Penale

Omesso versamento Iva e ritenute: particolare tenuità del fatto e scelte imprenditoriali

Nota a Sentenza 27 gennaio 2021 n. 3256, Corte di Cassazione Sezione 3 Penale

di Mattia Miglio, Paolo Comuzzi


Con la sentenza che qui si commenta, la Suprema Corte torna a fornire interessanti spunti di riflessione in merito ai delitti di omesso versamento.

Nel caso che qui ci occupa, la Corte d'Appello - in riforma della pronuncia di primo grado - aveva condannato l'odierno imputato - in qualità di amministratore - in ordine alle fattispecie di cui agli artt. 10 bis e 10 ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

Avverso tale decisione, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione sollevando due diversi ordini di censure.

Da un lato, in relazione alla contestazione ex art. 10 ter, si contestava la mancata applicazione dell'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art 131 bis c.p.; nell'impostazione della difesa, la Corte d'Appello avrebbe infatti erroneamente escluso tale causa di non punibilità, prendendo in esame il solo solo dato quantitativo (l'entità del superamento della soglia) della violazione senza tener conto di altri parametri in forza dei quali il giudice di primo grado aveva ritenuto di applicare l'art. 131 bis c.p.

Al contempo, per quanto concerne l'art. 10 bis, il ricorrente - oltre a rilevare la valutazione effettuata in merito al dissesto societario (riconoscendo una mera crisi di liquidità anziché un ben più grave stato di decozione) che aveva coinvolto la società amministrata dall'odierno imputato - contestava invece la mancata valutazione - ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo in capo al soggetto agente - di alcune scelte adottate dall'imputato nella gestione della crisi (es.: precedenza ai pagamenti degli stipendi rispetto al pagamento dei debiti erariali).

Ciò premesso, la Corte di Cassazione dichiara che il ricorso deve ritenersi fondato in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis c.p.p., rilevando che la sentenza impugnata si è limitata a prendere in considerazione il mero superamento della soglia "senza neppure menzionare gli altri, valorizzati dal Tribunale con pari grado di rilevanza e con particolare riferimento alla abitualità della condotta. E senza che, diversamente, si possa sostenere che l'indice riscontrato con riguardo all'unico fattore esaminato - ossia l'entità del superamento della soglia - sia di tale portata da esimere il Collegio dalla verifica degli altri; una misura inferiore al 10%, infatti, non si manifesta di tale rilievo da soverchiare ogni altra valutazione dei criteri indicati dallo stesso art. 131-bis cod. penale " (pp. 2-3).

Passando alla contestazione ex art. 10 bis, la Corte di Cassazione richiama in prima battuta il consolidato orientamento sorto in tema di crisi di liquidità - si ricorda che "l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190); occorre,, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile/ per il contribuente di reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabile" (p. 3) - per poi respingere le censure difensive e confermare la responsabilità penale dell'imputato.

Si legge infatti che "l'affermazione della responsabilità del omissis, il quale - pur a fronte di un debito verso l'Erario - aveva privilegiato l'esclusivo versamento delle retribuzioni ai dipendenti" integra "una esplicita scelta imprenditoriale, retta da coscienza e volontà e tale da integrare il dolo del reato in esame" (p. 4).

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