Civile

Mutuo, Mora e Usura: considerazioni alla luce della Sentenza 19597/2020 della Suprema Corte a Sezioni Unite e successiva giurisprudenza di merito

La sentenza oggi in commento è la n 19597 /2020 con cui la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha espresso il principio in base al quale l'art 1815 c.c. è applicabile anche agli interessi moratori a condizione che lo stesso non vada interpretato nel senso da non dover ritenere per non dovuti gli interessi moratori, in quanto il precetto di cui al comma 2 deve ritenersi riferito esclusivamente alle ipotesi in cui tali interessi superino la soglia e quindi solo limitatamente alla parte eccedente.

di Bonaventura Franchino *


La sentenza oggi in commento è la n 19597 /2020 con cui la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha espresso il principio in base al quale l'art 1815 c.c. è applicabile anche agli interessi moratori a condizione che lo stesso non vada interpretato nel senso da non dover ritenere per non dovuti gli interessi moratori, in quanto il precetto di cui al comma 2 deve ritenersi riferito esclusivamente alle ipotesi in cui tali interessi superino la soglia e quindi solo limitatamente alla parte eccedente.

Ha, altresì. precisato che in ipotesi di interessi moratori è applicabile la disciplina di cui all'art 1224 c.c. comma 1 dovendosi corrispondere gli interessi moratori contrattualmente pattuiti.

La S.C. è giunta a formulare il principio, di cui sopra, mediante una attenta disamina degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema che possono distinguersi in due categorie che portano a tesi restrittive o estensive a seconda se ritengono gli interessi di mora sottratti alla disciplina antiusura ovvero se a loro è applicabile.

Al fine di meglio rappresentare quanto in commento, si evidenzia come le due tesi, contrapposte sul tema, valuta(va)no in differente modo le problematiche legate alla interpretazione della normativa in tema di usura ovvero la funzione stessa e la natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, la ratio sottostante la normativa vigente in tema di antiusura e la irrilevanza degli interessi di mora nel tasso di soglia fissato dai D.M. ( cfr L 24/2001 interpretativa della L 208/2996 e valore dei lavori preparatori alla L. 24/2001 (di interpretazione autentica della L. 108/1996).

A termine delle proprie considerazioni e valutazioni, le S.U., non aderendo a nessuna delle tesi sopra indicate, hanno affermato il principio in base alla quale la disciplina antiusura è applicabile anche agli interessi moratori al fine di poter assolvere alle finalità di ordine pubblico perseguite dalla normativa antiusura e al fine di prestare maggiore tutela verso il soggetto finanziato. In tale ottica, le SU hanno espressamente formulato il principio in base al quale la disciplina usuraria e la relativa disciplina repressiva, non possono ritenersi estranei all'interesse moratorio.

Seguendo nella sua argomentazione logica la SC a SU, inquadrando il patto sugli interessi moratori nell'ambito della clausola penale , disciplinata dall'art 2382 cc ( per sua natura risarcitoria) predeterminata dalle parti, ha ritenuto non sufficiente una riduzione ex art 1384, ma ha ritenuto dover ricondurre ad un abbattimento degli interessi moratori riportandoli nei limiti degli interessi di soglia; con simile argomentazione ha ritenuto di dover dare rispetto in modo uniforme sul territorio nazionale ai limiti di soglia e nel contempo, nel rispetto del concetto di interesse moratorio, non ha ritenuto di dover ricondurre il tasso da applicare in ragione del minor tasso degli interessi corrispettivi

Di conseguenza, la Suprema Corte di cassazione a SU ha espresso il principio in base al quale non vi è debenza degli interessi moratori, ex art 1815, secondo comma, c.c.,solo nella parte in cui gli stessi valicano il tasso di soglia ; ex adverso, laddove l'interesse corrispettivo è lecito mentre il computo degli interessi moratori supera la soglia, sono da ritenere solo questi ultimi illeciti.

La sentenza oggi in commento, come era facile preventivare, ha suscitato gran rumore ed innumerevoli sono state le sentenze di merito che alla stessa si sono uniformate.
Fra le tante, riteniamo opportuno prendere in esame la Sentenza N 16982/2020 emessa dal Tribunale di Roma in quanto nella sua parte motiva prende in esame le varie fattispecie "patologiche" che possono presentarsi nell'ambito ( recte : nello svolgimento ) del contratto di mutuo .

Il giudizio, che ha dato ingresso alla sentenza in commento, è stato introdotto con domanda tendente ad ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di mutuo in quanto ritenuto affetto da vizi conseguenti alla presenza di interessi usurari ed anatocistici nonché per la indeterminatezza del tasso di interesse ultra legale a fronte dei quali si chiedeva, in via sostitutiva, l'applicazione degli interessi ax art 117 TUB; si chiedeva, altresì, previa rideterminazione dei rapporti contrattuali, la ripetizione delle somme versate in eccedenza al dovuto.

Il Tribunale ha esaminato analiticamente ogni punto della domanda prendendo le mosse dal tasso di mora ed usura; a tal fine, evidenziando la giurisprudenza di legittimità esistente sul punto, ivi compresa la sentenza oggi in commento, ha condiviso il principio in base al quale il tasso di mora non è sottratto al divieto di usura evidenziando che i criteri atti alla verifica del superamento del tasso di soglia sono riconducibili al TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, alla stregua di quanto disposto dall'art 2 L 108/21996

Nei fatti, operando in tal modo, si è dato corpo all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il parametro da seguire nel determinare il tasso di soglia deve tener conto della funzione precipua degli stessi e della maggiorazione tesa a liquidare anticipatamente l'eventuale danno di guisa da compensare in via anticipata l'intermediario dal rischio della restituzione.

Con la sentenza in parola veniva esclusa la possibilità di quantificare il tasso effettivo (da porre a confronto con quello di soglia) sommando il tasso corrispettivo a quello di mora: tale affermazione anche sul presupposto che gli interessi moratori non possono essere sommati a quelli corrispettivi rappresentando una loro sostituzione in caso di inadempimento.

Ancora, la sentenza del Tribunale ha inteso precisare , con espresso riferimento a clausole contrattuali che prevedono l'applicazione del tasso di mora sull'importo delle rate scadute ( comprensive di sorta e interessi), la loro illegittimità in quanto l'interesse moratorio, in ipotesi di mancato pagamento delle rate, è computato esclusivamente sulla rata; operazione espressamente prevista e quindi resa legittima dall'art delibera CICR 9.2.2000 applicabile ai finanziamenti rimborsabili in epoca successiva al luglio 2000.

Il Tribunale, dopo aver chiarito che non può effettuarsi il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, in quanto relativi a fasi diverse del rapporto e che gli stessi non sono idonei alla rilevazione del TEG contrattuale, ha provveduto a dichiarare che anatocismo ed usura sono fenomeni aventi autonomia legale; a tal fine ha precisato che l'incremento del TEG , in virtù di effetti anatocistici, determinerebbe una asimmetria tra il criterio di rilievo del tasso di soglia e quello di determinazione del TEG . A tal fine, con espresso riferimento al principio indicato dalla Corte di Cass a S.U. con la sentenza n 16303 del 2018, si deve dedurre che tale asimmetria "…contrasterebbe palesemente sia con il sistema dell'usura presunta, come delineata dalla l 108/96, la quale definisce alla stessa maniera il tasso di soglia (usando le medesime parole … commissioni,.. remunerazioni a qualsiasi titolo,…. spese, escluse quelle per imposte e tasse), che in virtù dell'art 644 3 comma c.p. , è necessario porre a confronto con il TEGM, frutto di appositi decreti ministeriali.

Nei fatti, è stata dichiarata la identicità degli elementi rilevanti in entrambe le Nei fatti, è stata dichiarata la identicità degli elementi rilevanti in entrambe le ipotesi. Con ciò è stata confutata la prospettazione in base alla quale il tasso di mora dovrebbe essere rideterminato in base alla incidenza delle spese ed onori che concorrono a determinare il TEG; tanto sul presupposto che tali oneri e spese già sono oggetto di valutazione ai fini del TEG e che le stese sono, comunque, estranee alla fase patologica del rapporto nel cui ambito si appalesa l'inadempimento del mutuatario.

Dopo questa disamina, il Tribunale affronta l'assolvimento dell'onere probatorio, chiarendo che l'onere probatorio in relazione alla esistenza della c.d. usura soggettiva grava sull'attore che, oltre alla verifica numerica degli interessi, è tenuto a provare che gli interessi "avuto riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari, risultino…. Sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità…quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria ".

Il giudice di merito ha ribadito che spetta all'attore provare, con le modalità e tempi previsti dal nostro ordinamento processuale, ogni elemento idoneo a poter individuare il carattere usurario del mutuo ovvero, della nullità della clausola che ha determinato il tasso oggetto del contendere. Più in dettaglio, il Giudice ha ribadito ( cose forse del tutto superflue agli operatori del diritto) a monte della rilevabilità di ufficio delle clausole che prevedono l'applicazione di tassi usurari, la necessità della tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui avrebbe origine il giudizio di nullità a nulla rilevando eventuali e successivi fatti nuovi, in quanto determinerebbero diversi temi di indagine diversi da quelli cristallizzati nei termini processualmente predeterminati; a tal fine è stata allegata la copiosa e conforme giurisprudenza di legittimità esistente in merito.

Quindi, a tal fine, onde rispettare l'assolvimento dell'onere probatorio, l'attore avrebbe dovuto provare l'esistenza di entrambi presupposti ovvero lo stato di necessità con l'applicazione da parte della banca di interessi diversi da quelli praticati sul mercato.

In ultimo, a riprova della completezza della sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha affrontato il tema della commissione di estinzione anticipata, precisando che la stessa non può rientrare nl computo del tasso di soglia in quanto rientrante nell'ambito dei diritti potestativi in capo al mutuatario che prescinde da eventuali inadempimenti. Difatti, il recesso non integra alcuna ipotesi di inadempimento in quanto altro non è che il libero esercizio di un proprio diritto.

Di conseguenza, il costo connesso al recesso anticipato non può rientrare fra i costi collegati alla concessione del credito, potendosi inquadrare tra le ipotesi di multa penitenziale di cui all'art 1373 cc (recte : la remunerazione che il mutuatario si obbliga a riconoscere in favore dell'istituto mutuante nelle ipotesi di esercizio del diritto/potere di recesso).

Vengono, altresì, analizzate le ulteriori domande dell'attore, relative alla omessa indicazione dell'ISC ed alla violazione della disciplina antitrust in tema di euribor.

Per quanto attiene la omessa indicazione dell'ISC , ritiene la stessa non sanzionabile con la nullità della clausola relativa al tasso, in quanto il requisito della indeterminatezza del tasso ultra legale va verificato con riferimento a tale clausola e non già alla indicazione dell'ISC che, invece, ha solo finalità indicativa

Per quanto attiene l'ultima doglianza, fondata sull'assunto che sono le banche stesse a determinare il tasso EURIBOR, sulla base di tassi applicati dalle stesse in spregio alle regole di vigenti in tema di concorrenza, il Tribunale ha precisato che l'EURIBOR è un tasso di riferimento che viene determinato con cadenza giornaliera ed indica il tasso medio delle transazioni in euro tra le principali banche europee e viene individuato dalla EBF ( European Banking Federation ) nella media dei tassi di deposito interbancario praticati da un insieme di 50 banche, individuate fra quelle con maggiore volume di affari ; da tale computo vengono esclude le operazioni a tasso anomalo . Ha precisato il Tribunale, a conforto di quanto assunto, che l'Euribor è computabile solo se partecipano alla rilevazione dodici istituti di credito. In ultimo, sempre a tal proposito, ha specificato che, sebbene la fissazione del tasso giornaliero sia affidata ad una associazione di banche, questo avviene sulla base di dati assunti come oggettivi e, quindi, estranei al rapporto contrattuale per cui da ritenere eterodeterminati per entrambe le parti contrattuali.

Di conseguenza, la assunta manipolazione dell'Euribor, operata in virtù di accordo "di cartello" fra le maggiori banche europee non avrebbe alcuna influenza sia sulla determinatezza del dato né sulla validità della clausola, in quanto l'indice euribor viene indicato quale dato oggettivo, estraneo all'accordo e, quindi, sottratto la sfera delle parti
Ad ulteriore completezza chiarisce che l'indice euribor e, quindi, la indicizzazione del saggio di interesse corrispettivo dei mutui a tasso variabile è più che altro un criterio di collegamento del tasso all'andamento dei mercati finanziari.

In ultimo ha affrontato il tema circa la ammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio precisando che, attesa l'assenza dei presupposti in punto di fatto ovvero di mancato puntuale rispetto dei principi vertenti in tema di onere probatorio, deve rigettarsi tale richiesta in quanto la CTU di certo non può assurgere ad atto idoneo a sanare e/o integrare eventuali deficienze istruttorie, non costituendo tale istituto mezzo istruttorio

Bonaventura Franchino , Avvocato Cassazionista, Giornalista pubblicista; comitato scientifico fondazione School University

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