Civile

Ammessi nuovi mezzi di prova solo se non si è potuto proporli per causa non imputabile

Il Ctu non può sostituirsi alla parte ricercando aliunde i riscontri della sua tesi

di Jacopo Socci

La nuova formulazione dell'articolo 345, comma 3, del codice di rito, consente il superamento della preclusione inerente il divieto di nova in appello unicamente in caso di dimostrazione della non imputabilità della mancata produzione a causa non imputabile, senza che ne rilevi la indispensabilità o meno ai fini della decisione. Così la Cassazione con la sentenza 1109/2021.

Il caso
La vicenda processuale trae origine da un sinistro agricolo a cagione del quale, a seguito del ribaltamento del trattore di proprietà del Sig. M.S., perdeva la vita il Sig. A.C., nel frangente conducente del mezzo de quo.
Le Sigg.re P.C., C.C. ed M.C., rispettivamente moglie e figlie del Sig. A.C., adivano il Tribunale di Caltagirone onde ottenere la condanna del Sig. M.S. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto, deducendo, a sostegno della responsabilità di quest'ultimo, la mancanza di un efficace sistema di ribaltamento sul trattore agricolo.
Si costituiva in giudizio il Sig. M.S. contestando ogni addebito e deducendo la responsabilità della stessa vittima, Sig. A.C., nella causazione dell'occorso, per non aver quest'ultimo attivato il sistema di sicurezza presente sul mezzo.

Con sentenza del giorno 20 Giugno 2014 il Tribunale di Caltagirone accoglieva la domanda svolta avanti a sé dalle Sigg.re P.C., C.C. ed M.C., condannando il Sig. M.S. al risarcimento dei danni subiti per la morte del proprio congiunto.
Avverso la sentenza de qua interponeva gravame il Sig. M.S., producendo una relazione tecnica, con allegato un fotogramma scattato dai Carabinieri intervenuti in loco, dal quale emergeva il corretto funzionamento del sistema di protezione del trattore agricolo, e ciò contrariamente a quanto invece ritenuto dal Magistrato di prime cure sulla scorta della relazione tecnica del CT della Procura della Repubblica.

La Corte d'Appello di Catania, nonostante l'eccezione di inammissibilità della produzione in questione, così come sollevata dalle appellate Sigg.re P.C., C.C. ed M.C., accoglieva il gravame proposto da M.S., conseguentemente negando alle congiunte del de cuius qualsivoglia risarcimento.

Contro la sentenza di secondo grado ricorrevano per Cassazione le Sigg.re P.C., C.C. ed M.C., deducendo, per quanto interessa nella presente sede, la violazione, da parte della Corte territoriale, dell'art. 345 del Codice di Procedura civile, per non aver la stessa rispettato il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti in appello.

La decisione della Suprema corte
La Corte di legittimità, ritenuto di poter decidere mediante esame del solo motivo al quale si è fatto testè riferimento, da considerarsi avente carattere decisivo e assorbente, ha ritenuto fondato il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza di secondo grado e rimessione della controversia alla Corte d'Appello di Catania.
Il Supremo Collegio, in particolare, ha in primo luogo ribadito, in adesione al proprio precedente orientamento, che "Nel giudizio d'appello la nuova formulazione dell'art. 345 cpc, comma 3, quale risulta dalla novella di cui al DL 83/2012 come convertito dalla L. 134/2012, applicabile alle sentenze di primo grado emesse dopo il giorno 11/09/2012, pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di documenti a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che costituiva criterio selettivo nella versione precedente, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile".
Trattasi di principio già affermato di recente anche da Cassazione civile, Sezione VI – 2, 6 Febbraio 2020, n°2764, il quale, per usare le parole della Corte, "appare pienamente coerente con l'accentuazione della natura del giudizio d'appello come revisio prioris instantiae, anziché come novum iudicium" e non risulta inficiato da una eventuale scollatura tra la verità giudiziale e quella fattuale, posto che "la soppressione dell'ipotesi della "prova indispensabile", quale eccezione del divieto dei nova in appello, si traduce semplicemente nell'accentuazione dell'onere, già certamente immanente al sistema delle preclusioni e decadenze, di tempestiva attivazione del convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese".
Con la sentenza in commento la Suprema Corte coglie altresì l'occasione di ribadire quali siano i limiti dei poteri attribuiti dalla Legge al CTU, rammentando in particolare che lo stesso "non può sostituirsi alla parte ricercando aliunde i riscontri della sua tesi, ove i dati su cui il riscontro si fonda non abbiano costituito oggetto di allegazione e di prova, perché ove gli fosse permesso di supplire al carente espletamento dell'onere probatorio si realizzerebbe la violazione tanto dell'art. 2697 c.c. quanto del principio del contraddittorio" (sull'argomento si veda nello stesso senso Cassazione civile, Sezione III, 6 Dicembre 2019, n°31886, a mente della quale "In tema di consulenza tecnica di ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti").

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