Civile

Sul condominio ancora le sezioni Unite, in attesa del giudice di pace “pigliatutto”

di Luigi Salciarini

Conosciuta la notizia della pubblicazione della recentissima Cassazione, sezioni Unite, 10 maggio 2016 n. 9449, se non si avesse timore di urtare indebitamente le suscettibilità altrui, si potrebbe oggi esclamare, ecco l'ennesima “Sezioni Unite” sugli argomenti condominiali. E ciò perché la sentenza in commento si inserisce nella lunga filiera di pronunciamenti – emessi tutti al più alto livello di legittimità – che riguardano la fattispecie disciplinata dagli articoli 1117-1139 del codice civile, e che certamente rappresentano il tentativo di uniformare l'applicazione dei principi giuridici su di una materia che evidentemente offre più di uno spunto per il sorgere di contrasti interpretativi.

Il ruolo delle sezioni Unite sulle questioni condominiali - Infatti, in aggiunta alla risalente Cassazione, sezioni Unite, 29 aprile 1997 n. 3672 (esplicitamente richiamata sia dall'ordinanza di rimessione sia dalla citata pronuncia, in quanto vertente proprio sui medesimi temi), possono così, qui di seguito, elencarsi le numerose sentenze attinenti all'istituto de quo che riportiamo in massima nella tabella pubblicata qui di seguito.

Selezione giurisprudenziale a cura della redazione di Lex 24


Orientamenti contrari alla delega sui giudici di pace - Tale nutrita massa di alti pronunciamenti giurisprudenziali appaiono subito, però, in netto contrasto con la recente novella legislativa in cui viene attribuita all'ufficio del giudice di pace la competenza esclusiva (ratione materiae) a decidere su «le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici» (cfr. articolo 15, § a) della legge 28 aprile 2016 n. 57 recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», in “Gazzetta Ufficiale” 29 aprile 2016 n. 99), e ciò non per ingiustificato e preconcetto pregiudizio nei confronti di tale categoria di giudicanti, ma perché è certamente singolare che tale tipologia di controversie finisca (addirittura) all'estremo opposto della schiera di chi ha facoltà di esercitare la giurisdizione. Invero, sembra proprio che, in questo intervento “a gamba tesa” del legislatore, siano ravvisabili ragioni che attengono a prospettive più che altro meta-giuridiche (forse economiche?), per di più comportando l'incontestabile inconveniente di avere due giudici monocratici sia per il primo, sia per il secondo grado di giudizio.

Corte di cassazione – Sezioni Unite civili – Sentenza 10 maggio 2016 n. 9449

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