Penale

Animali, più carcere e multe salate: in vigore la “legge Brambilla”

Tra le misure, la reclusione fino a 4 anni per chi uccide gli animali. Scatta il divieto di tenerli alla catena

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di Francesco Machina Grifeo

Entra in vigore oggi, 1° luglio 2025, la legge n. 82 del 6 giugno 2025 (G.U. n. 137 del 16 giugno 2025) che contiene “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”. Si tratta della cd. “Legge Brambilla”, in tutto 15 articoli che inaspriscono le pene; ampliano l’applicabilità delle fattispecie penali esistenti e ne introducono di nuove insieme a delle aggravanti. Entrano nel novero della punibilità anche alcuni delitti commessi per colpa. Passibili di sanzioni anche gli enti coinvolti nei reati.

’’Una riforma storica che l’Italia attendeva da oltre vent’anni’’, ha rivendicato Michela Vittoria Brambilla presentando oggi il provvedimento. “Gli animali esseri senzienti – ha aggiunto -, diventano soggetti giuridici, portatori di diritti, tutelati direttamente dalla legge”. ’’Chi uccide un animale rischierà fino a quattro anni di carcere e 60mila euro di multa sempre abbinata. Chi li maltratta fino a 2 anni di carcere e 30mila euro di multa sempre abbinata con aggravanti generiche che aumentano anche di un terzo la pena, se il fatto è commesso innanzi a minori o diffuso in rete”.

Il cambio di paradigma emerge già dall’articolo 1 che modifica la rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale (Dei delitti contro il sentimento per gli animali), eliminando il riferimento al “sentimento per gli animali”, e specificando che oggetto di tutela penale sono direttamente gli animali e non più dunque l’uomo, colpito nei propri sentimenti. Altra norma bandiera è l’articolo 10 che sancisce il divieto di tenere gli animali di affezione alla catena o ad “altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento”, a pena di una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.

L’articolo 2, modifica l’art. 544-quater c.p., relativo alla messa in scena di spettacoli con sevizie, aumentando le pene pecuniarie fino a 30.000 euro.

L’articolo 3 modifica l’articolo 544-quinquies del Cp, relativo ai combattimenti tra animali, innalzando le pene fino a quattro anni ed estendendo la pena a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni.

L’articolo 4 introduce, nel titolo IX-bis del libro II del codice penale, l’art. 544-septies che consta di un unico comma e introduce un’aggravante ad effetto comune (pena aumentata fino ad un terzo) per:

  • l’uccisione di animali (544-bis); il maltrattamento (544-ter); gli spettacoli o manifestazioni vietati (544-quater);
  • il divieto di combattimento tra animali (544-quinquies ) e l’uccisione o danneggiamento di animali altrui (638), qualora ricorra una delle seguenti circostanze, l’aver commesso il fatto in presenza di minori;
  • nei confronti di più animali; se la diffusione è avvenuta attraverso strumenti informatici o telematici.

L’articolo 5, modifica vari articoli del codice penale: art. 544-bis (uccisione):

  • pene più severe fino a 4 anni e 60.000 euro di sanzioni;
  • art. 544-ter (maltrattamento): pena obbligatoriamente congiunta (reclusione + multa);
  • art. 638 (uccisione/danneggiamento di animali altrui): pena da 1 a 4 anni;
  • art. 727 (abbandono): ammenda minima portata a 5.000 €.

L’articolo 6 interviene sul sequestro e confisca di animali oggetto di reato. Viene introdotto l’art. 260-bis c.p.p. che consente l’affido definitivo degli animali sequestrati; si prevede una cauzione obbligatoria per chi riceve l’animale e anche l’applicazione di misure di prevenzione antimafia per i recidivi abituali.

L’articolo 7 introduce il divieto per l’indagato o imputato di abbattere o vendere animali coinvolti, fino alla sentenza definitiva, anche in assenza di sequestro.

L’articolo 8 introduce un nuovo articolo (25-undevicies) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali.

L’articolo 9 modifica l’art. 4 della legge 201/2010, in materia di traffico illecito di animali da compagnia, con un inasprimento della cornice sanzionatoria.

L’articolo 10 dispone il divieto di tenere animali di affezione legati con catena o simili, salvo ragioni sanitarie o sicurezza. La sanzione va da 500 a 5.000 euro.

L’articolo 11 dispone che il proprietario di un animale da compagnia che non adempie all’obbligo di identificazione non è soggetto al pagamento della sanzione nelle ipotesi in cui adempia volontariamente.

L’articolo 12 prevede che debba essere sentito anche il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’emanazione del decreto del Ministro dell’interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali.

L’articolo 13 interviene sul primo comma dell’articolo 727-bis del codice penale, relativo alla contravvenzione per uccisione, cattura, e detenzione di specie protette, prevedendo l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda fino a 8.000 euro (in luogo dell’attuale previsione dell’arresto da uno a sei mesi e dell’ammenda fino a 4.000 euro).

L’articolo 14, nel modificare la legge n. 189 del 2004, prevede il divieto di utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce di gatti della specie Felis catus, ovvero gatto domestico.

Infine, l’articolo 15, contiene la clausola d’invarianza finanziaria.

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