Civile

Lecito registrare senza consenso le conversazioni se serve per difendersi in giudizio

Secondo la Cassazione la scriminante opera a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali

di Pietro Alessio Palumbo

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 5844/2025) non è illecita la condotta di registrazione d’una conversazione tra presenti in mancanza dell’altrui consenso, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio; in particolare, la scriminante opera a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l’utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità...