Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di impugnazione di deliberati condominiali, istanza di mediazione obbligatoria e decadenza del condomino attore; (ii) mediazione obbligatoria, giudizio d'appello e condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria e competenza territoriale degli organismi di mediazione; (iv) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (v) mediazione obbligatoria, termine assegnato dal giudice e condizione di procedibilità; (vi) mediazione obbligatoria, termine assegnato dal giudice e condizione di procedibilità; (vii) giudizio di impugnazione di deliberati condominiali, sanzione pecuniaria per mancata partecipazione dell'amministratore ed interesse ad agire.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, sentenza 10 giugno 2022, n. 2574
La pronuncia riafferma che nel giudizio di impugnazione di delibere assembleari condominiali, l'effetto impeditivo della decadenza dal termine stabilito dall'articolo 1137 c.c. si verifica, a pena di inammissibilità della domanda giudiziale, non già dal deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo adito, bensì dalla comunicazione della stessa al Condominio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 13 giugno 2022, n. 2633
La sentenza ribadisce che, ove nel giudizio di primo grado siano mancati tanto l'eccezione del convenuto quanto il rilievo officioso del giudice non oltre la prima udienza, è poi precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda per omesso rituale espletamento della procedura di mediazione, fatta salva la sola facoltà dello stesso giudice di creare la condizione di procedibilità alla luce di una sua valutazione discrezionale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 21 giugno 2022, n. 890
La decisione afferma che, in tema di mediazione obbligatoria, non può essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale per incompetenza dell'organismo di mediazione prescelto, ove la parte onerata abbia presentato l'istanza presso un organismo che, pur avendo la propria sede in un luogo diverso dal giudice competente per la controversia, abbia sottoscritto un accordo, ex articolo 7, comma 2, lettera c), del Dm n. 180/2010, che gli consenta di utilizzare la sede di diverso organismo ubicata nel luogo del giudice competente per la controversia.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACorte di Appello di Lecce, Sezione I civile, sentenza 28 giugno 2022, n. 740
La decisione, riformando la sentenza del giudice di prime cure, riafferma, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Brescia, Sezione III civile, sentenza 30 giugno 2022, n. 1811
La sentenza afferma che la violazione, da parte dell'attore, sia del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione, senza istanza di proroga prima della sua scadenza, sia di quello entro il quale deve comunque tenersi il primo incontro di mediazione rispetto all'udienza di verifica determina l'improcedibilità del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Cassino, Sezione civile, sentenza 30 giugno 2022, n. 924
La pronuncia, nell'escludere la natura perentoria del termine assegnato dal giudice alla parte onerata per la presentazione dell'istanza di mediazione obbligatoria, rimarca che, non sussiste motivo di ritenere che la perentorietà sia insita nella conseguenza sanzionatoria derivante dall'omesso avvio del procedimento, atteso che la sanzione dell'improcedibilità è correlata non tanto al rispetto di un determinato termine, bensì a garantire l'effettività del ricorso alla procedura tesa alla conciliazione della lite.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACorte di Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 11 luglio 2022, n. 2436
La sentenza afferma che in sede di impugnazione di delibere assembleari condominiali, non si ravvisa alcun interesse concreto, a mente dell'articolo 100 c.p.c., da parte del condomino appellante, già soccombente in primo grado, ad impugnare la sentenza a motivo dell'omessa pronuncia da parte del giudice sulla condanna del Condominio alla sanzione prevista per la mancata partecipazione dell'amministratore al procedimento obbligatorio di mediazione, in assenza di un'utilità concreta, giuridicamente apprezzabile, per l'appellante medesimo ad ottenere la richiesta riforma della sentenza sullo specifico punto.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condominio negli edifici – Giudizio di impugnazione di delibere assembleari – Termine di decadenza – Effetto impeditivo – Istanza di mediazione – Deposito presso l'organismo di mediazione adito – Idoneità – Esclusione – Comunicazione al Condominio – Necessità – Inosservanza – Inammissibilità della domanda giudiziale
. (Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; D.lgs, n. 28 del 2010, articoli 5 e 8)
In sede di impugnazione di delibere assembleari condominiali, giudizio soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria, l'effetto impeditivo della decadenza dal termine stabilito dall'articolo 1137 cod. civ. si verifica, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28 del 2010, non già dal deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo adito, bensì dalla comunicazione della stessa al Condominio (Nel caso di specie, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dal Condominio convenuto, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda giudiziale per tardività della comunicazione al Condominio medesimo del deposito della domanda di mediazione: infatti, nella circostanza, pur avendo i condomini attori depositato tempestivamente l'istanza di mediazione rispetto alla comunicazione da parte dell'amministratore del verbale contenente la delibera impugnata, l'organismo di mediazione aveva poi comunicato l'istanza predetta quando il termine previsto dall'articolo 1137 cod. civ. era ormai decorso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 gennaio 2019, n. 2273).
Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, sentenza 10 giugno 2022, n. 2574 – Giudice De Magistris

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Appello – Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione – Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Obbligatorietà della mediazione in appello – Sussistenza – Esclusione – Limiti. (Dlgs n. 28 del 2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. Ne consegue che, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda per omesso rituale espletamento della procedura di mediazione. Nello stadio d'appello, infatti, è prevista solo una facoltà del giudice di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, la corte territoriale ha rigettato il gravame con cui parte appellante aveva censurato la sentenza impugnata deducendo, quale unico motivo, il mancato espletamento della procedura di mediazione, in quanto erano mancati, alla prima udienza del giudizio di primo grado, sia l'eccezione della parte che il rilievo officioso da parte del giudice).
Corte di Appello di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 13 giugno 2022, n. 2633 – Presidente D'Amore – Relatore Magistro

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria –Istanza di mediazione – Organismi di mediazione – Competenza territoriale – Fondamento – Luogo del giudice territorialmente competente per la controversia" – Individuazione – Criteri. (Dlgs, n. 28 del 2010, articolo 4; Dm, n. 180/2010, articolo 7)
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 4 comma 1, del Dlgs n. 28 del 2010 dispone, testualmente, che "…la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia…". Rispetto al testo previgente, la riforma operata dalla legge n. 98/2013 ha introdotto l'espressa previsione che la mediazione debba essere promossa presso un organismo "nel luogo" del giudice territorialmente competente. La modifica è ispirata allo scopo di evitare che la possibilità di scegliere l'organismo di mediazione in tutto il territorio nazionale possa risolversi in abusi finalizzati a rendere difficile la partecipazione all'incombente da parte del convenuto, con il rischio di frustrare gli obiettivi deflattivi dello strumento. Alla luce di tale "ratio", e rifuggendo da sterili formalismi, deve quindi svolgersi la valutazione dell'idoneità dell'organismo prescelto dalla parte onerata ad attivare la mediazione. In particolare, ai fini della corretta applicazione della norma in esame, non rileva la circostanza che l'organismo di mediazione abbia la propria "sede" in altro luogo se la partecipazione all'incontro di mediazione sia avvenuta in luoghi vicini all'Ufficio giudiziario adito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata dalla parte opponente sul presupposto che la mediazione obbligatoria era stata promossa dalla parte opposta presso un organismo territorialmente incompetente: nella circostanza, infatti, l'organismo di mediazione presso il quale era stata presentata l'istanza, pur avendo una sede in altro luogo rispetto al giudice competente per la controversia (Monza), aveva sottoscritto un accordo ex articolo 7, comma 2, lettera c), del Dm n. 180/2010 che gli consentiva di utilizzare la sede di altro organismo ubicata nel luogo del giudice competente per la controversia (Pavia), tanto che nel verbale di mediazione prodotto si era dato espressamente atto che la sede utilizzata era stata messa a disposizione a seguito di accordo concluso con diverso organismo di mediazione, del quale, pure, era offerta idonea documentazione).
Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 21 giugno 2022, n. 890 – Giudice Arcudi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di appello avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di primo grado che, non avendo nessuna delle parti promosso l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, aveva statuito l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo definitivamente dichiarato esecutivo, la corte territoriale, accogliendo il gravame di parte opponente, ha invece dichiarato improcedibile la domanda monitoria, revocando il decreto ingiuntivo opposto e disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione dell'intervenuto mutamento giurisprudenziale successivo all'introduzione di entrambi i gradi di giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Corte di Appello di Lecce, Sezione I civile, sentenza 28 giugno 2022, n. 740 – Presidente Mele – Relatore Ingravallo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Presentazione dell'istanza di mediazione – Termine quindicinale assegnato dal giudice – Inosservanza – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di diritti reali. (Cpc, articolo 154; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ove il giudice, rilevato che la mediazione non sia stata esperita prima del giudizio, abbia assegnato alla parte attrice onerata il termine di quindici giorni previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, la presentazione della domanda di mediazione oltre il suddetto termine determina la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dai convenuti, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda, essendo nella circostanza gli attori incorsi in un duplice ordine di violazioni: infatti, da un lato, essi non avevano rispettato il termine loro concesso con ordinanza per la presentazione dell'istanza di mediazione senza chiederne proroga prima della sua scadenza; dall'altro, con la presentazione tardiva della predetta istanza, avevano fissato il primo incontro del procedimento in data successiva rispetto all'udienza di verifica già calendarizzata con la predetta ordinanza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di Brescia, Sezione III civile, sentenza 30 giugno 2022, n. 1811 – Giudice Tinelli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Presentazione dell'istanza di mediazione – Termine quindicinale assegnato dal giudice – Natura perentoria – Configurabilità – Esclusione – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, va esclusa la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per la presentazione dell'istanza di mediazione, posto che l'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 non qualifica espressamente come perentorio tale termine, non essendovi motivo di ritenere che la perentorietà sia insita nella conseguenza sanzionatoria derivante dall'omesso avvio del procedimento, atteso che la sanzione dell'improcedibilità è correlata non tanto al rispetto di un determinato termine, bensì a garantire l'effettività del ricorso alla procedura tesa alla conciliazione della lite (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha disatteso l'eccezione d'improcedibilità fondata dall'opponente sulla natura perentoria del termine per l'introduzione del procedimento di mediazione e sul mancato esperimento, da parte dell'opposta, della mediazione disposta con ordinanza; nella circostanza, infatti, lo stesso giudice aveva, con una successiva ordinanza, assegnato a parte opposta un nuovo termine per l'introduzione della mediazione in considerazione del fatto che la stessa non aveva attivato tale procedimento nel termine assegnato con il primo provvedimento, in ciò conformandosi alla consolidata interpretazione delle norme regolatrici del processo, poi travolta dal successivo "revirement" giurisprudenziale dello stesso giudice di legittimità, chiamato a dirimere, a Sezioni Unite, il conflitto insorto, anche nelle corti del merito, in ordine alla esatta individuazione della parte onerata ad esperire il procedimento di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 settembre 2019, n. 23003; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Cassino, Sezione civile, sentenza 30 giugno 2022, n. 924 – Giudice Pezzella

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Impugnazione delibere assembleari – Giudizio di appello – Condomino appellante – Denunzia di omessa pronuncia in punto di condanna dell'appellato Condominio alla sanzione pecuniaria prevista per la mancata partecipazione dell'amministratore al procedimento obbligatorio di mediazione – Interesse ad impugnare – Insussistenza – Fondamento. (Cc, articolo 1137; Cpc, articolo 100; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; D.lgs, n. 28 del 2010, articolo 8)
Nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari condominiali, soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria, non si ravvisa alcun interesse concreto, a mente dell'articolo 100 cod. proc. civ., da parte del condomino appellante, già soccombente in primo grado, ad impugnare la sentenza a motivo dell'omessa pronuncia da parte del giudice sulla condanna del Condominio alla sanzione prevista per la mancata partecipazione dell'amministratore al procedimento obbligatorio di mediazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, in assenza di un'utilità concreta, giuridicamente apprezzabile, per l'appellante medesimo ad ottenere la richiesta riforma della sentenza sullo specifico punto. Infatti, la citata disposizione appronta il trattamento sanzionatorio ivi previsto quale strumento coercitivo indiretto volto ad attuare ed a rendere effettivo l'interesse pubblico rappresentato da una diminuzione dei costi della giustizia nonché da una maggiore efficienza anche in termini di durata dei processi, sicché beneficiario della sanzione della norma "de qua" non è la parte che diligentemente si sia presentata all'incontro programmato davanti all'organismo di mediazione, bensì lo Stato stesso, il quale si trova a sopportare i costi che potevano essere evitati tramite il possibile esito positivo dell'esperimento del tentativo di conciliazione (Nel caso di specie, nel rigettare integralmente il gravame proposto dalla condomina appellante, la corte territoriale ha respinto anche il motivo di impugnazione con cui quest'ultima aveva chiesto di condannare il Condominio appellato per mancata partecipazione dell'amministratore alla procedura di mediazione obbligatoria chiedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria in ragione dell'obbligatorietà della partecipazione della parte personalmente o per delega ad altro soggetto, non potendosi ritenere tale l'avvocato difensore "che assiste la parte"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile T, sentenza 12 gennaio 2022, n. 692; Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 dicembre 2020, n. 28307; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 maggio 2018, n. 13395; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2030).
Corte di Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 11 luglio 2022, n. 2436 – Presidente Formaggia – Relatore Nardozza

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