Se il documento di consultazione dell’11 agosto 2021 è senz’altro assai significativo perché certifica la svolta dell’agenzia delle Entrate rispetto al suo precedente orientamento, prestando finalmente ossequio a quanto affermato in una univoca massa di pronunce della Cassazione, non può però nascondersi che un’inevitabile insoddisfazione si prova, dopo aver letto le oltre 50 pagine di cui si compone, in quanto in esso non si rinviene alcun accenno a una rilevante serie di cospicui problemi i quali si originano dal cambiamento di interpretazione che l’agenzia delle Entrate ora opera rispetto a quanto da essa praticato per ben 15 anni, dal 2006 a oggi.
In particolare se, dunque, d’ora in poi, i trust si tasseranno non più “in entrata” (vale a dire, non più al momento della stipula dell’atto di dotazione, momento nel quale si imprime il vincolo del trust su un dato patrimonio) ma solo “in uscita”, e cioè quando il trustee effettuerà le attribuzioni (a titolo gratuito) a coloro che sono qualificabili come beneficiari del trust, ai sensi del suo atto istitutivo, non è per nulla chiaro cosa succederà in quelle numerosissime situazioni nelle quali, in passato, un pagamento di imposta di donazione sia stato effettuato “in entrata”: vuoi per spontaneo ossequio del contribuente all’interpretazione dell’agenzia delle Entrate in sede di auto-tassazione “principale”, vuoi per acquiescenza a un avviso di liquidazione (di imposta principale “postuma” o di imposta complementare o suppletiva, a seconda dei casi), vuoi in dipendenza di un obbligo nascente da una delle tante decisioni di una corte di merito o di legittimità (di contenuto opposto a quello ora dominante in Cassazione).
In questi casi, verrebbe abbastanza spontaneo considerare “chiuse” queste situazioni; e cioè considerare che, essendosi il contribuente adeguato (spontaneamente o in ossequio a un provvedimento dell’amministrazione o di un giudice) alla tesi dell’Agenzia, secondo la quale il trust era da tassare “in entrata” e non “in uscita”, ora non ci sia più materia per una tassazione “in uscita” (pur se questa “uscita” dal trust avvenga in un’epoca nella quale il Fisco ha cambiato opinione), in conseguenza, appunto, dell’avvenuta applicazione della tassazione “in entrata”.
Sarebbe insomma abbastanza strano che il pagamento effettuato “in entrata” (che era un pagamento considerato come definitivo dall’Agenzia, quando venne corrisposto, senza che più nulla fosse poi dovuto “in uscita”) si debba considerare ora come un acconto di quel che sarà dovuto “in uscita” o, peggio, si debba considerare come un episodio irrilevante, tale da non impedire l’applicazione di una tassazione piena quando il trust cesserà con l’attribuzione ai beneficiari del patrimonio in trust.

