Civile

Successione transfrontaliera, le sezioni Unite su giurisdizione e Regolamento Ue 650/2012

La Cassazione affronta il caso in cittandino olandense da anni residente in italia che con testamento pubblico raccolto da un notaio olandese e redatto in lingua olandese, istituiva eredi universali le figlie

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di Valeria Cianciolo

Le Sezioni Unite (sentenza 16 aprile 2021, n. 10107) che per la prima volta si pronuncia sull'applicazione del Regolamento 650 del 2012 e sul giudice competente . Lo fa in modo incidentale.

Il caso esaminato
Tizio cittadino olandese e da anni residente in Italia, con testamento pubblico raccolto da un notaio olandese e redatto in lingua olandese, istituiva eredi universali le figlie Prima e Seconda, entrambe residenti in Italia, diseredando, al contempo, gli altri figli e disponendo che, ove la successione in favore delle figlie non avesse avuto effetto, la stessa fosse devoluta "con rappresentazione nella successione" alle sorelle, nominativamente indicate.
Il de cuius nominava esecutore testamentario il suo commercialista e consulente fiscale, indicando altresì, espressamente che la successione fosse regolata dal diritto olandese.
Le due figlie, quali eredi testamentarie, chiedevano al Tribunale di Firenze la sospensione e la revoca dell'incarico di esecutore testamentario denunciando gravi scorrettezze ed irregolarità nell'adempimento dell'incarico e nella gestione della massa ereditaria, anche avuto riguardo alle condizioni economiche delle ricorrenti, studentesse in giovane età e prive di autonome risorse economiche.
Nel costituirsi, l'esecutore testamentario eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello olandese a norma dell'articolo 6 del Regolamento UE n. 650/2012 in materia di successioni transnazionali, contestando nel merito la fondatezza delle accuse rivoltegli.
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello accoglievano le ragioni all'esecutore testamentario declinando la propria competenza perché dalla scheda testamentaria vi erano tutti gli elementi che inducevano a radicare, nel rispetto della volontà testamentaria, la controversia in Olanda.
Le due ragazze impugnavano il decreto denunciando l'erronea statuizione della Corte d'Appello quanto al difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'autorità giudiziaria dei Paesi Bassi, con la violazione degli articoli 4 e 6 del Reg. UE n. 650/2012.
Gli Ermellini con la pronuncia n. 10107/2021, hanno dichiarato inammissibile il ricorso poiché per giurisprudenza consolidata, "in tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 c.c., contenuto nell'art. 750 c.p.c., u.c., il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello e la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile in cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.."
Le Sezioni Unite solo incidentalmente affrontano il profilo della competenza e del Regolamento UE n. 650/2012 affermando: "…il regolamento, pur non avendo previsto un meccanismo di translatio iudicii tra giudici di diversi Stati membri, tuttavia assicura la vincolatività della designazione quale giudice competente effettuata dal giudice originariamente adito (il che eliderebbe il paventato pericolo di trovarsi di fronte ad un diniego di giustizia da parte del giudice straniero, senza avere rimedi esperibili), non sono previsti termini decadenziali per la reiterazione della domanda di esonero dell'esecutore, nè per un'eventuale azione a cognizione piena a tutela dei diritti delle eredi eventualmente pregiudicati dalla condotta infedele dell'esecutore."
E' su quest'ultimo aspetto che di seguito verranno fatte alcune considerazioni.

Le questioni
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile, (sentenza 16 aprile 2021, n. 10107) si trova ad affrontare per la prima volta l'applicazione del Regolamento della Comunità Europea 4 Luglio 2012, n. 650/2012 (relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo), adottato il 4 luglio 2012, sulla base dell'articolo 18 TFUE, entrato in vigore a partire dal 17 agosto 2015, in tutti gli Stati membri (ad eccezione di Regno Unito, Danimarca e Irlanda, che hanno esercitato il diritto di opting out) e con lo scopo di coordinare la sovrapposizione della normativa fra i vari Stati in materia successoria. Si aggiunga poi, che a differenza del Regolamento n. 2201/ 2003, il Regolamento 650/2012 contiene norme sia sulla competenza giurisdizionale sia sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Il Regolamento 650 prevede otto fori
Il foro generale è quello della "residenza abituale" del de cuius (che assume un ruolo centrale all'interno Regolamento UE n. 650/2012) al momento della morte (articolo 4).
Se il defunto, al momento della morte, non risiedeva in alcuno Stato membro, l'articolo 10 consente agli eredi (e anche ai creditori) di adire un giudice di uno Stato membro, ovviamente, se la situazione presenti stretti legami con tale Paese.
Il comune denominatore è dato dai beni ereditari sia immobili che mobili ed in tal caso saranno competenti:
- i giudici dello Stato membro di cittadinanza del de cuius al momento della morte (primo foro sussidiario "generalistico"); oppure
– i giudici dello Stato membro della penultima residenza abituale del de cuius, purchè aditi entro cinque anni dal mutamento di quella residenza abituale (cosiddetto secondo foro sussidiario "generalistico"). Altrimenti la competenza spetta ai giudici dello Stato membro in cui si trovano i beni ereditari, ma solo in relazione a tali beni (cosiddetto foro sussidiario "speciale").
Altro foro sussidiario eccezionale, è previsto dall'articolo 11, che disciplina il cosiddetto forum necessitatis che garantisce una tutela nei casi in cui, pur non essendovi alcun criterio di collegamento tra la successione ed uno Stato membro, "un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento."
Ulteriore foro, speciale e non esclusivo è circoscritto alle dichiarazioni degli eredi o legatari (articolo 13).
Il settimo foro è quello previsto dagli accordi di scelta disciplinati dall'articolo 5 il quale consente, in caso di professio juris, lo spostamento della competenza in capo al giudice dello Stato la cui legge è stata scelta dal defunto. Qualora, infatti, il de cuius avesse scelto in vita la legge di uno Stato membro per disciplinare la sua successione in conformità con l'articolo 22, l'organo giurisdizionale che sarebbe competente in base all'articolo 4 o in base all'articolo 10, se vi sia l'accordo di tutte le parti interessate al procedimento, dovrà dichiarare la propria incompetenza in favore delle autorità dello Stato selezionato dalle parti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (articolo 6, letterab). In tale ipotesi, la dichiarazione d'incompetenza deve avvenire d'ufficio, senza che i giudici aditi abbiano alcuna discrezionalità al riguardo.
Il Regolamento UE prevede poi un criterio attributivo della giurisdizione che viene ad esistenza a processo pendente. E` il criterio della individuazione come giudice competente effettuata dal diverso giudice adito, che si dichiari incompetente (in un caso anche discrezionalmente).
La declaratoria di incompetenza non ha effetti vincolanti per i giudici degli altri Stati membri.

Le eccezioni
Ma l'articolo 6 del Regolamento 650/2012 (rubricato "dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge") indica due eccezioni a questa regola: la prima è indicata alla lettera a) e si ha quando il giudice originariamente adito riscontra che il de cuius ha effettuato la professio iuris, e ritiene – su istanza di parte ma con propria valutazione poi discrezionale – che i giudici dello Stato (solo se membro) della professio iuris siano i soli capaci di dirimere la controversia. E' il cosiddetto forum non conveniens: in questo caso il giudice declina la propria competenza per ragioni di opportunità e non per carenza di giurisdizione.
La seconda eccezione è quella prospettata dalla lettera b) dell'articolo 6 Regolamento 650 e che si verifica quando il giudice originariamente adito, dichiara la propria incompetenza perché vi è un accordo di proroga del foro che vincola tutte le parti del giudizio. In tale ipotesi, la dichiarazione d'incompetenza deve avvenire d'ufficio, senza che i giudici aditi abbiano alcuna discrezionalità al riguardo ed è obbligatoria.
Nel caso prospettato all'esame delle Sezioni Unite, i giudici hanno declinato la propria competenza in forza dell'articolo 6 lettera a): il rinvio al giudice olandese non è stato automatico, ma è stato valutato dal giudice italiano sulla base di diversi fattori quali, gli interessi delle parti, cittadini olandesi; la lingua adottata per la stesura del testamento; la cittadinanza del de cuius e degli eredi nonchè un più agevole svolgimento di determinati adempimenti.
Obiettivo infatti, dell'articolo 6 lettera a) è infatti, quello di arrivare ad una soluzione adeguata, in quelle ipotesi, perfettamente riscontrabili nella pratica, in cui il defunto risiedeva da poco tempo in un paese, diverso da quello natio, mentre la sua famiglia continuava a vivere nel luogo di origine.
La valutazione operata discrezionalmente dal Giudice e di cui si è fatto cenno con riferimento all'articolo 6 lettera a), non dovrebbe operare in un caso, ossia, quando la declinatoria della giurisdizione possa essere dannosa per la parte: si pensi al caso in cui l'azione sia soggetta a termine di decadenza evitabile solo con la proposizione di domanda giudiziale, come nell'ipotesi dell'impugnativa del testamento per incapacità del testatore, prevista nel nostro Paese dall'articolo 591 codice civile e che prevede un termine quinquiennale per l'esercizio dell'azione.

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