Amministrativo

DAD, DDI e DAS: il discusso caso della regione Puglia

Il ricorso totale e indiscriminato al metodo della "istruzione da remoto" presenta vari aspetti di dubbia legittimità costituzionale. Sebbene il diritto alla salute sia un diritto fondamentale, la giurisprudenza ha sempre ricordato che non esiste una rigida gerarchia di valori costituzionali, in quanto tutti concorrono a garantire la formazione e il pieno sviluppo della persona, tutelati dall'articolo 3 Cost.

di Lorica Marturano *


Excursus della normativa. Il persistente proliferare del virus Covid-19 ha comportato, con particolare riguardo all'istruzione, una copiosa messe di norme che hanno dato avvio alla didattica "a distanza" nelle scuole di ogni grado e su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).

A partire dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con il quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, consentendo, in parallelo, l'attivazione della didattica a distanza, fatte salve le specifiche esigenze degli studenti con disabilità, abbiamo assistito alla proliferazione di una nutrita normativa al riguardo.

Con successiva nota 388 del 17.3.2020, il Ministero dell'Istruzione ha dettato le prime istruzioni operative per le attività della didattica a distanza, prevedendo una costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni.

Con il successivo Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 sono state enucleate, nel settore scolastico, misure di prevenzione urgenti tra cui, l'obbligo della didattica a distanza, avendo cura di rispettare le esigenze dei singoli alunni e dei bisogni educativi speciali.

A seguire, sono stati, altresì, emanati i seguenti provvedimenti:

•Legge 22 maggio 2020 n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
•Legge 6 giugno 2020 n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";
•D.M. 26 giugno 2020, n. 39 "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021)";
•Protocollo d'intesa del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
•D.M. 7 agosto 2020 n. 89 "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata" di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 n. 39;
•Nota del MIUR, datata 3 settembre 2020, n.11600 "Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali;
•D.L. 14/01/2021 n. 2, che ha prorogato al 30 aprile 2021 la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2);
•DPCM 14 gennaio 2021, esplicante i propri effetti dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, nel quale è stato stabilito che "dal 18 gennaio 2021 le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione didattica in modo che, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza"

Il passaggio dalla DAD alla DDI, ed ancora, alla DAS

Molti tendono a confondere la DDI con la DAD, ovvero con la Didattica a Distanza, adottata dalle scuole durante la prima ondata di contagi a febbraio 2020.

Tuttavia, queste due tendenze differiscono per alcuni aspetti cruciali: la didattica digitale integrata (DDI) è tale proprio perché "integra" il digitale con la presenza; mentre la didattica a distanza (DAD) è svolta "interamente sulle piattaforme digitali" (può quindi essere una componente - non esaustiva - della DDI).

Proprio per la sua caratteristica di integrare digitale e presenza, spesso ci si riferisce alla DDI con terminologie mutuate dalla lingua inglese, come "blended learning" o "hybrid learning".

La DDI e la DAD, inoltre, differiscono anche per le conseguenze di impatto che hanno sul delicato tema della valutazione. In DAD, infatti, il modo di valutare gli apprendimenti acquisiti è differente rispetto a quello previsto nella didattica in presenza, ed ancor più nella didattica digitale integrata, che non si riferisce ad un solo tipo di attività, ma è un approccio, che, anzi, incoraggia l'utilizzo di un mix di attività differenti:

•Attività a scuola;
•Attività a distanza sincrone (compiti in classe digitali, verifiche orali, discussioni, presentazioni);
•Attività a distanza asincrone (consegna agli studenti di compiti e di materiali).

Il peso di tutte queste attività, in termini di tempo e impegno per studente, va commisurato al fardello delle diverse discipline entro il monte ore complessivo della classe in questione, evitando sempre un eccesso di "carico cognitivo".

In questo momento di grave situazione sanitaria, alcuni Presidenti di Regione, con apposite ordinanze, hanno concesso ai genitori la facoltà di scegliere se i figli dovessero frequentare la scuola in presenza o meno (c.d. DAS).

Tale previsione, ha generato caos e confusione, oltre che difficoltà di organizzazione della didattica, con casi anche di un solo alunno in classe e la contemporanea gestione della restante parte degli allievi collegati in piattaforma.

Il possibile contrasto della normativa emergenziale italiana con la Costituzione

Preliminarmente, va sottolineato che le misure anti-COVID sono state imposte, nella loro globalità, non per legge, ma attraverso l'impiego di atti aventi natura meramente amministrativa: provvedimenti non dotati di forza di legge, né soggetti a conversione da parte del Parlamento, oltre che non sottoposti al vaglio del Presidente della Repubblica e neppure sottoponibili al sindacato di legittimità costituzionale eventualmente operato, ex post, dalla Corte Costituzionale.

La dottrina costituzionalistica maggioritaria, in maniera quasi unanime, nonchè gli analisti giuridici, hanno duramente criticato l'impiego dei DPCM, ritenendoli strumenti giuridici "deboli" e inidonei a comprimere sine die l'esercizio di diritti e libertà fondamentali, costituzionalmente garantiti, quali la libertà personale, la libertà di circolazione, di riunione, di culto, il diritto/obbligo all'istruzione e la libertà d'iniziativa economica.

Da ciò sembrerebbe derivare l'illegittimità della didattica a distanza, viziata dalla non conformità alla Costituzione, in quanto giuridicamente illegittimo è il fondamento da cui trae origine.

Il ricorso totale e indiscriminato al metodo della "istruzione da remoto" presenta vari aspetti di dubbia legittimità costituzionale. Infatti, i principi costituzionali che risultano violati dall'adozione di tali metodologie di istruzione/educazione in costanza di emergenza sanitaria, sono in particolare ricondotti agli artt. 2, 3 e 34 della Carta fondamentale:

•art. 2, Cost.: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»;
•art. 3, Cost.: «Tutti I cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese»;
•art. 34, primo comma, Cost.: «La scuola è aperta a tutti».

Il tema delle scuole implica il necessario contemperamento fra diversi diritti costituzionali (in particolare, diritto alla salute e diritto all'istruzione), nonché fra i diversi profili del diritto alla salute, inteso – secondo la definizione dell'OMS – come "stato complessivo di benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia".

Occorre, preliminarmente, evidenziare che, le scuole – in virtù del rigoroso utilizzo dei protocolli - non sono ambienti in cui viene favorito il contagio in modo più significativo e più elevato rispetto ad altre realtà. In proposito si ritiene opportuno citare il rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia": le sue conclusioni qualificano le scuole come "ambienti relativamente sicuri, purché si continui ad adottare una serie di precauzioni ormai consolidate quali indossare le mascherine, lavarsi le mani, ventilare le aule, e si ritiene che il loro ruolo nell'accelerare la trasmissione del coronavirus […] sia limitato".

Sebbene il diritto alla salute sia, appunto, un diritto fondamentale, la giurisprudenza ha sempre ricordato che non esiste una rigida gerarchia di valori costituzionali, in quanto tutti concorrono a garantire la formazione e il pieno sviluppo della persona, tutelati dall'articolo 3 Cost.

Inoltre, il diritto all'istruzione, sancito dall'articolo 34 Cost., oltre ad appartenere alla stessa categoria dei diritti "sociali" cui appartiene il diritto alla salute, assurge pure a valore fondamentale in quanto, come sottolineato anche recentemente dal TAR Calabria (sentenza n. 2075/2020), "permette l'accesso al lavoro su cui la Repubblica è fondata" e soprattutto "è strumento ex art. 3 co. 2 Cost. con cui lo Stato rimuove le disuguaglianze, quegli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

La stessa Corte Costituzionale, occupandosi alcuni anni addietro del diritto alla salute nel suo potenziale conflitto con il diritto al lavoro, ha affermato che non esistono "diritti tiranni": una espressione che, come una pietra miliare, resterà nella nostra storia giuridica. La Corte sostiene, invero, che "tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri". Ne consegue "un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi", fermo naturalmente che il bilanciamento deve rispondere a "criteri di proporzionalità e di ragionevolezza" (v. sentenze Corte Cost. n. 85 del 2013, che segue a Corte cost. n. 264 del 2012 n. 63 del 2016).

Del resto, la Corte Costituzionale ha da tempo sottolineato come sia fondamentale "la concreta, … messa a disposizione degli ambienti scolastici, del corpo insegnante e di tutto ciò che direttamente inerisce a tali elementi organizzativi" (cfr. Corte Cost. 4.2.1967, n. 7). Evitando, in tal modo, qualsiasi conseguenza negativa, oltre che sull'apprendimento, sulla stessa salute dei bambini o ragazzi, nella sua accezione di complessivo benessere psico-fisico.

Il difficile approccio delle Ordinanze regionali ed il caso della Regione Puglia oggetto di contenzioso

A tal proposito è utile osservare che, il DPCM 14.01.2021 ha previsto, anche per le scuole, misure di carattere generale che si applicano all'intero territorio nazionale, fatte salve misure aggiuntive di restrizione per le sole Regioni classificate come ‘arancioni' o ‘rosse'.

E' indubbio come, in molti casi, le Regioni non abbiano fatto legittimamente uso della disposizione di cui all'art. 1, comma 16, D.L. n. 33/2020 conv. in L. 74/2020 e ss.mm.ii., in quanto strumento atto a consentire alle medesime, l'appesantimento delle restrizioni decise a livello nazionale. Infatti:

•in primo luogo, detta norma consente alle regioni di introdurre misure derogatorie restrittive, solo "nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 D.L. n. 19 del 2020", laddove invece le ordinanze regionali sono state emanate anche successivamente al DPCM del 3.11.2020 e non "nelle more";
•la facoltà qui attribuita alle Regioni di approvare disposizioni derogatorie è doppiamente ‘eccezionale', sia con riguardo all'art. 117 Cost., sia perché le deroghe incidono su diritti costituzionali;
•un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma dovrebbe escludere la possibilità che la stessa venga invocata per le scuole e, ancor meno, esclusivamente per le scuole.

Nella realtà dei fatti, diverse regioni hanno ritenuto di aggravare le restrizioni relative alla scuola in presenza rispetto a quanto previsto, per la propria fascia di rischio, dalle predette norme statali.

A tal proposito, il TAR Calabria, nel Decreto 8 gennaio 2021, n. 23, sospendendo l'efficacia dell'ordinanza regionale più restrittiva rispetto ai DPCM, ha ricordato che "l'intervento statale, tanto più se mediante adozione di norme giuridiche di rango primario, volto a fronteggiare l'epidemia in atto, deve ritenersi caratterizzato da un previo bilanciamento e ricomposizione a livello nazionale dei vari interessi coinvolti e cioè quello alla salute, all'istruzione e quello allo svolgimento della personalità dei minori e degli adolescenti in un contesto di socialità che peraltro […] non vede la scuola come luogo al cui interno esista un forte rischio di contagio".

La Puglia, in particolare, ha introdotto una anomala forma di didattica a distanza On Demand, prevedendo la possibilità, per le famiglie, di tenere a casa gli studenti, cui doveva essere assicurato, non è chiaro con quale livello di affidabilità tecnica, il collegamento con la classe.

Con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021 si è proceduto alla eliminazione dell'opzione della frequenza in presenza "a scelta" (DAS) , limitando, al massimo, la didattica in presenza. Tanto, al fine di dare la possibilità a tutto il personale scolastico di vaccinarsi e ritornare a fare didattica in presenza più in sicurezza. L'obiettivo è, dunque, quello di portare la didattica digitale integrata (DDI) al 100%.

Proprio l'assessore alla Regione Puglia ha spiegato che "le nuove varianti si diffondono velocemente soprattutto tra bambini e ragazzi, quindi sicuramente questo ci ha portato da un lato a ridurre la didattica in presenza ma contemporaneamente a dare un forte segnale che la scuola deve ripartire in presenza al più presto e stiamo mettendo tutte le nostre risorse nella vaccinazione degli operatori scolastici".

Come era prevedibile, avverso la precitata Ordinanza è stato presentato ricorso al Tar Puglia, per conto del Codacons Lecce e di un gruppo di genitori, i quali hanno sostenuto che tale provvedimento rappresenti una "compressione del diritto fondamentale all'istruzione con una oggettiva ricaduta delle misure adottate sulla crescita, maturazione e socializzazione degli studenti, obiettivi propri dell'attività scolastica, che risultano vanificati senza alcuna possibilità di effettivo ristoro".
"Ancora una volta – scrivono i ricorrenti – si confonde il mezzo con lo scopo (ridurre i contagi).
Il Presidente della Regione Puglia, con la citata Ordinanza parrebbe aver escluso la didattica in presenza, nonostante avesse indicato il mezzo migliore nelle pagine della sua stessa ordinanza: "la rapida vaccinazione della popolazione adulta pugliese, in generale, e della popolazione scolastica adulta, in particolare
".

Il TAR Puglia, con decreto n. 73 del 23.02.2021, ha accolto il ricorso cautelare, osservando che "con l'Ordinanza presidenziale impugnata n. 56 del 20.02.2021, pur non imponendosi la didattica digitale integrata a tutte le Istituzioni scolastiche, viene riservata una percentuale massima del 50% allo svolgimento dell'attività in presenza nelle scuole"; infatti, è "data facoltà alle Istituzioni scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d'infanzia"; viceversa, il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, all'art. 1, comma 10 lettera s), testualmente dispone che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza", mentre a tenore della medesima disposizione, "L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza".

Nel provvedimento regionale impugnato, il limite del 50 per cento è un tetto massimo che consente alle Istituzioni Scolastiche di ammettere alla didattica in presenza una percentuale di alunni e studenti che va dallo zero al 50 per cento dell'intera popolazione scolastica (senza distinzione tra scuole primarie e secondarie e con scelte affidate alla discrezionalità dei dirigenti scolastici); viceversa nel D.P.C.M. 14 gennaio 2021, il limite del 50 % è una soglia al di sotto della quale deve ritenersi non sufficientemente assolto, né garantito lo standard minimo dei servizi scolastici.

Tali ragioni hanno indotto a ritenere sussistente il periculum in mora, poiché il divieto regionale di didattica in presenza è già vigente, nonché appare contraddittorio nelle sue motivazioni e non coerente con la classificazione della Puglia in zona gialla. Due i rilievi fondamentali alla base della sentenza: da un lato il fatto che le Regioni possono «introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo nazionale, ma tali misure devono essere provvisorie e ragionevolmente coerenti con la classificazione del livello di gravità dell'emergenza in ambito regionale», mentre la Puglia, al momento, è classificata in zona gialla. Dall'altro il fatto che «se fosse vero che l'esigenza fondamentale è quella dichiarata di consentire la attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici il provvedimento regionale impugnato dovrebbe avere una durata molto più lunga».

Al fine di adeguare le nuove disposizioni alle decisioni del TAR, con Ordinanza n. 58 del 23 febbraio 2021 il Presidente della Regione Puglia ha statuito che :

•Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell'attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l'adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando l'attività didattica in presenza agli alunni per l'uso di laboratori qualora sia previsto dall'ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
•Le scuole dell'Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata;
•Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado ammettono in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe.

Ed, infine, a distanza di quattro giorni dalla sospensiva dell'ordinanza 56 del Presidente della Regione, il giudice Oronzo Ciliberti, con Decreto n.89/2021 del 26.02.2021, ha respinto il ricorso di un altro gruppo di genitori, relativo anche all'ordinanza del 23 febbraio. Ciò in quanto - ha spiegato il giudice - "Con l'ordinanza n. 58 il presidente della Regione ha meglio specificato i presupposti motivazionali del proprio atto ed ha ribadito che l'ordinanza ha lo scopo di permettere la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca, indicandone il cronoprogramma" .

La gestione - in sicurezza - degli Esami di Stato per l'a.s. 2020/2021

In tale clima, caratterizzato da contrasti e diatribe infinite, si inserisce, anche, lo svolgimento degli esami di stato previsti per l'a.s. 2020/2021.
Anzitutto, "l'ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo sarà deliberata dal Consiglio di Classe. Si tratta di una differenza rispetto allo scorso anno. Saranno le istituzioni scolastiche a stabilire eventuali deroghe al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell'orario individuale".

Quanto poi allo svolgimento delle prove, Il Ministro dell'Istruzione ha disposto che l'Esame di Stato 2020/2021 si baserà su una prova orale che partirà con la discussione di un elaborato.

"L'Esame consentirà alle studentesse e agli studenti di esprimere quanto maturato nel corso dei loro anni di studio". Sottolinea il Ministro dell'Istruzione,Prof. Patrizio Bianchi. "Studentesse e studenti, attraverso il loro elaborato, che potrà essere un testo, ma anche una prova pratica o un prodotto multimediale, potranno dimostrare ciò che hanno appreso e compreso, la loro capacità di pensiero critico e di esprimersi. L'Esame - prosegue il Ministro - deve essere concepito come il diritto di tutte le studentesse e tutti gli studenti ad essere valutati sulla base delle attività scolastiche svolte nell'arco di tutto il loro percorso. Tenendo conto delle difficoltà vissute durante l'emergenza sanitaria".

Studentesse e studenti, costretti per un intero anno scolastico alla frequenza on line, saranno supportati durante la preparazione per gli Esami, passo dopo passo, dall'assegnazione dell'argomento dell'elaborato, fino alla sua discussione di fronte alla commissione.

Pertanto, l'Amministrazione, facendo tesoro delle criticità emerse lo scorso anno ed al fine di evitarne l'evenienza, dovrebbe farsi carico – ai posteri l'ardua sentenza - di:

•prevedere piani alternativi che valorizzino la modalità a distanza
•far sì che, le prove INVALSI, non costituiscano requisito di accesso, ma servano come misuratore oggettivo degli apprendimenti sia a livello di singola istituzione, previa revisione delle modalità di somministrazione, ad esempio, prove snellite e tempi di somministrazione più distesi
•intervenire sulla povertà educativa, con l'ausilio dell'INVALSI, tramite una rilevazione oggettiva delle carenze degli studenti – da svolgersi a settembre – propedeutica alla autonoma progettazione, da parte di ogni istituzione scolastica, di interventi di recupero mirato
•non definire in termini di estensione l'elaborato da discutere durante il colloquio, già declinabile su più tipologie
•definire le modalità di svolgimento dell'esame dei candidati esterni, se in concomitanza con gli interni o in altra sessione come lo scorso anno
•assicurare la tutela di lavoratori e studenti fragili, prevedendo specifiche situazioni individuali
•fornire indicazioni precise sulle modalità di pubblicazione degli esiti dell'esame, tenendo conto del parere che il Garante della privacy ha fornito nel giugno scorso.

Conclusioni.

L'attuale situazione pandemica ha completamente travisato e stravolto la mission della scuola, intesa quale luogo di educazione e di formazione delle future generazioni. Tale opzione di didattica mista, sopra illustrata, ingenera negli studenti soltanto confusione e disorientamento, mentre negli insegnanti sentimenti di disaffezione verso la scuola e, ancor più, di grande incertezza e smarrimento. La scelta migliore sarebbe quella di optare per una didattica interamente in presenza, oppure, ed in alternativa, a distanza, evitando altre forme spurie che ingenerano soltanto stress e tensioni.
D'ora in poi, dal momento che da più parti si sta parlando dell'arrivo di una nuova ondata, e sentimenti come ansia, inquietudine, angoscia e terrore hanno progressivamente incominciato a far parte della vita di ciascuno di noi, è bene pensare di ripartire in sicurezza, anzichè utilizzare soluzioni tampone che non portano a risultati definitivi e soddisfacenti. Quindi, sarebbe auspicabile, a parere della scrivente, valutare l'opportunità di rimandare la ripartenza "in presenza" delle scuole al prossimo anno scolastico, in piena sicurezza, adottando tutte le misure precauzionali possibili.
Al di là di qualsiasi recriminazione o protesta, "panta rei" ed anche gli esami di stato si potranno svolgere "regolarmente", pur considerando il clima di irregolarità in cui si sono svolte le lezioni in DAD – DDI e DAS.
Una prova di resilienza personale e, a volte, di sistema.

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*Avv. Lorica Marturano, Partner 24 ORE Avvocati

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