Se si toglie la questione della tassazione dell'atto di dotazione del trust, non c’è mai stato un altro caso, nella storia dell’imposta di registro e dell’imposta di donazione, nel quale siano occorse più di 100 decisioni della Cassazione, per “strappare” all’amministrazione finanziaria un documento che contenesse un’inversione di rotta rispetto a un suo precedente orientamento.

Con la pubblicazione, avvenuta l’11 agosto 2021 , del documento di consultazione che, dopo la scadenza del 30 settembre prossimo, diventerà una circolare “vera e propria”, il Fisco dunque ha preso atto, finalmente che non c’è più spazio per la sua originaria interpretazione, formulata all’indomani della reintroduzione, nel nostro ordinamento, dell’imposta di donazione (con il decreto legge 262/2006).

L’interpretazione iniziale
Nelle circolari dell’agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008, l’atto di dotazione del trust era stato inteso come un presupposto di applicazione dell’imposta di donazione: l’argomento fondante di questo ragionamento era che, avendo il legislatore aggiunto (innovando rispetto alla normativa previgente) i “vincoli di destinazione”, accanto alle donazioni, quali presupposti di applicazione dell’imposta di donazione, doveva allora discendersene che anche la dotazione del trust – il quale è, per così dire, il “principe” dei vincoli di destinazione – avrebbe dovuto essere percossa con l’imposta di donazione.

La Cassazione in un primo tempo aderì a questo orientamento, con le ordinanze 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e con la sentenza 4482/2016, con ciò sconfessando l’opinione (sostenuta nella maggioritaria giurisprudenza di merito e dalla dominante dottrina) secondo cui l’incremento patrimoniale che il trustee ottiene con l’atto di dotazione del trust non avrebbe dovuto ricevere tassazione per la ragione che si tratta di un incremento non definitivo, ma transitorio, in quanto strumentale all’attuazione del programma delineato dal disponente nell’atto istitutivo del trust.

Quest’ultima tesi fece bensì un timido capolino in Cassazione (nella sentenza 21614/1016) ma senza riuscire nemmeno a scalfire l’orientamento espresso in precedenza, poiché la giurisprudenza di legittimità solo nel 2018 compì un parziale dietro-front; con la sentenza 13626/2018 e le ordinanze 31445/2018 e 734/2019 si ammise infatti che non avrebbe dovuto applicarsi l’imposta di donazione solo al trust autodichiarato (quello nel quale il disponente si auto-nomina quale trustee) e al trust traslativo con attribuzione transitoria al trustee (si pensi al trust liquidatorio, istituito al fine di gestire le spettanze creditorie verso un soggetto indebitato), restando invece applicabile l’imposta di donazione ad ogni altro tipo di trust (e così, ad esempio, ai trust di passaggio generazionale). L’agenzia delle Entrate comunque non battè ciglio e continuò con la tassazione di qualsiasi atto di dotazione del trust.

L’inversione di rotta
Si è giunti così alla terza e decisiva “fase” della giurisprudenza di Cassazione, che ebbe inizio con la sentenza 1131 del gennaio 2019 nella quale l’atto di dotazione di qualsiasi tipo di trust venne dichiarato non tassabile con l’imposta di donazione, in quanto si intese non più considerarlo in termini di manifestazione di capacità contributiva: quando la legge sull’imposta di donazione menziona i vincoli di destinazione, si deve leggere la norma nel senso di applicare l’imposta di donazione non in ogni caso, ma solo nel caso in cui l’attuazione del vincolo di destinazione produce un incremento stabile (a titolo gratuito) del patrimonio di un dato soggetto.

Di lì in avanti, fino ai giorni nostri, una travolgente valanga di pronunce di Cassazione pressoché tutte eguali, ad iniziare dalla prima decina pubblicata nei mesi di giugno e di luglio del 2019 (le sentenze 15453, 15455, 15456, 16700, 16701, 16705, 19167, 19319 e 22754 e l’ordinanza 19310) ha dunque sospinto l’Agenzia a diramare il documento di consultazione che preannuncia il superamento delle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008.

Il quadro
La tassazione in entrata
Secondo le circolari varate dalle Entrate nel 2007-2008 Il'atto di dotazione del trust è un presupposto di applicazione dell'imposta di donazione poiché il legislatore con il Dl 262/2006 ha aggiunto i “vincoli di destinazione”, accanto alle donazioni come presupposto di applicazione dell'imposta di donazione

La tassazione in uscita
Dal 2019 la Cassazione ha affermato che l'atto di dotazione dei trust non va tassato con l'imposta di donazione poiché non è una manifestazione di capacità contributiva: la legge va interpretata nel senso che l'imposta di donazione va applicata solo quando l'attuazione del vincolo di destinazione produce un incremento stabile (a titolo gratuito) del patrimonio

I pagamenti già effettuati
La circolare dell'Agenzia dell'11 agosto non chiarisce cosa succede nel caso in cui il contribuente abbia già effettuato il pagamento “in entrata”. Va evitato che tale versamento sia considerato un acconto di quanto dovuto “in uscita” o peggio non impedisca l'applicazione della tassazione piena alla cessazione del trust

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