Professione e Mercato

Cnf-Procura europea: istanze avvocati solo via pec dedicata

Siglato il Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale Forense e la Procura Europea per la promozione di best practises e velocizzazione delle istanze dei difensori che andranno inoltrate esclusivamente alla pec dedicata

di Marina Crisafi


È stato sottoscritto l'8 novembre 2021, il protocollo d'intesa tra il Consiglio nazionale forense (Cnf) e la Procura europea (Eppo), l'organismo indipendente dell'Ue, incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Ue, operativo dal giugno scorso. Il protocollo impegna le parti alla realizzazione e diffusione di best practises per razionalizzare e velocizzare le istanze ex art. 335 c.p.p. formulate dagli avvocati (che dovranno essere inoltrate esclusivamente alla pec dedicata della procura), ma anche all'organizzazione di eventi comuni informativi e di programmi di formazione continua, incontri di studio e ricerca per gli iscritti agli ordini.

Cosa fa l'Eppo
La procura europea, si ricorda, è operativa dal 1° giugno 2021, con competenza sui reati che ledono gli interessi finanziari Ue (frodi, corruzione, riciclaggio) e ha sede centrale in Lussemburgo e 22 sedi decentralizzate nei singoli Stati membri, costituite da procuratori europei delegati (Ped) che svolgono attività inquirente nel paese di appartenenza.
In Italia, i Ped sono 20 (di cui solo 15 nominati perché non sono state coperte tutte le sedi) e hanno le stesse prerogative e svolgono le medesime funzioni dei sostituti procuratori nazionali in relazione ai reati di loro competenza.
La loro competenza, a prescindere dalla distribuzione nelle sedi territoriali, è di carattere nazionale e soggetta alle regole sostanziali e processuali dell'ordinamento giuridico italiano.
Via Arenula ha messo a disposizione dell'Eppo, il registro informatico SICP (lo stesso in uso presso gli uffici di procura nazionali) e l'ufficio della procura è stato configurato, nel sistema informatico, come un ufficio unitario nazionale assimilato ad un distretto di corte d'appello, in grado di dialogare con tutti gli uffici giudiziari italiani.

Gli obiettivi del protocollo
Il protocollo d'intesa mira alla realizzazione congiunta di azioni sinergiche finalizzate alla promozione e diffusione di best practices relative all'individuazione delle modalità di regolamentazione delle richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p., formulate dai difensori di persone che siano state iscritte nel registro degli indagati della Procura Europea (denominato SICP-EPPO) e per le richieste sullo stato del procedimento giudiziario.
Inoltre, il fine è quello di organizzare eventi comuni volti ad informare delle attività svolte dalla Eppo e sui temi del diritto alla difesa all'interno del quadro costituzionale nazionale ed europeo, nonché di favorire il confronto su dati e ricerche grazie ad incontri di studio e di realizzare programmi di formazione continua per gli iscritti dei rispettivi ordini professionali.

Una procedura ad hoc per le istanze dei difensori
La diffusione di best practises servirà a promuovere le iniziative comuni tese a ottimizzare e, dunque, velocizzare le modalità di presentazione delle istanze ex art. 335 cpp formulate dai difensori di persone che siano state iscritte nel registro SICP-Eppo e l'invio delle corrispondenti attestazioni da parte degli uffici giudiziari competenti.
A tal fine, il protocollo specifica già i primi adempimenti.
Viene stabilito, infatti, che le richieste dei difensori vengano inoltrate esclusivamente alla pec dedicata (procuraeuropea.335@giustiziacert.it), con allegata la procura speciale al compimento dello specifico atto da parte dell'assistito (pena la mancata presa in considerazione della richiesta).
Il difensore riceverà, quindi, sulla propria pec la risposta della Procura europea entro 7 giorni con l'esito a firma del funzionario addetto all'ufficio.
L'esito può consistere in un certificato di risposta negativo oppure nella comunicazione dell'iscrizione, con il titolo di reato, il numero di procedimento, il nome del PED titolare e l'indicazione dell'ufficio.
La medesima procedura si applicherà anche alle richieste finalizzate a conoscere lo stato del procedimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©