Civile

Va risarcita la perdita di chance all’impresa se resta senza utenza telefonica per mesi

La compagnia telefonica paga l’utente che svolge attività commerciale e che non può acquisire nuovi clienti a causa della mancata attivazione della nuova linea e per il mancato mantenimento del numero

di Paola Rossi

Anche quando non sia possibile quantificare con esattezza il numero di commesse e gli ordini persi da una società di servizi a seguito del distacco della linea telefonica, l’inadempimento imputabile alla società di telefonia comporta un danno risarcibile, comprensivo della perdita di chance.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 10885/2024 - ha annullato la decisione dei giduici di appello che avevano ribaltato quella di primo grado con cui il giudice aveva liquidato il danno in via equitativa sostenendo che era mancata la prova della perdita economica subita dalla società che per mesi a causa di un problema tecnico non rilevato anticipatamente dal nuovo gestore telefonico era rimasta priva della linea telefonica e aveva poi perso la possibilità di mantenere il proprio “vecchio” numero quando per risolvere l’impasse si era rivolta a un’altra compagnia per riottenere il servizio.

La Corte ricorda di aver già affermato che nel caso di mancato inserimento del nominativo del cliente nell’elenco telefonico, per la liquidazione del danno si procede in via equitativa, quando si tratti di utenza correlata ad attività professionali o commerciali. Non sarebbe quindi necessario - al fine di provare il danno - produrre le dichiarazioni fiscali a dimostrazione di un decremento dei profitti, come invece nel caso concreto avevano erroneamente rilevato i giudici di appello.

La perdita di chance e il danno derivante
In tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela conseguente al mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore è per giurisprudenza di legittimità consolidata una perdita di chance. Tale voce di danno non consiste nella perdita di un vantaggio economico, ma nell’impossibilità di poterlo conseguire.
Quindi una forma di pregiudizio caratterizzato però dall’incertezza, che va provato in termini di “possibilità”: la prova del danno deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza. Ciò che consente la liquidazione in via equitativa da parte del giudice senza che sia necessario dimostrare l’avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato. Al limite la sussistenza di un decremento documentato può incidere sulla quantificazione del danno, ma non escluderne la sussistenza a fronte dell’inadempimento del gestore. La condotta inadempiente della società telefonica nel garantire velocemente l’attivazione dell’utenza e il mantenimento del numero telefonico comporta la presunzione che il cliente in via di “ragionevole probabilità” avrebbe potuto conseguire profitti maggiori nel periodo in cui gli utenti potenziali avrebbero potuto contattarlo.

La liquidazione equitativa dei danni affidata al prudente criterio valutativo del giudice di merito è ammessa dal Codice civile non solo quando la determinazione dell’ammontare del danno subito sia impossibile, ma anche quando, per ragioni concrete, si presenti particolarmente difficoltosa.

Inoltre, conclude la Cassazione, il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex articolo 1226 del Codice civile anche senza specifica domanda di parte, in quanto la cessità di ricorrere a tale criterio di liquidazione è rimessa - in base alla situazione concreta - al suo prudente apprezzamento. E tale facoltà può essere esercitata d’ufficio anche da parte del giudice di appello.

La Corte accoglie il ricorso della società di servizi contro la compagnia telefonica e annulla la decisione di appello che aveva negato la sussistenza del danno, per assenza di prova pur avendo riconosciuto l’inadempimento della controricorrente.

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