Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) proposta conciliativa del giudice e merito del giudizio; (ii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (iii) controversie nei servizi di telecomunicazioni, tentativo di conciliazione ed ambito applicativo; (iv) negoziazione assistita e condanna del soccombente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata; (v) mediazione obbligatoria e potere rappresentativo del difensore nel procedimento; (vi) mediazione obbligatoria, sanzione pecuniaria per mancata ed ingiustificata partecipazione ed interesse all'impugnazione; (vii) mediazione delegata e natura del termine assegnato dal giudice per l'avvio del procedimento.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – Tribunale di Bologna, sezione II civile, sentenza 3 maggio 2022 n. 1172
La sentenza rimarca che la proposta di conciliazione formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c., la quale impone una ponderazione accurata dei contrapposti interessi in gioco, della situazione patrimoniale dei contendenti e la ricerca di un punto di convergenza che tenga conto di molteplici fattori, prescinde del tutto da una valutazione del merito della causa, essendo mirata ad una definizione della causa che consenta alle parti di raggiungere un risultato concreto, soddisfacente, conveniente e vantaggioso in tempi brevi ed in termini più economici nell'ottica di un risparmio anche delle spese di giustizia.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di S.M. Capua Vetere, sezione civile, sentenza 18 luglio 2022 n. 2868
La pronuncia rimarca che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ad istanza di parte opposta, la mancata utile comparizione di quest'ultima innanzi al mediatore nonché l'assenza di tempestiva richiesta di rimessione in termini per procedere al riguardo, determinano l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONI – Tribunale di Cosenza, sezione I civile, sentenza 19 luglio 2022 n. 1397
La decisione riafferma che il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma undicesimo, della legge 31 luglio 1997, n. 249 nel settore delle telecomunicazioni, trova applicazione anche nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall'attivazione di un servizio non richiesto dall'utente.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Palermo, sezione V civile, sentenza 1° agosto 2022 n. 3407
La sentenza rimarca che il mancato riscontro all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita può costituire condotta che legittima il giudice, ex art. 96, comma 3, c.p.c., ad emettere una statuizione di condanna, a carico della parte soccombente, anche se contumace, ed in favore della controparte, al pagamento di una somma equitativamente determinata.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Bolzano, sezione I civile, sentenza 17 agosto 2022 n. 789
La pronuncia riafferma che nel procedimento di mediazione obbligatoria, pur essendo necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, è consentita la sostituzione della stessa da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che già l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Milano, sezione IV civile, sentenza 30 agosto 2022 n. 2800
La sentenza afferma l'inammissibilità, per difetto di interesse ad impugnare, del motivo di gravame con cui l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di condannare l'appellato, per assenza immotivata al procedimento di mediazione Obbligatoria, al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.

MEDIAZIONE DELEGATA – Tribunale di Roma, sezione XI civile, sentenza 31 agosto 2022 n. 12783
La decisione, richiamando un principio già enunciato dalla Suprema Corte, riafferma che il termine di quindici giorni assegnato dal giudice in sede di mediazione delegata non ha carattere perentorio, sicché la sua inosservanza non determina l'improcedibilità della domanda giudiziale.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Trattazione della causa – Art. 185-bis c.p.c. – Proposta di conciliazione formulata dal giudice – Caratteri e finalità – Valutazione del merito della causa – Esclusione – Fattispecie in tema di trasporto aereo. (Cpc, articolo 185-bis)
La previsione di cui all'art. 185-bis cod. proc. civ., a mente del quale "…il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa…" costituisce l'espressione di un principio generale e ed assolve ad un compito deflattivo, mirato ad evitare che tutte le controversie debbano concludersi con sentenza. In ogni caso, la proposta prescinde del tutto da una valutazione del merito della causa, essendo mirata ad una definizione della causa che consenta alle parti di raggiungere un risultato concreto, soddisfacente, conveniente e vantaggioso in tempi brevi ed in termini più economici nell'ottica di un risparmio anche delle spese di giustizia. La proposta impone quindi una ponderazione accurata dei contrapposti interessi in gioco, della situazione patrimoniale dei contendenti e la ricerca di un punto di convergenza che tenga conto di molteplici fattori (Nel caso di specie, relativo ad una azione in origine promossa dall'odierno appellante per ottenere la condanna per inadempimento delle società appellate ad un contratto di trasporto aereo, il giudice adito, nel confermare la sentenza appellata, che aveva accolto solo parzialmente la domanda attorea, ha disatteso anche la doglianza con cui l'appellante aveva ascritto al giudice di prime cure di aver articolato la propria motivazione in ragione del rifiuto della proposta conciliativa avanzata in corso di causa, lamentando che la stessa costituiva una mera anticipazione della decisione alla luce dell'esito finale della controversia; invero, osserva il tribunale, il giudice di pace non aveva affatto violato la norma in esame, avendo presentato una proposta conciliativa equilibrata, prendendo in considerazione le argomentazioni delle parti e la documentazione depositata, sicché inevitabile doveva ritenersi di conseguenza l'affinità del tenore letterale con la pronuncia finale).
Tribunale di Bologna, sezione II civile, sentenza 3 maggio 2022 n. 1172 – Giudice Cinosuro

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Procedimento promosso ad impulso di parte opponente – Mancata partecipazione ed assenza di tempestiva richiesta di rimessione in termini di parte opposta – Improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 153, 645 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione ad istanza di parte opposta, la mancata utile comparizione di quest'ultima innanzi al mediatore e l'assenza di tempestiva richiesta di rimessione in termini per procedere al riguardo, si ripercuotono in termini di improcedibilità della domanda dal medesimo originariamente veicolata nel ricorso monitorio, con la conseguenza che – per effetto di detta declaratoria – va disposta la revoca del decreto ingiuntivo in esame. Tale circostanza, infatti, determina la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, ponendo così una questione pregiudiziale che assume valore assorbente e dirimente, precludendo lo scrutinio delle argomentazioni difensive svolte nel merito della "res controversa", fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'opposta creditrice di riproporre la sua domanda (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari in cui la procedura di mediazione era stata avviata dal soggetto non onerato, ovvero parte opponente, e parte opposta non era comparsa innanzi all'organismo di mediazione a mezzo di un soggetto delegato, il giudice adito, nel dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha tuttavia disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dei sopravvenuti arresti giurisprudenziali, del pregresso contrasto giurisprudenziale nonché degli stessi dubbi interpretativi che lo avevano accompagnato e caratterizzato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596; Cassazione, sezione III civile, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di S.M. Capua Vetere, sezione civile, sentenza 18 luglio 2022 n. 2868 – Giudice Quaranta

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Ambito applicativo – Controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall'attivazione di un servizio non richiesto dall'utente – Assoggettabilità – Fondamento. (Legge 249/1997, articolo 1)
Il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma undicesimo, della legge 31 luglio 1997, n. 249 quale condizione di proponibilità della domanda nelle controversie tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze nel settore delle telecomunicazioni, trova applicazione anche nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall'attivazione di un servizio non richiesto dall'utente, in quanto, trattandosi di applicare un diverso regime tariffario rispetto a quello originariamente concordato, occorre verificare la corretta applicazione di un patto aggiuntivo nell'ambito di un contratto di utenza telefonica già stipulato in precedenza (Nel caso di specie, relativo ad un gravame avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda formulata dall'utente appellato, aveva condannato la società di telefonia appellante alla restituzione di somme indebitamente fatturate oltre al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di lite, il tribunale adito ha ritenuto superata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata nell'atto di appello per mancata corrispondenza tra le fatture contestate in sede stragiudiziale e quelle contestate in sede giudiziale in conseguenza dell'infruttuoso esperimento del tentativo obbligatorio in corso di causa sulla parte di domanda che non aveva formato oggetto di conciliazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 aprile 2010, n. 8362).
Tribunale di Cosenza, sezione I civile, sentenza 19 luglio 2022 n. 1397 – Giudice Marletta

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito alla stipula della convenzione – Mancato riscontro – Conseguenze – Spese processuali – Condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata – Configurabilità – Presupposti. (Cpc, articolo 96; Dl 132/2014, articolo 4)
In tema di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche il mancato riscontro all'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita può essere valutato dal giudice ai fini dell'applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ., tenuto conto del comportamento processuale in generale assunto dalla parte convenuta, anche se rimasta contumace (Nel caso di specie, il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado che, ravvisando nella condotta assunta dall'Istituto previdenziale appellante un vero e proprio abuso del processo, lo aveva condannato al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. in favore dell'appellato: nella circostanza, infatti, l'Istituto medesimo, responsabile di aver illegittimamente continuato a trattenere quota parte della pensione spettante a quest'ultimo, ancorché ritualmente invitato alla procedura di negoziazione assistita ed evocato correttamente in giudizio, era sempre rimasto inerte, assumendo così un atteggiamento caratterizzato da colpa grave, avendo costretto l'appellato prima a formulare il predetto invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute, e poi, rimasto inevaso anche tale invito, a promuovere il giudizio dinanzi al giudice di prime cure al fine di ottenere il pagamento della somma ad esso spettante ed illegittimamente trattenuta).
Tribunale di Palermo, sezione V civile, sentenza 1° agosto 2022 n. 3407 – Giudice Piazza

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Rappresentanza nel procedimento – Conferimento del potere rappresentativo in capo al difensore – Ammissibilità – Procura speciale sostanziale – Necessità. (Cc, articolo 1392; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
Nel procedimento di mediazione obbligatoria, disciplinato dal D.lgs. n. 28 del 2010, pur essendo necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, è consentita la sostituzione della stessa da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che già l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; la condizione può inoltre ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare assunta dalla Comunione di un complesso in multiproprietà alberghiera, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata da quest'ultima per mancato effettivo svolgimento del tentativo di mediazione obbligatorio, in quanto, nella circostanza, gli attori erano stati validamente rappresentati nel procedimento di mediazione – tenutosi in videoconferenza e conclusosi con esito negativo per mancata adesione di talune parti – dal proprio difensore ritualmente munito di procura sostanziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Bolzano, sezione I civile, sentenza 17 agosto 2022 n. 789 – Giudice Tarneller

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo – Irrogazione sanzione pecuniaria – Giudizio di appello – Impugnazione – Motivi – Richiesta di condanna dell'appellato al pagamento della predetta sanzione – Inammissibilità – Fondamento. (Cpc, articolo 100; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
Affinché le parti possano impugnare una sentenza, occorre che abbiano l'interesse ad impugnare – quale declinazione del più generale interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ. il quale postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento. Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il motivo con cui l'appellante impugni l'appellata sentenza per la mancata applicazione, nei confronti dell'appellato, dell'art. 8, comma 4-bis, D.lgs. n. 28/2010 laddove dispone che "…Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento [di mediazione] senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio…" non derivando alcuna utilità giuridica né pratica per l'appellante medesimo dall'accoglimento del gravame (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di appello in cui l'assicurato, soccombente in prime cure, aveva lamentato la mancata irrogazione da parte del tribunale della sanzione pecuniaria nei confronti della compagnia assicurativa per non aver immotivatamente preso parte al procedimento di mediazione obbligatoria promossa dall'assicurato medesimo "ante causam", il giudice adito ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame, osservando altresì che anche nell'eventuale ipotesi di riforma della sentenza, il destinatario del versamento, ai sensi della evocata disposizione, sarebbe stato comunque lo Stato e non già l'appellante).
Corte di Appello di Milano, sezione IV civile, sentenza 30 agosto 2022 n. 2800 – Presidente Vigorelli; Consigliere relatore Calendino

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione delegata – Condizione di procedibilità – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la presentazione dell'istanza di mediazione – Carattere perentorio – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Inosservanza – Improcedibilità della domanda giudiziale – Insussistenza. (Cpc, articolo 152; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione delegata, il termine di quindici giorni previsto dalla legge per la presentazione della domanda di mediazione non ha natura perentoria. Deve, infatti, in primo luogo osservarsi che, in base al dettato normativo di cui all'art. 152 cod. proc. civ., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori, laddove l'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010 non definisce il termine come tale; inoltre, la citata norma non ricollega l'improcedibilità della domanda al mancato esperimento del tentativo di mediazione delegata entro i predetti quindici giorni. La mediazione delegata, invero, non rappresenta un'attività giurisdizionale e, quindi, non sono applicabili i termini perentori salvo espressa indicazione di legge. Infine, la sanzione della decadenza può essere prevista soltanto dal legislatore e non è desumibile dalla disciplina sulla mediazione. La circostanza della non perentorietà del termine emerge anche dal fatto che il giudice debba fissare un'udienza successiva considerando il termine massimo di durata della mediazione fissato in tre mesi (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta per il mancato pagamento di somme reclamate da un avvocato a titolo di compensi professionali, il giudice d'appello, nel riformare parzialmente la decisione impugnata sul capo di condanna alle spese di lite, ha disatteso la doglianza con cui parte appellante aveva lamentato la mancata declaratoria di improcedibilità della domanda attorea da parte del giudice di primo grado formulata sul presupposto che l'istanza di mediazione "ope iudicis" era stata depositata dall'attore oltre il suddetto termine di quindici giorni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di Roma, sezione XI civile, sentenza 31 agosto 2022 n. 12783 – Giudice Grimaldi

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