Civile

Blockchain e diritto di seguito: possibile inversione di tendenza nel rapporto tra diritto d'autore e nuove tecnologie

D'ispirazione francese, il diritto di seguito è da sempre disciplinato dalla nostra Legge sul diritto d'autore (nello specifico, dagli articoli 144 e ss.), sebbene sia rimasto inattuato fino al 2006, anno di recepimento della Direttiva 2001/84/CE che ne ha imposto l'esecuzione e l'armonizzazione a livello europeo

di Francesca Caliri *

L'utilizzo della blockchain è ormai diffuso nei più svariati ambiti. Se la prima vendita all'asta dell'NFT di un'opera d'arte digitale è stata d'impulso per accrescere l'interesse dei più verso tale tecnologia - oggi utilizzata da aziende e professionisti con finalità prevalentemente collezionistiche - è proprio la sua applicazione alle opere d'arte che potrebbe offrire alle stesse nuove forme di tutela. L'utilizzo della blockchain sarebbe, infatti, in grado di rendere maggiormente efficiente la riscossione dei proventi derivanti dal cosiddetto "diritto di seguito", che impone di corrispondere all'autore di manoscritti o opere d'arte figurative (quali quadri, dipinti, disegni, stampe, sculture…), e ai suoi eredi, il pagamento di una percentuale fissa su ogni vendita successiva alla prima, in modo da consentire loro - per un periodo massimo di settant'anni dopo la morte dell'artista - di poter godere degli incrementi di valore che l'opera acquista nel tempo.

Nello specifico, affinché tale diritto possa essere riconosciuto, è necessario che si tratti di vendite successive alla prima effettuata direttamente dall'autore, che comportino l'intervento di un professionista del mercato dell'arte (ad esempio, una galleria) in qualità di intermediario, acquirente oppure venditore e che siano effettuate nei tre anni successivi alla prima cessione da parte dell'autore; inoltre, il prezzo di vendita deve essere pari o superiore a tremila euro.

D'ispirazione francese, il diritto di seguito è da sempre disciplinato dalla nostra Legge sul diritto d'autore (nello specifico, dagli articoli 144 e ss.), sebbene sia rimasto inattuato fino al 2006, anno di recepimento della Direttiva 2001/84/CE che ne ha imposto l'esecuzione e l'armonizzazione a livello europeo. Ciononostante, anche a fronte di tale intervento normativo sembrano rinvenirsi criticità relative al sistema di autodichiarazioni intorno al quale è strutturato. In particolare, sebbene la corresponsione della royalty gravi sul venditore, è il professionista intervenuto nella vendita a dover darne notifica alla SIAE (ente incaricato della riscossione dei proventi per conto degli artisti, siano questi associati ad essa o meno) e ad effettuare il pagamento delle somme trattenute dal prezzo di vendita, con la conseguenza che in caso contrario (e fatte salve le relative sanzioni) il compenso non verrebbe corrisposto. Inoltre, l'intermediazione di SIAE per il lavoro svolto comporta la ritenuta di una percentuale sull'ammontare dovuto (ad oggi pari al 20,50%), diminuendo ulteriormente quanto di spettanza degli aventi diritto.

Come anticipato, l'utilizzo della tecnologica blockchain sarebbe in grado di innovare il funzionamento del droit de suite. Ciò in quanto, in virtù del suo carattere di immutabilità, non è consentita la modifica dei dati ivi inseriti e, dunque, risulterebbe possibile rintracciare ogni singola alienazione, specie se avvenuta online. Di conseguenza, il pagamento della royalty verrebbe assoggettato ad un sistema automatizzato in grado di garantirne l'effettiva operatività, oltre che di determinarne un aumento a fronte dell'eliminazione (o riduzione) dei costi di intermediazione. Circostanza - quest'ultima - capace di rafforzare il legame tra l'artista e la propria opera che, a fronte della cessione dei diritti patrimoniali d'autore risulta preservato solo dall'inalienabilità dei suoi diritti morali (tra cui il diritto di paternità) e, appunto, da un incerto diritto di seguito, anch'esso inalienabile e irrinunciabile. Sul punto, lo stesso Considerando 28 della citata Direttiva lascia agli Stati membri ampia libertà circa le modalità di gestione del diritto di seguito, stabilendo espressamente che "la gestione da parte di una società di gestione collettiva rappresenta una possibilità fra le altre ", potendo dunque la blockchain costituire un'alternativa al ruolo (si badi: fondamentale, in assenza di ulteriori opzioni) oggi svolto dalle collecting.

Fa riflettere la potenziale inversione di tendenza nel rapporto tra nuove tecnologie e diritto d'autore. Per sua stessa natura, infatti, l'innovazione comporta un crescente affievolimento della tutela riservata alle opere protette, stante la facilità con cui chiunque è in grado di commettere violazioni: basti pensare, ad esempio, all'acceso ai siti di streaming non autorizzato, che diffondono contenuti protetti senza averne i diritti, oppure alla pubblicazione sul web di immagini o video coperti da copyright, e così via.

Intendendo rispondere alla richiesta di maggior protezione pervenuta a gran voce dai titolari dei diritti, l'Unione Europea si è nel tempo adoperata per adeguare la propria legislazione alle nuove tecnologie. Sul punto, appare opportuno evidenziare come, nel legame tra società e diritto, all'evolversi della prima si modifica di conseguenza anche il secondo. Tuttavia, il procedimento che porta all'entrata in vigore di una legge è spesso lungo e tortuoso, richiedendo anche svariati anni. Ne consegue che, in un ambiente innovativo e in costante metamorfosi, sussiste il rischio concreto che anche le nuove disposizioni sul diritto d'autore risultino già obsolete sin dal momento della loro effettiva applicazione.

Dunque, ci si domanda: i tradizionali strumenti di tutela sono ancora di per sé sufficienti a garantire il rispetto dei diritti, oppure la tecnologia potrebbe diventare parte integrante della nostra attuale e futura legislazione? In merito alla fattispecie in esame, è interessante interrogarsi circa l'eventualità che il legislatore intervenga sulla materia applicando la blockchain al diritto seguito, in virtù del livello di certezza giuridica che una norma tradizionale, affidando alle parti coinvolte la regolazione dei propri interessi, non è pienamente in grado soddisfare. Del resto, non è escluso che l'Unione Europea, che già oltre vent'anni fa riteneva che "dovrebbero essere istituite opportune procedure che consentano il controllo delle vendite in modo da garantire che gli Stati membri applichino effettivamente il diritto sulle successive vendite di opere d'arte" (Considerando 30 della Direttiva citata), muova in una direzione conforme a quanto qui ipotizzato.

*di Francesca Caliri - Associate Studio Legale Dike Legal

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©