Civile

Giudice Monocratico per le controversie sotto i tremila euro

Il giudizio tributario esercitato davanti al giudice monocratico segue in toto le regole generali che disciplinano il processo tributario

di Giuseppe Durante*

Partirà dal 1°gennaio 2023 la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie che hanno un valore della controversia non superiore a tre mila euro. Quella del giudice monocratico non è tuttavia una novità assoluta per il processo tributario, in considerazione del fatto che già l'art.70 del D.lgs.n°546/1992 prevede la giurisdizione del giudice unico per il giudizio di ottemperanza riferito ad importi fino a venti mila euro oltre alle spese di lite. Quando si parla di "valore della contrioversia " si deve fare riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni ed interessi in osservanza a quanto previsto dall'art.12, comma 2 del D.lgs.n°546/1992. Qualora il giudizio tributario abbia ad oggetto l'irrogazione di sanzioni sarà l'importo delle stesse che stabilirà se la controversia dovrà essere demandata al giudice monocratico o collegiale. La ratio della modifica disposta dal l'art.4 bis del D.lgs.n°546/1992 denominato " competenza del giudice monocratico " deve essere senz'altro ricercata nella volontà del legislatore della riforma di "deflazionare" per quanto possibile il contenzioso delle Corti di Giustizia tributaria allorquando le stesse risultano di modico valore, escludendole pertanto dal giudizio collegiale. A questa, si aggiunge l'intento del legislatore di distinguere comunque le questioni tributarie di una certa complessita per importi e documenti da quelle non particolarmente complicate e pertanto, di modico valore. E' difficile capire se la novella disposta dal richiamato art.4 bis andrà effettivamente ad incidere in chiave deflattiva sul contenzioso tributario. Un dato certo è che davanti al giudice tributario unico le parti potranno difendersi anche da soli, non essendo prevista la difesa obbligatoria tramite il patrocinio di un difensore tecnico di fiducia. Il tempo ci dirà quali saranno gli effetti concreti della novella.

La novella disposta dall'art.4 bis del D.lgs.N.546/1992

Preliminarmente è doveroso precisare che il giudizio tributario esercitato davanti al giudice monocratico segue in toto le regole generali che disciplinano il processo tributario. Per cui, è un giudizio a tutti gli effetti pari a quello espletato davanti all'organo collegiale; si differenzia dal giudizio tributario collegiale poiché ha ad oggetto controversie tributarie cosiddette di "modico valore".Ciò significa che anche il giudizio davanti al giudice monocratico non sarà svolto in pubblica udienza a meno che una delle parti ne faccia espressa richiesta. Non solo, anche il giudicato di prime cure depositato dal giudice monocratico potrà essere appellato in sede di gravame al pari delle sentenze pronunciate dall'organo collegiale.

L'applicazione al giudizio davanti al giudice tributario unico dei principi generali così come disposti dal D.lgs.n°546/1992 è un assunto che si evince chiaramemte dalla lettura testuale del comma 3 dello stesso art.4 bis del D.lgs.n°546/1992 in cui è espressamente disposto: "nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale"

Pertanto, appare chara la volontà del legislatore della riforma di volere equiparare il giudizio tributario svolto davanti al giudice unico a quello tenuto davanti all'organo collegiale, essendo entrambi i procedimenti assoggettati ai principi normativi disposti dal D.lgs.n. 546/1992.

Ancora, la previsione normativa di cui al richiamato art.4 bis al comma 1 oltre ad attribuire al giudice tributario monocratico di primo grado tutte le controversie che non superano i tre mila euro di valore esclude espressamente, dall'ambito di competenza del giudice tributario monocratico, le controversie il cui valore non risulta deterrminabile.

Ai fini della determinazione della controversia il successivo comma 2 sempre dell'art.4 bis contiene un richiamo espresso all'art.12, comma 2 del D.lgs.n°546/1992 secondo cuì, come già segnalato, il valore della controversia deve essere determinato prendendo in considerazione l'importo del tributo al netto degli accessori, ossia, sanzioni ed interessi. Nel caso in cui la controversia tributaria posta al vaglio del giudice abbia ad oggetto solo l'irrogazione della sanzione dovrà essere presa in considerazione il valore della stessa.

Potranno, invece, essere devolute al giudice tributario unico tutte le liti tributarie aventi ad oggetto atti con i quali vengono rettificate le perdite fiscali dichiarate dal contribuente.

Infatti, in questi casi, si dovrà tenere conto, ai fini della determinazione del valore della lite ex art.12, comma 2 del D.lgs.n°546/1992, l'importo dell'imposta virtuale sulle perdite oggetto della rettifica da parte dell'ufficio impositore.

Una volta depositato il fascicolo di parte previo utlizzo della modalità telematica, spetta al Presidente della Corte di giustizia tributaria di primo grado assegnare la controversia al giudice tributario monocratico dopo averne verificato il valore corrispondente, ossia, non superiore a tre mila euro. Nel caso in cui una lite tributaria dovesse erroneamente essere assegnata dal Presidente al giudice monocratico anziché all'organo collegiale, il primo in concomitanza delle verifiche d'ufficio, rimettera la lite tributaria al Presidente il quale assegnerà la stessa all'organo collegiale, trattandosi nel caso di specie, di una controversia che supera il limite minimo dei tre mila euro come espressamente previsto dalla norma sopra richiamata.

La valenza evidentemente deflattiva che il legislatore della riforma ha voluto dare alla novella in commento non è certa; infatti, la considerazione che le controversie di modico valore demandabili al giudice monocratico possano scoraggiare le parti interessate ad attivare un possibile contenzioso potrebbe essere smentita dai fatti, considerando che, gran parte del contrenzioso tributario riferito agli enti locali (IMU- TARI- Tributi monri) rientra tranquillamente nel limite dei tre mila euro.

Deve altresì aggiungersi la considerazione che le liti tributarie riconducibile alla fiscalità locale rappresentano una fetta consistente del contenzioso tributario a cui difficlmente i contribuenti destinatari della pretesa impositiva di Comuni e Regioni vorranno rinunciare.

*a cura del Prof. Avv. Durante Giuseppe, Docente a contratto in Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia dell'Università LUM G. De gennaro in Bari - Tributarista

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