Vizi della cosa venduta: decorrenza del termine breve previsto dall'articolo 1495 c.c.
Compravendita - Fornitura merci - Decorrenza del termine breve - Art. 1495 c.c. - Azione di garanzia per i vizi della cosa venduta - Dies a quo - Decorrenza
In materia di compravendita, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni previsto dall'art. 1495 del Codice Civile per l'azione di garanzia dei vizi della cosa venduta, il dies a quo coincide con il giorno di ricevimento della merce soltanto per il vizio apparente, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, decorre dal momento dell'effettiva scoperta degli stessi.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 16 marzo 2023, n. 7675
Vendita – Obbligazioni del venditore – Garanzia per i vizi della cosa venduta – Termini e condizioni dell'azione – Decadenza dalla garanzia – Denunzia dei vizi - Scoperta del vizio in tempi diversi e successivi - Termine - Decorrenza dal completamento della scoperta
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 27 maggio 2016, n. 11046
Vendita - Obblighi del venditore - Decadenza della garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini previsti ex art. 1495 c.c. - Decorrenza - Accertamento tecnico preventivo - Comunicazione della cancelleria del deposito della consulenza
Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. decorre solo dal momento dell'acquisita oggettiva conoscenza dei vizi e nel caso che a tal fine si proceda ad accertamento tecnico preventivo dal momento della comunicazione della cancelleria del relativo esito.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 23 maggio 2000, n. 6735
Vendita - Denunzia dei vizi - Termini
Ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denunzia di vizi della compravendita, il "dies a quo" soltanto per il vizio apparente coincide con il giorno di ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il termine decorre dal momento della scoperta, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquisito certezza e non semplice sospetto che il vizio sussista, cio` che`, nella compravendita fra imprenditori, esperti del settore merceologico specifico, puo` ritenersi verificato nel momento in cui l`acquirente ha potuto eseguire gli esami necessari, equiparandosi in tal caso la possibilita` di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilita` dei vizi apparenti.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 3 agosto 1994, n.7202
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