Rassegne di Giurisprudenza

Applicabilità del principio di automatismo delle prestazioni previdenziali

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Previdenza - Principio di automatismo delle prestazioni previdenziali - Art. 2116 c.c. - Applicazione - Regola generale - Derogabilità solo per espressa previsione di legge - Sussiste.
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe soltanto se previste espressamente dal legislatore e anche la limitazione della automaticità al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi opera solo ove ciò sia espressamente previsto da apposita norma di legge.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 dicembre 2020 n. 27427

Professionisti - Previdenza - Geometri - Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti - Automaticità delle prestazioni - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Conseguenze.
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali non trova applicazione nel rapporto tra lavoratore autonomo (nella specie, libero professionista) ed ente previdenziale, nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria) che, eccezionalmente, dispongano in senso contrario. Ne consegue che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni. Ne consegue altresì che il suddetto principio dell'automatismo delle prestazioni - proprio perché eccezionalmente previsto per la Cassa italiana di previdenza ed assistenza a favore dei geometri dall'art. 35 della legge 24 febbraio 1955, n. 990, poi abrogato dall'art. 43 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 - non trova applicazione per le prestazioni che (come nella specie) non siano maturate nel periodo di vigenza (dal 1955 al 1967) dello stesso principio.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 marzo 2005 n. 6340

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Assicurazione - In genere - Principio di automatismo delle prestazioni previdenziali - Portata generale - Sussistenza - Derogabilità solo per espressa previsione di legge - Operatività limitata al requisito minimo per la prestazione - Esclusione - Operatività ai fini dell'incremento del trattamento già spettante - Sussistenza.
Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (ai sensi dell'art. 2116 cod. civ., confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27, comma secondo, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 - ter del decreto - legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, e rafforzato dall'art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80), in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 1997, nel senso che esso trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esservi deroghe solo se espressamente previste dal legislatore e non solo in relazione al raggiungimento del requisito minimo necessario per il conseguimento del diritto alle prestazioni, ma anche ai fini dell'incremento delle prestazioni già spettanti.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 agosto 2004 n. 16300

Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - Fondi speciali di previdenza.
Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali (ai sensi dell'art. 2116 cod. civ., confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 comma secondo, R.D.L. 14.4.1939, n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter del D.L. 30.6.1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.1972, n. 485 e rafforzato dall'art. 3 D.Lgs. 27.1.1992, n. 80, di attuazione di direttiva comunitaria in materia), in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale in difetto di disposizioni di legge o di legittima fonte secondaria in senso contrario; ne consegue che, in relazione al trattamento pensionistico per gli spedizionieri doganali, il mancato versamento in favore del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali dei contributi obbligatori, comporta la mancata maturazione del requisito contributivo, e di conseguenza preclude l'attribuzione del diritto alla erogazione della pensione, in applicazione della disposizione (art. 1901 cod. civ.) dettata per le assicurazioni private ed estesa alle assicurazioni sociali in virtù dell'art. 1886 cod. civ., per colmare le lacune delle discipline speciali (anche se il regolamento relativo al Fondo per gli spedizionieri doganali indica solo il requisito della anzianità di iscrizione, insieme a quello dell'età, per acquisire il diritto alla pensione).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 maggio 2003 n.7602

Previdenza (assicurazioni sociali) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - In genere - Principio di automatismo delle prestazioni previdenziali.
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore; pertanto, con riferimento al Fondo - gestito dall'Inps - di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, deve ritenersi l'applicabilità del suddetto automatismo, posto che né la legge n. 859 del 1965 istitutiva del Fondo, né le successive leggi di riforma della regolamentazione del Fondo medesimo contengono alcuna espressa deroga al principio, che, al contrario, viene richiamato da suddetta normativa, stante il rinvio formale dell'art. 52 legge n. 859 cit. alla disciplina dell'assicurazione generale per i.v.s., che prevede la regola dell'automatismo, nonché il richiamo alla stessa disciplina contenuto nell'art. 5 D.Lgs. n. 164 del 1997, recante ulteriore riforma del regime pensionistico degli iscritti al Fondo.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 febbraio 2001 n. 1460