Comunitario e Internazionale

Corte Ue: via libera all'anatocismo per il recupero degli aiuti di Stato

Francesco Machina Grifeo

Via libera all'anatocismo per il recupero degli aiuti di Stato. La società A2A dovrà, dunque, rimborsare allo Stato italiano oltre i 170 milioni di euro a titolo di capitale anche altri 120 milioni per interessi composti per le esenzioni fiscali ed i prestiti agevolati concessi all'inizio degli anni ‘90. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza 3 settembre 2015, Causa, C-89/14, chiarendo che non osta il fatto che la normativa italiana abbia previsto il calcolo degli interessi composti soltanto in epoca successiva ai fatti e mediante il rinvio ad una regolamento comunitario non ancora approvato all'epoca della bocciatura degli aiuti da parte delle Commissione.

La vicenda
– Tali agevolazioni venivano concesse ad imprese a carattere prevalentemente pubblico che fornivano vari servizi locali per conto dei comuni, quali: la distribuzione e la depurazione dell'acqua, i trasporti comuni, la distribuzione del gas, ecc. In particolare tali imprese erano esentate, per tre anni, dall'imposta sulle società e potevano contrarre prestiti a tassi ridotti. Nel 2002 però la Commissione ritenne tali esenzioni incompatibili con il mercato comune, ordinando all'Italia di recuperare le agevolazioni. Ne seguirono numerosi ricorsi, tutti persi dalle partecipate. Nel 2006 arrivò una nuova condanna per il mancato recupero degli aiuti. Cosicché nel 2008 l'Italia corse ai ripari con il decreto-legge 185/2008 che mediante il rinvio ad un regolamento dell'Unione del 2004 (ossia dopo la decisione della Commissione del 2002), gravava le somme da recuperare anche degli interessi composti.

Da qui la richiesta delle autorità italiane alle società ASM Brescia e AEM, che nel frattempo si sono fuse formando la società A2A, del rimborso di 170 milioni di euro a titolo di imposta sulle società, nonché di 120 milioni per interessi composti. Investita della vicenda, la Corte suprema di cassazione ha chiesto alla Cgue se la normativa italiana potesse prevedere interessi composti con riferimento a un regolamento che non era ancora applicabile alla data in cui il recupero degli aiuti è stato ordinato dalla Commissione.

La motivazione
- I giudici europei ricordano che all'epoca non vi erano indicazioni specifiche da parte della Commissione, pertanto, spettava unicamente all'ordinamento italiano determinare se il tasso di interesse dovesse essere su base semplice o composta. Inoltre, benché la legge nuova valga solo per il futuro, essa si applica anche agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della vecchia legge. Ebbene, le cartelle esattoriali che prevedono l'applicazione di interessi composti sono state notificate alla A2A successivamente all'entrata in vigore della normativa italiana che prevede il calcolo degli interessi su base composta. Dunque, dal momento che l'aiuto di Stato in questione non era stato recuperato e non aveva nemmeno costituito oggetto di una cartella esattoriale alla data di entrata in vigore della normativa italiana, non si può ritenere che quest'ultima incida su una situazione definitasi precedentemente. Pertanto, la normativa italiana non ha nessun effetto retroattivo e si limita ad applicare una disciplina nuova agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della normativa precedente.

Non solo, tenuto conto del rilevante lasso di tempo trascorso, conclude la sentenza, l'applicazione di interessi composti costituisce un mezzo particolarmente adeguato per giungere a una neutralizzazione del vantaggio concorrenziale illegittimo.

Corte Ue - Sentenza 3 settembre 2015 - Causa C-89/14,

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