Amministrativo

Fonti rinnovabili, al via le nuove misure di semplificazione

Tra le novità introdotte dal DL n. 17/2022 assume particolare rilievo l'art. 9 ai sensi del quale l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture o manufatti fuori terra e la realizzazione delle opere funzionali connesse sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e, pertanto, non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso

di Nicolò F. Boscarini

Con il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, il Governo ha adottato misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, tra cui talune disposizioni strutturali di semplificazione in materia energetica.

Tra queste spicca innanzitutto l' art. 9 ("Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"), che, sostituendo il comma 5 dell'art. 7-bis del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, chiarisce che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e, pertanto, non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli paesaggistici, a meno che non si tratti di impianti che ricadono in aree o immobili di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

In secondo luogo, l' art. 10 del decreto-legge affida al Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il compito di individuare le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato già previsto per i piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici anche agli impianti di potenza compresa tra i 50 e i 200 kW, mediante apposito decreto interministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

L 'art. 11 interviene poi sulla disciplina dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola (art. 65 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. dalla l. 24 marzo 2012, n. 27), ammettendo l'accesso agli incentivi di cui al d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 anche per gli impianti con moduli collocati a terra e comunque per gli impianti agrovoltaici che prevedano sistemi di monitoraggio ai fini della verifica e dell'attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale, purché, in entrambi i casi, occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale. Analogo limite quantitativo viene tuttavia esteso agli impianti agrovoltaici con montaggio dei moduli elevati da terra, finora ammessi agli incentivi in assenza di limiti di superficie.

L' art. 12 modifica l'art. 22 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (cd. decreto RED II) precisando che il regime di silenzio-assenso ivi previsto per il parere dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili su aree idonee si applica anche al procedimento di valutazione di impatto ambientale.

L' art. 13 integra l'art. 23 del medesimo decreto RED II relativamente alla procedura autorizzatoria degli impianti off-shore, chiarendo che l'autorizzazione unica comprende anche le opere di connessione alla rete e che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, le semplificazioni procedurali previste si applicano pure nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di detti impianti.

Infine, l' art. 15 (che modifica l'art. 25 del decreto RED II) interviene con specifico riferimento agli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso, demandando al Ministro per la transizione ecologica il compito di individuare con apposito decreto le prescrizioni di dettaglio per la posa in opera, nonché i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata ex art. 6 d.lgs. 28/2011 e quelli in cui invece si resta nell'ambito dell'edilizia libera.

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