Nessuna sospensione per l'obbligo del green pass, previsto dal decreto di agosto, per l'insegnamento nelle scuole a partire dal 1° settembre (e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza). Lo ha stabilito il Tar Lazio, sez. I, con un decreto monocratico di oggi (24 agosto 2021, n. 4453 – Pres. Stanizzi).

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Il testo del decreto del Tar Lazio

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È stata infatti dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione cautelare monocratica dell'art. 1, comma 6, Dl n. 111 del 6 agosto 2021 (che aggiunge l'art. 9-ter al d.l. n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n. 87) nella parte in cui prevede che, ai fini dell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere il green pass. La norma dispone anche che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario "è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

L'inamissibilità del ricorso dipende dalla natura dell'atto impugnato che è ascrivibile al novero delle fonti normative primarie. L'ordinamento infatti, argomenta la decisione, non consente – in virtù del principio di separazione dei poteri - l'impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, e il processo amministrativo è volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario. Nella specie tuttavia manca la contestuale impugnazione di atti applicativi che del gravato decreto legge costituiscano concreta esecuzione, che sola potrebbe determinare l'ammissibilità del ricorso – limitatamente a tali atti – e consentire eventualmente di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale.

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