Famiglia

Separazione consensuale, come cambia la procedura dal 28 febbraio 2023

In evidenza le modifiche su competenza, contenuto del ricorso, udienza di comparizione e omologa

di Giancarlo Cerrelli*

La Riforma Cartabia, tra le profonde modifiche apportate al Codice di procedura civile, ha anche ritoccato alcuni aspetti procedurali della separazione consensuale. Come è noto, tale tipo di separazione è disciplinata attualmente e lo sarà fino al 27 febbraio p.v. dall'art. 706 e seguenti c.p.c., dal 28 febbraio p.v., tuttavia, la separazione consensuale - assieme ai procedimenti a domanda congiunta - sarà disciplinata dall'art. 473 bis.51 , articolo inserito nel Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione II del Codice di Procedura civile, che disciplina le nuove norme del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

Come cambierà, dal punto di vista procedurale, la separazione consensuale?

Competenza

Se ancor oggi, la domanda di separazione personale dei coniugi si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio; dal 28 marzo p.v., si proporrà con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

Contenuto del ricorso

Attualmente il ricorso di separazione consensuale deve contenere: l'indicazione del tribunale; indicazioni relative ai coniugi (generalità, residenza e codice fiscale); indicazioni relative agli avvocati: (generalità, codice fiscale e numero di fax); indicazione di figli comuni; ragioni di fatto della domanda (indicazione anche soltanto della sopravvenuta intollerabilità della convivenza); condizioni della separazione (affidamento, assegnazione della casa coniugale, assegno per il coniuge e/o per i figli.

• Dal 28 febbraio 2023
il ricorso dovrà essere sottoscritto anche dalle parti e dovrà contenere:

- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonderà, con le relative conclusioni;
- Il ricorso dovrà altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Al ricorso dovrà essere allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
- Nel ricorso dovranno essere, tra l'altro, fornite indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Con il ricorso le parti potranno anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.

Le parti potranno avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ma dovranno farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando eventuali documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché saranno tenuti a depositare eventuali provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e trasmissione degli atti al pubblico ministero

A seguito del deposito, il presidente fisserà l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e disporrà la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprimerà il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.

Udienza di comparizione delle parti

All'udienza il giudice sentirà le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice potrà sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione afferente:
a) alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni

Rimessione al Collegio che omologa con sentenza

Il collegio provvederà con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi dovessero essere in contrasto con gli interessi dei figli, convocherà le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetterà allo stato la domanda.

Efficacia della sentenza di separazione per la richiesta di divorzio

Una volta ottenuta la sentenza di separazione, il divorzio potrà essere richiesto dopo sei mesi, che decorrono dalla comparsa dei coniugi dinanzi al giudice relatore - finora era il Presidente del Tribunale - o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati, oppure dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

C'è da aggiungere che il nuovo articolo 473 bis.49 c.p.c. prevede che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti potranno proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tali domande, però, saranno improcedibili fino a quando la sentenza che pronuncia la separazione personale non sarà passata in giudicato.

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*A cura del Prof. Avv. Giancarlo Cerrelli, Partner 24 ORE Avvocati


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