Penale

Droghe leggere, pena sospesa dopo la decisione della Consulta

Il Tribunale di Bologna con una innovativa ordinanza, emessa il 7 novembre scorso n. 446, dopo aver rideterminato in modo favorevole al reo la pena per traffico di hashish, sulla base della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità della Fini Giovanardi laddove metteva sullo stesso piano droghe leggere e pesanti, ha – al termine di un giudizio complessivo del reato e della condotta successiva – accolto la richiesta di sospensione condizionale della pena, con conseguente immediata cessazione anche dell'affidamento in prova al servizio sociale in atto.

A seguito di rito abbreviato il Gup di Bologna, decisione confermata dalla Corte d'Appello e divenuta irrevocabile, aveva condannato il ricorrente a 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'articolo 73 comma 5 del Dpr 309/1990 concernente stupefacente di tipo hashish, commesso a Bologna nel 2006. Nel settembre di quest'anno il difensore, a seguito della sentenza n. 34/2014 della Corte Costituzionale, ha chiesto al giudice dell'esecuzione di procedere ad una nuova determinazione della pena e di concedere al condannato la sospensione condizionale.

L'effetto della dichiarazione di incostituzionalità, ricorda la decisione, è stato quello di far rivivere la precedente normativa in tema di sostanze stupefacenti che prevedeva la distinzione tra le cosiddette “droghe pesanti” e “droghe leggere” e, per queste ultime, un trattamento sanzionatorio più attenuato rispetto a quello applicato nella sentenza emessa a carico del condannato. È principio generale dell'ordinamento, prosegue l'ordinanza, quello secondo cui «la restrizione della libertà personale del condannato deve essere legittimata, durante l'intero arco della sua durata, da una legge conforme a Costituzione e deve assolvere la funzione rieducativa imposta dall'art. 27, Cost». Mentre la declaratoria d'incostituzionalità incide su entrambi i profili, «rendendo illegittima la condizione del detenuto condannato in forza di una legge contraria alla Costituzione ed imponendo quindi una compressione del principio della c.d. intangibilità del giudicato». In questo senso «le ragioni di certezza del diritto e stabilità nell'assetto dei rapporti giuridici che presidiano tale principio non possono bloccare l'istanza di legalità della pena che, in fase esecutiva, deve ritenersi costantemente sub iudice, senza che il dato formale del giudicato possa essere di ostacolo alla tutela del diritto inviolabile e fondamentale della libertà personale».

Se questo principio, argomenta ancora il giudice Rita Zaccariello, trova applicazione immediata (ai sensi dell'articolo 2 c.p.) nel caso di abolitio criminis (cui consegue la revoca della sentenza di condanna e dell'esecuzione della pena; S.U. 1821/2013), «è evidente che anche la dichiarazione di incostituzionalità della legge nella parte relativa alla sanzione determini in capo al giudice l'obbligo di procedere alla rideterminazione della pena altrimenti illegittima». Per cui la pena è stata rideterminata in 1 anno e 4 mesi di reclusione ma soprattutto, e qui è la novità della decisione, il giudice dell'esecuzione «avuto riguardo all'epoca risalente del commesso reato e alla regolare condotta di vita successiva, in assenza di elementi ostativi» ha accolto anche la richiesta di sospensione condizionale della pena.

Tribunale di Bologna - Ordinanza 7 novembre 2017 n. 446

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