Le sorti del contratto di locazione finanziaria nella composizione negoziata
Le deroghe alla disciplina, qualora l’utilizzatore ricorra a misure protettive e/o cautelari, e le limitazioni (non trascurabili) dei diritti del concedente
Cenni sul contratto di locazione finanziaria: prima e dopo la L. 124/2017
Il contratto di locazione finanziaria (o leasing finanziario), di origine anglo-americana, è ampiamente diffuso e utilizzato in Italia sin dagli anni ’60 del secolo scorso. Ciò nonostante esso è rimasto privo di una disciplina particolare fino all’entrata in vigore della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 (“L. 124/2017”), la quale all’art. 1, commi 136 e ss. ha finalmente dettato una disciplina unitaria del contratto di leasing superando la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.
La L. 124/2017 ha avuto anche il merito di regolamentare i presupposti e gli effetti della risoluzione del contratto di leasing per grave inadempimento dell’utilizzatore.
Da un lato, infatti, ha previsto che costituisce grave inadempimento il mancato pagamento di un certo numero di canoni (sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente, quanto ai contratti di leasing immobiliare; quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente, quanto ai contratti di leasing finanziario diversi dai leasing immobiliari), dall’altro lato, ha stabilito che in presenza di un tale grave inadempimento il concedente ha il diritto di risolvere il contratto e di vedersi restituito il bene concesso in locazione con l’obbligo, tuttavia, di restituire all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene locato, effettuata ai valori di mercato previa deduzione di:
(i) i canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione del contratto,
(ii) i canoni a scadere sino alla scadenza del contratto in linea capitale,
(iii) il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione di acquisto del bene e (iv) le spese anticipate per il recupero del bene, la sua stima e la sua conservazione sino alla vendita.
Il contratto di locazione finanziaria nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”)
Ove l’utilizzatore affronti una crisi o un’insolvenza e ricorra a percorsi e/o strumenti di regolazione della crisi o addirittura di insolvenza, la disciplina del contratto di locazione finanziaria dettata dalla L. 124/2017 subisce alcune deroghe.
Il presente articolo si concentra sul percorso di composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) (la “CNC”) ed analizza le sorti del contratto di locazione finanziaria pendente alla data di accesso dell’utilizzatore alla CNC.
Seguiranno altri scritti dedicati alla sorte di tale contratto negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza nonché nella liquidazione giudiziale.
La sorte del contratto di locazione finanziaria nella CNC
L’accesso dell’utilizzatore alla CNC non produce di per sé effetti sui contratti pendenti, i quali di regola proseguono durante il percorso di risanamento secondo le previsioni dei medesimi contratti.
Tuttavia la regola della normale prosecuzione dei contratti subisce un’importante deroga qualora l’utilizzatore ricorra a misure protettive del patrimonio (articolo 18 CCII) e/o ad eventuali misure cautelari (articolo 19 CCII). In questi casi i diritti che normalmente fanno capo al concedente subiscono limitazioni non trascurabili.
Vediamole di seguito.
Le limitazioni ai diritti del concedente in caso di applicazione delle misure protettive
Le misure protettive si applicano automaticamente per effetto della richiesta del debitore, previa pubblicazione di tale richiesta nel registro delle imprese, ma devono essere successivamente confermate dal Tribunale competente su domanda del debitore. Le misure protettive possono essere richieste con l’accesso alla CNC o successivamente.
Le misure protettive possono riguardare tutti i creditori o solamente alcuni di essi e la loro durata, che viene stabilita dal Tribunale in sede di conferma, varia da 30 a 120 giorni a seconda delle circostanze, prorogabile – ricorrendone valide motivazioni – fino ad un massimo di 240 giorni.
In linea generale le misure protettive (salvo che si applichino solo a specifici creditori) comportano per il concedente – a decorrere dalla data della pubblicazione della richiesta delle misure protettive nel registro delle imprese (la “Data di Pubblicazione”) – il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’utilizzatore e il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (tra cui rientra anche il divieto per il concedente di chiedere la restituzione coattiva dell’immobile oggetto di leasing) sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa; inoltre, per effetto delle misure protettive, dalla stessa data sono sospese le prescrizioni e non si verificano le decadenze mentre non sono inibiti i pagamenti.
In aggiunta a tali restrizioni generali, le misure protettive – sempre a partire dalla Data di Pubblicazione – vietano al concedente unilateralmente di:
(i) rifiutare l’adempimento del contratto di locazione finanziaria;
(ii) provocarne la risoluzione;
(iii) anticiparne la scadenza;
(iv) modificarlo in danno dell’utilizzatore (collettivamente i “Divieti di Autotutela”)
per il sol fatto del mancato pagamento di canoni scaduti in data anteriore alla Data di Pubblicazione (art. 18, comma 5 CCII).
Viceversa, il concedente – nel rispetto delle previsioni della L. 127/2014 - rimane libero di:
(a) risolvere il contratto di locazione finanziaria per il mancato pagamento di canoni scaduti successivamente alla Data di Pubblicazione;
(b) rifiutare l’adempimento del contratto di locazione finanziaria per il mancato pagamento di canoni scaduti successivamente alla Data di Pubblicazione;
(c) risolvere il contratto di locazione finanziaria a fronte di una condotta inadempiente dell’utilizzatore diversa dal mancato pagamento di canoni scaduti anteriormente alla Data di Pubblicazione;
(d) dichiarare l’utilizzatore decaduto dal beneficio del termine ove ne ricorrano le cause purché diverse da un mancato pagamento dei canoni scaduti anteriormente alla Data di Pubblicazione.
Le limitazioni ai diritti del concedente in caso di applicazione delle misure cautelari
Le misure cautelari diversamente dalle misure protettive non si applicano automaticamente per effetto della pubblicazione della richiesta del debitore nel registro delle imprese, ma devono essere richieste dal debitore al Tribunale con la stessa domanda con la quale viene richiesta la conferma delle misure protettive (si veda sopra).
Le misure cautelari, inoltre, si applicano solo ai creditori (o ai terzi) specificamente individuati dal debitore nella domanda e la loro durata viene stabilita dal Tribunale in funzione delle circostanze.
Per concedere la misura cautelare il Tribunale deve verificare la sussistenza di una ragionevole perseguibilità del risanamento (il cosiddetto fumus boni iuris) e del possibile pregiudizio conseguente alla mancata adozione della misura (il cosiddetto periculum in mora).
Il CCII non contiene un elenco delle possibili misure cautelari che sono rimesse alla richiesta del debitore in funzione delle circostanze; in altre parole, le misure cautelari hanno un contenuto atipico.
Dall’atipicità di dette misure discende, almeno in astratto, l’impossibilità di individuare con esattezza tutte le misure cautelari che possono essere applicate nei confronti del concedente nel contesto di una CNC; quelle più frequenti, ferma restando un’estrema volatilità delle pronunce giurisprudenziali, sono elencate qui di seguito:
(i) sospensione temporanea dall’obbligo in capo all’utilizzatore di pagare i canoni;
(ii) divieto di escussione delle garanzie concesse dall’utilizzatore in favore del concedente;
(iii) inibitoria a qualsiasi segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia e al CRIF.
I diritti del concedente in assenza di misure protettive e cautelari
Quando l’utilizzatore che accede alla CNC non ricorra – anche per ragioni di riservatezza – a misure protettive e/o cautelari, i diritti attribuiti al concedente dal contratto di leasing non subiscono alcuna restrizione e pertanto il concedente rimane libero (tra l’altro) di risolvere il contratto di locazione finanziaria in presenza del grave inadempimento di cui all’art. 1 comma 137 L. 124/2017.
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*Daniela Andreatta, special counsel di Orrick presso lo studio di Milano