Civile

Sinistri con fauna selvatica: novità per i risarcimenti

di Marta Buffoni

Pericolo, animali vaganti!
Questo l'aware che spesso, ma non sempre, appare sulle strade italiane ubicate in luoghi interessati dalla presenza di fauna selvatica invitando l'automobilista ad adeguare la propria condotta di guida a tali particolari circostanze.
Nonostante le normali cautele adottate nella circolazione su strada, il comportamento degli animali è, per sua natura, imprevedibile, con la conseguenza che le aule di giustizia strarìpano di ricorsi promossi per il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistri con fauna selvatica.


A questo proposito merita attenzione una recente sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Borgomanero (sezione distaccata dell'ufficio del Giudice di Pace di Novara, oggi soppressa a seguito della riforma della geografia giudiziaria) in una causa patrocinata dall'avv. Marta Buffoni del Foro di Novara, che ha visto l'infortunato automobilista integralmente risarcito del proprio danno.


La novità della pronuncia sta nel fatto che, ai fini del risarcimento, il Giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale della Provincia e della Regione, condannando entrambe gli enti a pagare la somma richiesta dal danneggiato: può sembrare una banalità, ma non lo è perché, così facendo, si moltiplica la rosa dei soggetti tenuti al pagamento e, quindi, le chanches di risarcimento del danneggiato.


Prima di entrare nel merito della questione è bene ricordare che a seguito della riforma ex L. 69/2009, la competenza del Giudice di pace per cause relative a sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli è stata innalzata da 5.000 a 20.000 euro, con la conseguenza che questo Giudice viene, oggi, incaricato di conoscere cause di una più che modesta consistenza economica e che le sentenze rese sono sempre più numerose ed importanti per delineare un filone di giurisprudenza da seguire.


Venendo al caso in questione si è trattato di dell'investimento di due cinghiali che , attraversando improvvisamente la strada, hanno costituendo un ostacolo imprevisto ed imprevedibile per la circolazione, tale da ridurre lo spazio di frenata al punto da rendere impossibile evitare l'impatto.
Soltanto uno degli animali è rimasto vittima dello scontro, mentre l'altro è riuscito a darsi alla fuga.


Sebbene la dinamica degli eventi sia molto spesso banale, le problematiche processuali sottese a queste vicende sono molto intricate e riguardano sia l'individuazione dei soggetti contro cui promuovere la vertenza, sia l'onere della prova che incombe sull'attore il quale è tenuto a dimostrare, non soltanto i fatti storici accaduti, ma anche la sussistenza di un nesso causale tra il fatto ed il danno, oltre che la colpa del soggetto ritenuto responsabile, non meno che l'assenza di condotta concorrente colposa del conducente.
Senza contare che la materia faunistica, essendo di competenza regionale concorrente, risente di divergenze peculiari da regione a regione il che, inevitabilmente, complica il lavoro del legale.


Nel caso qui esaminato, la linea difensiva adottata nell'interesse dell'automobilista ha consentito di escludere che lo scontro si sia prodotto a causa di guida irresponsabile da parte del conducente (sia in ragione dell'assenza di contravvenzioni elevate, sia in ragione dell'assenza di danni fisici alla persona e dell'entità dei danni materiali in relazione all'urto prodotto) e di dimostrare la responsabilità degli enti chiamati in giudizio per non aver adottato i dispositivi necessari al contenimento del rischio di attraversamento del sedìme stradale da parte degli animali (reti di contenimento o predisposizione di percorsi alternativi obbligati tramite ecodotti).


In particolare, è stata riconosciuta una responsabilità diretta dell'ente provinciale e una responsabilità indiretta dell'ente regionale per omesso controllo sull'operato della provincia a cui erano state delegate funzioni in materia faunistica.
Questa pronuncia si colloca all'interno di un filone innovativo che ha un importante precedente nella sentenza del Tribunale di Vasto del 2011 la quale, previa analisi dell'intricato quadro normativo applicabile, giunge alla conclusione che “stante la sovrapposizione di competenze, poteri e funzioni tra regioni e province, la responsabilità non è da ascrivere ad uno solo di essi, ma ad entrambi gli enti, i quali, pertanto, sono corresponsabili, sia pure a diverso titolo, dei danni provocati dalla fauna selvatica e possono essere chiamati a rispondere, in solido, dei pregiudizi lamentati dagli utenti della strada”.
Questa linea giurisprudenziale, in armonia con alcune pronunce della Cassazione degli anni 2010 e 2012, apre nuove possibilità di risarcimento di sicuro interesse per gli automobilisti, anche alla luce della soppressione (in alcune regioni) dei fondi di risarcimento no-fault sino a poco tempo da esistenti ed attivi.


Si trattava di stanziamenti alimentati da apposite voci dei bilanci regionali e gestiti dalle Province alle quali era demandata anche la funzione di istruttoria della pratica di risarcimento attivabile dal danneggiato mediante la compilazione di appositi moduli in distribuzione presso gli uffici incaricati.
Attraverso questo meccanismo, si è tentato di ridurre la conflittualità giudiziale determinata dai sinistri con fauna selvatica, mediante il riconoscimento immediato di un risarcimento forfetariamente determinato in misura pari alla metà del danno subìto dall'automobilista.
Attualmente, scomparso il regime di risarcimento forfetario, all'automobilista che intende ottenere il risarcimento del danno subito, non resta che adire le vie legali, da oggi con una speranza in più.

Giudice di Pace di Novara – Sentenza 26 maggio 2014

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