Civile

Banche di credito cooperativo: riforma a senso unico, con ingresso nel gruppo senza possibilità di recesso

di Adriano Melchiori

Il decreto legge n. 18/2016 obbliga le banche di credito cooperativo ad aderire a un gruppo bancario dal quale non è previsto che possano recedere. Anche ai soci dissenzienti delle Bcc viene negato il diritto di recesso a fronte delle relative delibere assembleari. Per Bcc e soci, quindi, si tratta di una scelta obbligata che comporta anche la garanzia in solido (definita con caratteristiche stabilite dal Ministero dell'Economia e delle finanze) fra la S.p.a. bancaria capogruppo e le banche aderenti. La via d'uscita è prevista soltanto per le Bcc con un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, che dovranno, necessariamente, far proseguire l'attività bancaria in forma di società per azioni, essendo esclusa la forma di banca popolare. Ma a condizione che corrispondano all'erario un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve (non del patrimonio effettivo netto), in tal modo affrancate dal vincolo dell'indivisibilità. Per le Bcc sotto soglia l'alternativa all'adesione al gruppo di fatto non esiste e le uniche opzioni possibili (scioglimento della società o passaggio della gestione a una S.p.a. ma con il solo capitale sociale) scontano entrambe la devoluzione dell'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi maturati, ai fondi mutualistici.

Mutualità prevalente - Le Bcc sono, anche ai fini fiscali (articolo 28, comma 2-bis, Dlgs n. 385/1993), cooperative a mutualità prevalente che rispettano i requisiti di operatività con soci (previsti dall'articolo 35 del Testo unico bancario) e le clausole di mutualità dettate dall'articolo 2514 del codice civile, compresi “c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori” e “d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”.

La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente da parte delle Bcc è disciplinata, dall'articolo 17-bis del DL n. 91/2014, senza obblighi di devoluzione e solamente con riferimento ai casi in cui Banca d'Italia autorizzi un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci. L'articolo 150-bis del Testo unico bancario dispone, peraltro, l'inapplicabilità alle Bcc dell'articolo 2545-octies del codice civile che, fra l'altro, impone agli amministratori delle cooperative, nel caso in cui siano modificate le clausole mutualistiche dell'articolo 2514 del Codice civile, l'obbligo di redigere un apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo del patrimonio da imputare alle riserve indivisibili.

Trasformazione eterogenea e devoluzione - E' applicabile, invece, anche alle Bcc (escluso il terzo comma) l'articolo 2545-undecies che tratta della devoluzione del patrimonio in caso di trasformazione eterogenea, disponendo che “la deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”. A tal fine, è richiesta una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, attestante il valore effettivo del patrimonio. Stima che per le banche può riservare sorprese, considerato l'attuale rapporto esistente, per le quotate, fra capitalizzazione di borsa e patrimonio netto contabile.

In passato, comunque, si è parlato criticamente anche di trasformazione in senso tecnico (si veda il parere Prof. Paolo Ferro-Luzzi in “Cooperazione di Credito” anno 2001, pag. 489 e seguenti) attuata mediante conferimento da parte della Bcc dell'azienda bancaria ad una società per azioni con contestuale modifica dell'oggetto sociale della Bcc.

Disposizione antielusiva - Per evitare soluzioni di comodo, il decreto sostituisce il comma 5 dell'articolo 150-bis disponendo che per le Bcc, nei casi di fusione e trasformazione, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca in forma di Spa, “restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 delle legge n. 388/2000”. Si tratta di una norma di interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche che, in caso di soppressione, dispone l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo netto ai fondi mutualistici. La disposizione è richiamata pure dall'articolo 111-decies delle disposizioni transitorie del codice civile (applicato in sede di entrata in vigore della riforma societaria del 2014) ed era, sino ad oggi, considerata tacitamente abrogata dall'articolo 2545-octies, novellato nel 1999, sia dalla dottrina prevalente che dal Ministero della giustizia e dal Ministero dello sviluppo economico, come risulta dalla risposta del 28/11/2012 data dal Mef a un'interrogazione parlamentare (atto Camera n. 5-08527). Conclusione, però, non condivisa dalla Commissione centrale per le cooperative (parere del 19 dicembre 2012).

Il vincolo civilistico - In ogni caso, la via d'uscita dell'affrancamento contraddice la posizione dominante che sostiene l'esistenza, sul patrimonio indivisibile delle cooperative, di un vincolo civilistico, non fiscale, non eludibile nemmeno con il pagamento delle imposte a suo tempo risparmiate. Un vincolo per la cui rimozione è necessario che il legislatore ravvisi opportunità e interessi superiori, di rango costituzionale considerato che la Costituzione all'articolo 45 sancisce che “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”. Come recentemente verificatosi con l'articolo 48 del Dlgs. n. 180/2015 che, nel caso di sottoposizione di una Bcc a procedura di risoluzione e a bail-in, ha previsto la possibilità della trasformazione della forma giuridica escludendo esplicitamente l'applicabilità dell'articolo 2545-undecies del codice civile che dispone la devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio residuo.

Normativa sulle Bcc del Testo unico bancario (Dlgs 385/1993) coordinato con il Dl 18/2016

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