Civile

Cassazione: sempre ammissibile la memoria difensiva depositata a mezzo Pec

La Suprema corte sancisce a livello giurisdizionale la legittimità dell’uso dello strumento telematico che era stato concordato a livello protocollare, in questa fase emergenziale

di Aldo Natalini

Giudizio civile di legittimità: è sempre ammissibile la memoria depositata telematicamente in vista dell’udienza camerale inviata all’indirizzo Pec della cancelleria della sezione competente. Così la sentenza n. 27672/2020 della Sezione tributaria della Cassazione, depositata il 3 dicembre scorso, che sancisce a livello giurisdizionale la legittimità dell’uso dello strumento telematico che era stato concordato a livello protocollare, in questa fase emergenziale. E negli stessi termini si esprimono le successive ordinanze n. 28174/2020 e n. 28175/2020, che consolidano e approfondiscono la prima pronuncia-pilota favorevole al deposito telematico in questa fase emergenziale.

La questione in disamina riveste particolare importanza perché il processo telematico non è stato ancora esteso dal legislatore al giudizio di cassazione, che è tuttora un processo analogico, con la sola eccezione delle comunicazioni e delle notificazioni a cura della cancelleria ex articolo 16 del Dl n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012.

L’indirizzo restrittivo ed il suo superamento
Tale impedimento - transitorio - ha indotto la giurisprudenza di legittimità a esaminare, con diverse interpretazioni, il tema della legittimità della trasmissione con mezzi diversi, da parte dei difensori, di atti che devono essere depositati nell’ufficio del giudice (nel senso dell’irritualità delle memorie trasmesse a mezzo pec ex articolo 380-bis.1 del Cpc, vedi Cassazione, sezione VI-III civile, n. 1349/2017; Id., n. 3264/2017; Id., n. 5460/2017).

In senso restrittivo si era spiegato che l’articolo 134, comma 5, delle disposizioni di attuazione al Cpc - a norma del quale il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria ex articolo 378 del Cpc, poiché questo ultimo termine è diretto esclusivamente ad assicurare al giudice e alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo, rispetto all’udienza di discussione, ritenuto necessario dal legislatore (Cassazione, sezione I civile, n. 6386/2019) e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre - se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti (Cassazione, sezione II civile, n. 7704/2016).

In applicazione del medesimo principio, la Cassazione aveva anche di recente affermato che le memorie ex articolo 380-bis.1 del Cpc, se depositate a mezzo posta, vanno dichiarate inammissibili ed il loro contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia il disposto dell’articolo 134, comma 5, delle disposizioni di attuazione al Cpc (Cassazione, sezione I civile, n. 8215/2020; sezione V-III, n. 31041/2019; sezione II civile, n. 7704/2016).

Come motivano oggi le coeve ordinanze n. 28174/2020 e n. 28175/2020, le argomentazioni che sorreggevano l’indirizzo restrittivo sopra richiamato perdono consistenza nel caso di trasmissione della memoria a mezzo PEC, in ragione della sostanziale contiguità cronologica tra la spedizione del messaggio e la consegna telematica e tenuto conto che la diversa modalità di deposito non impedisce che l’atto, seppure pervenuto presso la Cancelleria con modalità diverse dal deposito cartaceo, possa essere preso in considerazione dal Collegio se posto alla sua attenzione.

Infatti, qualora il file, munito di certificazioni informatiche e proveniente dall'indirizzo indicato dal difensore in sede di costituzione, sia stato regolarmente ricevuto, stampato ed inserito nel fascicolo d’ufficio a disposizione del Collegio e delle altre parti, risulta pienamente garantito il diritto di prendere cognizione del contenuto della memoria entro un tempo ragionevole, dovendo in ogni caso, ai fini della sua tempestività, aversi riguardo esclusivamente alla data di ricezione del documento da parte della Cancelleria.

 L’addenda al protocollo Cassazione-CNF
L’emergenza epidemiologica - ed il conseguente rischio di contagi connesso all’accesso fisico negli uffici giudiziari - ha peraltro accelerato il percorso di dematerializzazione degli atti consacrato dall’odierno revirement giurisprudenziale.

Lo scorso 18 novembre la Cassazione, all’indomani dell’entrata in vigore del Dl Ristori uno Dl n. 137/2020, aveva siglato con la Procura Generale, l’Avvocatura dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense un’importante addenda al Protocollo d’intesa per la digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Cassazione già sottoscritto il 27 ottobre scorso (vedi Nt Plus Diritto del 20 novembre 2020): l’aggiunta ha previsto che i depositi degli atti da effettuarsi nel corso del giudizio civile di legittimità ai sensi degli articoli 378, 380-bis, 380.bis.1 e 380-ter del Cpc possono essere effettuati telematicamente, senza alcun accesso “fisico” presso gli uffici di Piazza Cavour. Il che significa che i difensori, compresa l’Avvocatura dello Stato, possono trasmettere comodamente da studio dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal RE.G.IND.Ele proprie memorie alle cancellerie della Corte di legittimità, alle segreterie della Procura generale presso la Cassazione e alle controparti processuali mediante copia informatica. Gli atti così trasmessi sono resi disponibili in via telematica ai consiglieri in servizio presso le sezioni civili della Cassazione e ai magistrati della Procura Generale per la trattazione dei procedimenti civili di legittimità.

  I dicta: esaminabili le memorie inviate via pec
Per la prima volta dalla firma dell’addenda protocollare, la Suprema corte con la sentenza n. 27762/2020 e con le successive ordinanze n. 28174/2020 e n. 28175/2020 - ha ritenuto, in via preliminare, legittimamente esaminabile – con conseguente obbligo motivazionale di tenerne conto ai fini del decidere – la memoria depositata telematicamente ai sensi dell’articolo 380-bis.1 del Cpc in vista dell’adunanza camerale mediante pec inviata dall’indirizzo indicato dal difensore in sede di costituzione in giudizio all’indirizzo pec della cancelleria della sezione e da questa tempestivamente ricevuta. Al riguardo, la Corte regolatrice, premessa la sostanziale contiguità temporale tra invio e consegna del messaggio di posta elettronica, ha valorizzato sia l’equiparazione della pec alla raccomandata stabilita dal vigente articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Dlgs n. 82/2005 (e, in precedenza, già dall’articolo 48, comma 2, dello stesso decreto, recante il Codice dell’amministrazione digitale) sia i principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi atti.

 Adempimenti dei difensori e della cancelleria
A livello pratico, in base al citato protocollo – oggi “validato” processualmente da un indirizzo giurisprudenziale in via di consolidamento – i difensori, dopo l’invio a mezzo pec degli atti, debbono avere cura di conservare l’originale cartaceo dei documenti già inviati telematicamente, depositandolo successivamente nelle forme di rito per l’inserimento agli atti del fascicolo di ufficio. È poi onere della cancelleria della Corte di Cassazione stampare su carta le memorie difensive e le conclusioni scritte inviate telematicamente ed inserirle nel fascicolo processuale con la dicitura “inviata a mezzo PEC”.

Come già stabilito dal precedente protocollo, l’invio a mezzo pec dovrà essere effettuato separatamente per ciascuno dei ricorsi per i quali si è ricevuto avviso di fissazione dell’udienza e il messaggio dovrà contenere la chiara indicazione nell’oggetto del numero del ruolo generale, della sezione, della data di udienza o adunanza, utilizzando l’apposito format per l’invio, pure approvato dai medesimi firmatari del Protocollo.

UDIENZA/ADUNANZA: GGMMAAAA NRG: XXXXX-AAAA

Questo l’elenco delle pec a cui inviare copia informatica degli atti processuali del giudizio di cassazione civile, ai sensi del Protocollo di intesa del 27 ottobre 2020, come integrato dall’aggiunta del 18 novembre scorso:

 

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