Rassegne di Giurisprudenza

Divieto per il Comune di irrogare sanzioni non previste dalla legge

a cura della Redazione Diritto

Sanzioni amministrative - Non previste dalla legge statale o regionale - Irrogazione da parte del Comune - Illegittimità
La competenza del Questore ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi, sono affidate a poteri pubblici diversi (l'amministrazione finanziaria per quanto riguarda l'aspetto concessorio; l'autorità di pubblica sicurezza-questore, per quanto riguarda l'aspetto autorizzatorio; l'autorità sindacale per quanto riguarda la salubrità dell'ambiente cittadino), che non confliggono tra loro proprio per le diverse finalità che essi perseguono e cui le rispettive competenze sono orientate. Spetta, quindi, in capo al Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000, il potere di disciplinare l'orario di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincite in danaro, con la precisazione che tale disciplina si riferisce all'aspetto della tutela della quiete pubblica e della salute pubblica, mentre spetta al Questore la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che attiene alla prevenzione dei reati. (Nella specie la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione del comune perché non aveva il potere di disporre la sanzione accessoria della sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi per non avere la società rispettato i limiti di orario disposti con ordinanza comunale)
• Corte di cassazione Sezione II civile Ordinanza 17 giugno 2022, n. 19696

Regioni - Regioni di diritto comune (a statuto ordinario) - Potestà legislativa (competenza normativa) - Concorrente (o ripartita) - Materie (indicazione delle) - Cave e torbiere regioni - Previsione con legge di condotte costituenti illecito amministrativo - Sottoposizione al principio di legalità - Necessità - Sanzione formulata con riferimento ad un coefficiente di riferimento periodicamente aggiornato con atto normativo secondario - Contrasto con il predetto principio - Esclusione - Condizioni.
In tema di sanzioni amministrative, non contrasta con il principio di legalità di cui all'art. 1 della l. 689/1981 - applicabile anche in riferimento alle sanzioni previste con legge regionale - la norma che, oltre a descrivere l'illecito amministrativo, ne preveda la sanzione mediante indicazione di un coefficiente di moltiplicazione di un moltiplicando, costituente il prezzo del bene o del servizio (evaso dal trasgressore) periodicamente aggiornato con atto normativo secondario, al solo fine di rendere attuale il predetto controvalore, avente portata generale per gli utenti o fruitori, e non al precipuo scopo di integrare la sanzione.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 14 marzo 2022, n. 8229

Riserva di legge - Contenuto - Ordinanza sindacale che commini direttamente una sanzione amministrativa - Illegittimità
Nel nostro ordinamento il principio di legalità (previsto in linea generale in materia penale dall'articolo 25, comma 2, della Costituzione) sussiste anche per le sanzioni amministrative, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione"). Tale riserva di legge, mentre consente la integrazione del precetto da parte di fonti non legislative, esige che la sanzione sia comminata direttamente dalla legge. La riserva di legge, cioè, è assoluta e totale, per quanto attiene alla determinazione della sanzione non consentendo che quest'ultima riceva alcuna integrazione o specificazione da parte della autorità amministrativa. Ne deriva, pertanto, che è in contrasto con il citato articolo 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (e deve, quindi, essere disapplicata dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5, della legge 2248/1865, allegato E) un'ordinanza sindacale che commina direttamente una sanzione amministrativa.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 12 febbraio 1996, n. 1061

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza-Ingiunzione - In genere
L' art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, avendo recepito anche per le sanzioni amministrative il principio di legalita`, cosi` ponendo una riserva di legge analoga a quella di cui all'art. 25 Cost., impedisce che sanzioni siffatte possano essere comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, come un regolamento comunale, senza che, con riguardo a quest`ultimo, rilevino in contrario ne` il R.D. 12 febbraio 1911 n. 297 -che e`, a sua volta, fonte di natura regolamentare, inidonea a prevalere sulla legge n. 689 del 1981 - ne` la legge 3 maggio 1967 n. 317, espressamente abrogata dalla stessa legge n. 689 del 1981. Ne consegue che, in sede di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa per l'irrogazione di sanzione illegittimamente prevista da fonte regolamentare, il giudice ordinario ha il potere-dovere di disapplicazione di tale previsione, in virtu` dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 22 ottobre 1991, n. 11195