatta non integra quella circostanza eccezionale che fa venir meno la responsabilità per il disagio arrecato.
Per la prima volta, la Corte di giustizia annulla una sentenza del Tribunale pronunciata in via pregiudiziale, giudicando che l’interpretazione ivi adottata pregiudica l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.
Il caso a quo
Nel luglio 2023, una passeggera doveva viaggiare da Smirne (Turchia) a Varsavia (Polonia). Il suo volo è arrivato con oltre tre ore di ritardo. L’aeromobile utilizzato aveva precedentemente effettuato un altro volo tra Katowice (Polonia) e Smirne che aveva a sua volta subito un ritardo in seguito a una decisione di gestione del traffico aereo. Questa decisione era connessa a talune restrizioni dello spazio aereo dell’Ungheria e della Romania messe in atto a causa di condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, dopo l’arrivo dell’aereo a Smirne, è stato constatato un guasto tecnico la cui riparazione è durata più di due ore.
Poiché la passeggera ha ceduto il proprio diritto al risarcimento a una società specializzata, quest’ultima chiede al vettore aereo un indennizzo di 400 euro.
Il giudice polacco investito della controversia constata che, se la perdita di tempo connessa alla gestione del traffico aereo fosse dedotta dal ritardo totale, il volo da Smirne a Varsavia risulterebbe arrivato con meno di tre ore di ritardo, cosicché la passeggera non avrebbe diritto al risarcimento.
Il quesito posto al Tribunale Ue
Il giudice a quo desidera quindi che si chiarisca a quali condizioni una decisione di gestione del traffico possa costituire una «circostanza eccezionale» ai sensi del diritto dell’Unione (articolo 5, paragrafo 3, del regolamento Ce n. 261/2004), idonea a dispensare il vettore dall’obbligo di corrispondere un risarcimento.
La risposta al giudice nazionale
Nella sua sentenza del 21 gennaio 2026 (causa T-134/25) il Tribunale dell’Unione europea ha risposto che una siffatta decisione non è inerente al normale esercizio dell’attività di un vettore aereo e che, in linea di principio, sfugge all’effettivo controllo del vettore, a prescindere dalle ragioni che l’abbiano motivata, a meno che quest’ultimo abbia contribuito alla sua adozione. Secondo il Tribunale, è la decisione stessa, e non la sua motivazione, a essere determinante, nella misura in cui è quest’ultima a incidere, dall’esterno, sull’esecuzione del volo. Di conseguenza, il Tribunale ha giudicato che una decisione di gestione del traffico aereo può costituire una «circostanza eccezionale» anche qualora non abbia comportato, di per sé, un ritardo di almeno tre ore.
Il riesame sulla nozione di “circostanza eccezionale”
Su proposta del primo avvocato generale, la Corte di giustizia ha deciso di riesaminare parzialmente la sentenza del Tribunale a causa di un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.
Nella sua sentenza odierna, la Corte constata che l’interpretazione adottata dal Tribunale pregiudica effettivamente l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione. Di conseguenza, essa annulla la sentenza del Tribunale nella misura in cui è stata oggetto del riesame.
La Corte giudica che una qualunque decisione di gestione del traffico aereo non può, di per sé, essere qualificata come «circostanza eccezionale». Nell’esercizio della loro attività, i vettori aerei si trovano necessariamente di fronte, con cadenza ordinaria e regolare, a questo tipo di decisioni. Per accertare l’esistenza di «circostanze eccezionali», occorre ricercare l’evento che ha condotto all’adozione della decisione di gestione del traffico aereo e verificare, caso per caso, se tale evento non sia, per la sua natura o per la sua origine, inerente al normale esercizio dell’attività del vettore e se sfugga al suo effettivo controllo.
Pertanto, non è sufficiente che un vettore invochi la decisione in questione per essere dispensato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria. Esso deve dimostrare che tale decisione è stata adottata in ragione di una circostanza avente essa stessa natura eccezionale.
L’intervento interpretativo della Cgue
Sostituendo la propria risposta a quella del Tribunale, la Corte ricorda che, nel caso di specie, la decisione di gestione del traffico aereo era stata adottata in ragione di talune restrizioni dello spazio aereo ungherese e rumeno, imposte a causa di condizioni meteorologiche avverse. Condizioni siffatte possono costituire circostanze eccezionali qualora siano di una gravità tale da impedire che il volo in questione sia effettuato in piena sicurezza e conformemente alla programmazione inizialmente prevista. Infatti, in tale ipotesi, esse non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò sia avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, la Corte osserva che un evento può costituire una «circostanza eccezionale» anche qualora non abbia comportato, di per sé, un ritardo di volo di almeno tre ore. Qualora il ritardo all’arrivo derivi, allo stesso tempo, da un evento di questo tipo e da un’altra circostanza, occorre dedurre dal ritardo totale la durata imputabile alla circostanza eccezionale al fine di valutare se il passeggero abbia diritto a un risarcimento.
Decisione e riesame nei rinvii pregiudiziali al Tribunale Ue
Vale la pena ricordare che a partire dal 1° ottobre 2024, il Tribunale è competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale ricadenti in sei materie specifiche, fra le quali si annoverano la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o di cancellazione di servizi di trasporto.
Le sei materie sono:
1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (Iva),
2) diritti di accisa,
3) codice doganale,
4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata,
5) compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o
6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.
Le pronunce pregiudiziali del Tribunale possono, in via eccezionale, essere riesaminate dalla Corte, su proposta del primo avvocato generale, in caso di grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.
In mancanza di una tale proposta – entro un mese dalla decisione del Tribunale – quest’ultima diventerà definitiva. Per contro, se il primo avvocato generale propone un riesame, occorrerà attendere l’esito del procedimento dinanzi alla Corte affinché la decisione del Tribunale divenga definitiva o la decisione della Corte si sostituisca ad essa.
Il riesame davanti alla Corte Ue sulle risposte del Tribunale al giudice nazionale si limita a quelle che vengano puntualmente indicate. Infatti, non compete alla Corte sostituire la sua risposta alla motivazione data dal Tribunale al di là del perimetro dei punti sottoposti al suo vaglio.

