Giustizia

Esame d'avvocato: il Senato approva il Dl - Tra le (poche) modifiche: la stessa materia al secondo orale

Primo via libera al Ddl di conversione del Dl 31/2021. Il <a uuid="" channel="" url="https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/04/01/Pdl_esame_senato.pdf" target="_blank">Testo approvato</a>

di Francesco Machina Grifeo

L'Aula del Senato ha approvato questa mattina praticamente all'unanimità (231 sì, nessun no e 2 astenuti), con poche modifiche, il Dl 31/2021 che ha rivoluzionato l'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato abrogando, in via eccezionale, le prove scritte, già rimandate una volta e che avrebbero dovuto svolgersi a metà aprile, per fronteggiare l'emergenza pandemica. Recepito il testo votato ieri in Commissione Giustizia col parere favorevole del Governo.


Passa dunque il "doppio orale" fo rtemente voluto dalla Ministra Cartabia, ed approvato in tempi record da Consiglio dei Ministri, per ridurre il rischio di contagi considerato che, dati del Ministero, sono circa 26mila gli aspiranti legali solo per questa tornata di esami. Il testo del Ddl di conversione passa ora alla camera per l'approvazione definitiva.

La novità più significativa, introdotta in sede di conversione, è la parziale riformulazione dell'articolo 2 che ora permette di riportare anche al secondo orale la medesima materia già portata al primo orale ( al comma 7, lettera a ), primo capoverso, le parole da «tre tra le seguenti» fino a «diritto ecclesiastico» sono infatti state sostituite con le seguenti: «tre tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico»).

Il diritto civile e penale tornano così tra le materie che possono essere scelte dal candidato nella rosa delle 5 materie selezionabili superato il primo esame. L'aspirante legale potrà dunque nuovamente selezionare la materia (civile o penale) anche se la ha già portata al primo orale. Secondo il Relatore Francesco Urraro: "È una modifica di rilievo che tiene conto del percorso di specializzazione di fatto degli avvocati, superando il precedente divieto che impediva di riportare alla seconda prova la materia su cui si è svolta la pratica".

Una modifica che però non convince l'Upa (Unione praticanti avvocati). Per la Presidente Claudia Majolo "non solo non sono passate le nostre richieste ma, addirittura, rispetto al testo originario sono state adottate misure del tutto inutili e ininfluenti come l'ammissione anche al secondo orale della materia prescelta per il primo in aggiunta all'obbligo di portare comunque uno dei tre sostanziali diversi dal primo o la videoregistrazione delle sedute di esame".

Soddisfazione è stata espressa invece dal Sottosegretario alla Giustizia Sisto che si è detto "molto grato alla Commissione Giustizia che ha assicurato un risultato rapido". Augurandosi poi che la "sinergia trovata per questo importante provvedimento possa essere un viatico per tutti e che questo clima possa essere esteso a tutto la legislatura". Mentre il Presidente della Comissione Ostellari ha parlato di "grande capacità di sintesi da parte delle forze politiche" ed ha poi ringraziato "gli ordini professionali auditi e da cui "ci aspettiamo una vigile collaborazione".

Approvata anche un'altra modifica all'articolo 2. Si è previsto infatti che dopo il comma 1, venga inserito un nuovo comma: «1-bis. Il Presidente di ciascuna Corte d'Appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che costituisca l'ordine di svolgimento per le due prove orali.». Voto favorevole anche per un altro emendamento che fa guadagnare qualche minuto in più al candidato. Si prevede infatti che i 30 minuti per lo studio del quesito decorreranno dalla fine della dettatura (al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dal momento della» viene inserita la seguente «fine della»).

Infine, si estendono i motivi di salute che sono considerati un impedimento legittimo allo svolgimento della prova. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 4 dopo le parole: «isolamento fiduciario,» vengono infatti inserite le seguenti: «o ppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame,». In questi casi, secondo Dl, il candidato potrà richiedere, al presidente della sottocommissione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova ma potrà anche essere soggetto a visita fiscale domiciliare.

Via libera anche a due ordini del giorno che impegnano il Governo a prevedere che la sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predisponga giornalmente le tracce per ciascuna materia in numero adeguato e conforme ai candidati da esaminare, da cui poi estrarre a sorte i quesiti da sottoporre al candidato sulla materia estratta a sorte.

Il secondo Odg invita il invece Governo a garantire che il candidato durante la prima prova, esaurita la fase dell'esame preliminare del quesito, possa continuare a consultare i codici sia pure non commentati.

Queste indicazioni, visto il parere favorevole espresso dal Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, potrebbero essere recepite nell'emanando Decreto ministeriale che dovrà fissare in primis le date di inizio dell'esame. All'interno del quale, nonostante la bocciatura dell'emendamento ma vista l'apertura del Governo,a rivalutare la questione, potrebbe trovare posto anche la possibilità di permettere ai residenti all'estero di fare gli esami nei consolati o presso le ambasciate.


ACQUISTA ON LINE LA NUOVA GUIDA
Guida al nuovo esame d'avvocato
Parte I - Il doppio orale e la deontologia forense

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©